Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 31419 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 31419 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Bari il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/12/2023 del Tribunale di Bari
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, detenuto presso la Casa Circondariale di Bari ha chiesto alla Corte di appello di Bari, quale giudice dell’esecuzione, il riconoscimento dell’istituto della continuazione tra i fatti accertati con le sentenze emesse i. da Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari dell’11/6/2018, irrevocabile 1’11/11/2009; ii. dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari il 13/11/2012, irrevocabile il 17/7/2013; iii. dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari il 6/11/2014, irrevocabile il 4/11/2015; iv. dalla Corte d appello di Bari il 15/7/2019, irrevocabile 1’11/3/2021.
La Corte di appello di Bari, con ordinanza del 20/11/2021 ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i fatti oggetto delle sentenze sui punti sub ii., iii, iv., escludendolo in relazione a quella indicata nel punto i.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il pubblico ministero che ha dedotto
la nullità dell’ordinanza in quanto emessa dal giudice dell’esecuzione funzionalmente incompetente.
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso e ha trasmesso gli atti al Tribunale di Bari.
Il Tribunale di Bari, con ordinanza del 18/12/2023, in funzione di giudice dell’esecuzione, in sede di rinvio, ha accolto l’istanza e ha applicato l’istituto del continuazione tra i fatti accertati dalle sentenze emesse dal Giudice per le indagini preliminari di Bari il 13/11/2012 e il 6/11/2014 e quella pronunciata dalla Corte di Appello di Bari il 15/7/2019 e ha rideterminato la pena complessiva in anni dodici di reclusione.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l’interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.
6.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 81 cod. peri. e 671 cod. proc. pen. con riferimento al divieto di reformatio in peius. Nel primo motivo la difesa rileva che il Tribunale avrebbe erroneamente calcolato gli aumenti applicati in continuazione e che, nello specifico, avrebbe determinato la pena per il reato satellite di porto e detenzione di arma da sparo, quello oggetto del capo b) della rubrica della sentenza emessa dal Tribunale di Bari il 6/11/2014, in misura maggiore di quanto non avesse fatto il giudice della cognizione. Situazione questa da cui conseguirebbe la violazione del divieto di reformatio in peius e, quindi, la nullità dell’ordinanza.
6.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata esposizione degli elementi sui quali si fonda la determinazione dei singoli aumenti applicati in continuazione.
In data 8 aprile 2024 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO chiede l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Nel primo motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. evidenziando che il Tribunale avrebbe erroneamente calcolato gli aumenti applicati in continuazione e nello specifico, con riferimento al divieto di reformatio in peius, quanto all’aumento calcolato per il reato satellite oggetto del capo b) della rubrica della sentenza
emessa dal Tribunale di Bari il 6/11/2014.
La doglianza è fondata.
2.1. In ordine al criterio da applicare nel caso in cui sia riconosciuto l’istitu della continuazione in sede esecutiva, come correttamente evidenziato dalla difesa nel ricorso, le Sezioni Unite di questa Corte hanno dettato il principio di diritto pe cui « giudice dell’esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell’applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna» (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735 – 01).
2.2. Nel caso di specie il giudice non si è conformato al principio indicato.
Il Tribunale di Bari, nella sentenza emessa il 6 novembre 2014, ha quantificato la pena in continuazione per il reato satellite di cui al capo b dell’imputazione in anni uno e mesi quattro di reclusione.
Nel GLYPH provvedimento GLYPH impugnato, GLYPH riconosciuta GLYPH l’applicazione GLYPH della continuazione con i fatti oggetto di altre sentenze di condanna, invece, la pena per il medesimo reato satellite è stata quantificata in anni uno e mesi sei di reclusione, in misura, cioè, superiore e pertanto non consentita.
La rilevata violazione determina la nullità della sentenza con rinvio per nuovo giudizio sul punto.
Ad analoghe conclusioni si deve pervenire in ordine alla doglianza oggetto del secondo motivo nel quale la difesa deduce il vizio di motivazione in ordine agli aumenti applicati in continuazione.
3.1. Come di recente evidenziato, «in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite», ciò al fine di consentire di verificare c sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, che risultino rispettat limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021 Pizzone, Rv. 282269 – 01).
3.2. Nel caso di specie il giudice dell’esecuzione non si è conformato al principio indicato.
La motivazione in ordine alla quantificazione degli aumenti da operare in continuazione per i reati satellite, contenuta nella mera affermazione “avuto riguardo all’oggettiva gravità dei fatti”, infatti, risulta apparente e incongrua, soprattutto laddove si consideri che una delle ipotesi per cui vi è condanna è il delitto di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. 309 del 1990, caratterizzato
antiteticamente dalla lieve entità del fatto.
La rilevata carenza di motivazione impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio anche sotto tale profilo.
A fronte della violazione di legge e del vizio di motivazione in cui è inc il giudice dell’esecuzione, il provvedimento impugnato deve essere annullato c rinvio affinché il Tribunale di Bari, in diversa persona fisica (Corte cost. s 183 del 2013), libero nel merito, proceda a un nuovo giudizio relativamente trattamento sanzionatorio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Bari. Così deciso il 3/5/2024