Reato Continuato: Due Condanne Separate Non Fanno un Reato Unico
L’istituto del reato continuato, disciplinato dall’articolo 81 del codice penale, rappresenta una figura centrale nel nostro ordinamento, permettendo di mitigare il trattamento sanzionatorio per chi commette più reati in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Tuttavia, la sua applicazione può generare complesse questioni interpretative, specialmente in relazione ai reati associativi a carattere permanente. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un’importante chiarificazione su come distinguere tra una condotta unitaria e più reati avvinti dal vincolo della continuazione.
Il Caso in Esame: Partecipazione Mafiosa e Doppia Condanna
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato in due distinti procedimenti penali per il reato di partecipazione a un’associazione di tipo mafioso (art. 416bis c.p.). La prima sentenza, divenuta irrevocabile, copriva la sua partecipazione fino al 22 aprile 2011. Una seconda sentenza, anch’essa definitiva, accertava la prosecuzione della sua condotta illecita a partire dalla stessa data.
In sede di esecuzione, la Corte d’Appello aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra i due reati, ricalcolando la pena complessiva in venti anni di reclusione. Questa operazione, nota come cumulo giuridico, prevede l’applicazione della pena per il reato più grave aumentata per gli altri reati, risultando più favorevole della mera somma aritmetica delle pene.
La Richiesta della Difesa: Unica Condotta o Reato Continuato?
La difesa del condannato non si è accontentata del riconoscimento del reato continuato. Ha invece sostenuto che i due segmenti di condotta, essendo successivi e senza interruzione, dovessero essere considerati come un unico reato, con l’applicazione di un’unica pena. In sostanza, si chiedeva di fondere i due fatti accertati in un’unica, ininterrotta partecipazione all’associazione mafiosa, superando la distinzione creata dalle due sentenze.
La Decisione della Cassazione e l’Applicazione del Reato Continuato
La Corte di Cassazione ha respinto tale tesi, dichiarando il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. I giudici hanno ribadito un principio consolidato in giurisprudenza: la sentenza di condanna per un reato associativo ha l’effetto di cristallizzare temporalmente la condotta. Essa delimita la protrazione del reato fino alla data finale indicata nell’imputazione o accertata nel giudizio.
Di conseguenza, qualsiasi prosecuzione della medesima condotta illecita dopo tale data costituisce un fatto nuovo e distinto, che può essere oggetto di un nuovo procedimento e di una nuova condanna. I due fatti, sebbene legati da un’unica matrice criminale, rimangono giuridicamente distinti.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che la preclusione derivante dal giudicato non si basa solo sull’identità storico-naturalistica del sodalizio criminale, ma richiede anche la sovrapponibilità dei periodi di partecipazione contestati. Nel caso di specie, le due sentenze avevano accertato due segmenti diversi e consecutivi della partecipazione del soggetto all’organizzazione mafiosa. Questi segmenti integrano due fatti diversi.
Il giudice dell’esecuzione, pertanto, non poteva ‘cancellare’ una delle due condanne per considerarle un fatto unico. Ciò che poteva e doveva fare, come correttamente avvenuto, era riconoscere l’unicità del disegno criminoso che legava le due condotte, applicando appunto l’istituto del reato continuato. In questo modo, si tiene conto sia della pluralità dei reati commessi sia dell’intento unitario che li ha ispirati.
Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un importante principio in materia di reati permanenti e giudicato penale. Stabilisce che una condanna definitiva pone un confine temporale invalicabile alla condotta illecita. La persistenza nel reato dopo tale data non è una mera continuazione del fatto già giudicato, ma un nuovo illecito. La corretta via per valorizzare l’unitarietà dell’intento criminale non è la fusione dei reati, ma l’applicazione del reato continuato, che garantisce un equo bilanciamento tra la gravità della reiterazione criminosa e l’unicità del proposito che la anima.
Due condanne per lo stesso tipo di reato associativo, commesso in periodi consecutivi, possono essere considerate un unico reato?
No. La Cassazione chiarisce che la prima sentenza di condanna definitiva delimita la protrazione temporale del primo reato. La prosecuzione della condotta illecita dopo tale data costituisce un nuovo e distinto reato, non una semplice continuazione del precedente.
Cosa significa applicare il ‘reato continuato’ in un caso come questo?
Significa riconoscere che i due reati, sebbene giuridicamente distinti, sono stati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Questo permette al giudice di applicare una pena complessiva più mite (attraverso il ‘cumulo giuridico’) rispetto a quella che risulterebbe dalla somma matematica delle pene previste per i singoli reati.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché la richiesta di considerare i due fatti come un’unica condotta era ‘manifestamente infondata’ secondo la giurisprudenza consolidata. La legge e l’interpretazione costante dei giudici distinguono nettamente tra la pluralità di reati (anche se in continuazione) e un reato unico.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40940 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40940 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROSARNO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 6 maggio 2024, con la quale la Corte di appello di Reggio Calabria, quale giudice dell’esecuzione, ha riconosciuto la continuazione tra i reati giudicati con la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 30/04/2015, irrevocabile dal 28/03/2017, per il reato di cui all’art. 416bis cod. pen., commesso in Rosarno e Milano sino al 22/04/2011 e con sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 06/11/2020, irrevocabile dal 12/11/2021, per il reato di cui all’art. 416bis cod. pen., commesso in Rosarno e territori limitrofi dal 22/04/2011 con condotta perdurante, e ha rideterminato la pena complessiva applicata a NOME COGNOME nella misura di anni venti di reclusione;
Ritenuto che si lamenta l’omesso esame della richiesta difensiva di applicare l’art. 81, comma 1, cod. pen., riducendo i fatti ad unica condotta unitaria con applicazione del cumulo giuridico e l’irrogazione di un’unica condanna;
che con successiva memoria in data 01/08/2024 il difensore ha illustrato le sue ragioni sostenendo che la motivazione censurata non può considerarsi contraddittoria ma del tutto mancante, sicchè la conseguenza deve essere l’annullamento dell’ordinanza impugnata;
che in ogni caso la doglianza si incentra sulla richiesta di applicare un’unica pena considerando condotta unitaria quella oggetto delle due sentenze;
che tale richiesta in relazione al caso di specie risulta manifestamente infondata alla luce della consolidata giurisprudenza, secondo la quale «l’accertamento contenuto nella sentenza di condanna delimita la protrazione temporale della permanenza del reato con riferimento alla data finale cui si riferisce l’imputazione ovvero alla diversa data ritenuta in sentenza, o, nel caso di contestazione c.d. aperta, alla data della pronuncia di primo grado, sicché la successiva prosecuzione della medesima condotta illecita oggetto di accertamento può essere valutata esclusivamente quale presupposto per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i vari episodi (in motivazione la Corte ha ribadito che la preclusione derivante dal giudicato con riferimento ad un reato associativo non presuppone soltanto che il sodalizio oggetto dei diversi procedimenti sia identico sotto il profilo storico-naturalistico, occorrendo anche la sovrapponibilità dei periodi rispetto ai quali è contestata la partecipazione dell’associato e la perdurante operatività dell’organizzazione)» (Sez. 2, n. 680 del 19/11/2019, dep. 2020, Rv. 277788-01);
che le due sentenze hanno accertato due segmenti diversi della durevole partecipazione di COGNOME all’organizzazione mafiosa, come tali integranti due fatti diversi; sicchè il giudice dell’esecuzione non avrebbe potuto elidere una delle due
condanne, facendo venire meno uno dei due distinti fatti reato ma, come ha correttamente disposto, poteva solo riconoscere l’unicità del disegno criminoso che li avvinceva;
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 ottobre 2024.