Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41960 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41960 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 31/01/2023 del TRIBUNALE di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigel:to del ricorso;
Ritenuto in fatto
NOME COGNOME chiedeva al giudice dell’esecuzione del Tribunale di Bari la continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. tra i reati oggetto delle seguenti sentenze di condanna emesse nei suoi confronti (tutte per il reato dell’art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159):
sentenza del Tribunale di Bari del 7 novembre 2016 per reato commesso il 6 novembre 2016;
sentenza del Tribunale di Bari del 17 maggio 2018 per reato commesso il 2 novembre 2015;
sentenza della Corte d’appello di Bari del 12 novembre 2018 per reato commesso dal 7 febbraio 2016 al 28 marzo 2016;
sentenza della Corte d’appello di Bari del 27 novembre 2019 per reati
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commessi il 10 agosto 2016 e 15 settembre 2016;
sentenza della Corte d’appello di Bari del 9 novembre 2020 per reati commessi il 19 gennaio 2016, 9-10-12-16 Febbraio 2016 e 5 maggio 2015;
sentenza della Corte d’appello di Bari del 9 dicembre 2020 per reato commesso il 2 dicembre 2016;
sentenza della Corte d’appello di Bari del 18 maggio 2021 per reato commesso il 15 marzo 2016.
I fatti di cui il ricorrente è stato giudicato responsabile riguardano plurime violazioni del divieto di allontanamento dal domicilio dalle 22:00 alle 6:00, ad eccezione della condotta del 5 maggio 2015 di cui alla sentenza sub 5), in cui lo stesso è stato ritenuto responsabile della violazione del diverso divieto di accompagnarsi a soggetti pregiudicati.
Con ordinanza del 31 gennaio 2023, il Tribunale di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha ritenuto, in parziale accoglimento dell’istanza, la esistenza della continuazione tra i reati oggetto delle sentenze indicate ai punti 3), 5) e 7), evidenziando come gli stessi avessero ad oggetto la medesima condotta e fossero stati commessi in un ristretto arco temporale, e ha rideterminato la pena complessiva in anni 3 e mesi 7 di reclusione.
Il Tribunale ha invece negato il riconoscimento del legame criminoso con riferimento ai reati di cui alle restanti sentenze sub 1), 2), 4) e 6), considerazione della distanza temporale che li separa dalle altre condotte (alcuni mesi). In particolare, la violazione sub 2) è antecedente di oltre due mesi rispetto a quelle oggetto della sentenza sub 5); i reati della sentenza sul) 4) sono perpetrati a distanza di quasi 5 mesi dall’ultima violazione giudicata dalla sentenza sub 3); la violazione della sentenza sub 1) è stata commessa a distanza di oltre un mese e mezzo dall’ultima violazione della sentenza; la violazione di cui alla sentenza sub 6) è successiva di un mese ha rispetto a quella da ultima indicata.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso il condannato, per mezzo del difensore, deducendo con unico motivo violazione di legge in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.
In particolare, il ricorrente si duole che il giudice dell’esecuzione abbia negato la sussistenza del vincolo della continuazione in relazione a tutti i fatti di cui all’odierna istanza, nonostante abbiano ad oggetto la medesima condotta, siano stati commessi nel medesimo contesto spazio-temporale (da novembre 2015 a dicembre 2016, dunque nell’arco temporale di poco più di un anno), durante la sottoposizione al medesimo decreto di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale.
L’impugnante evidenzia come tale diniego appaia ancora più incomprensibile dal momento che, nell’ambito nel procedimento sub 5), il giudice della cognizione ha riconosciuto la continuazione interna tra le plurime violazioni dell’obbligo di permanere in casa negli orari prestabiliti, intervenute nei mesi di gennaio e febbraio 2016 e l’episodio accertato il 5 maggio 2015, relativo all’inosservanza del divieto di accompagnarsi a soggetti pregiudicati.
Il Procuratore Generale, AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, intervenuta con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è parzialmente fondato.
Il giudice dell’esecuzione ha ritenuto che la distanza temporale esistente tra le violazioni non unificate e quelle già ritenute oggetto di continuazione fosse tale da impedire di poter ipotizzare che già in occasione del primo episodio criminoso fossero stati programmati anche i successivi.
Il ricorso attacca la motivazione dell’ordinanza impugnata sostenendo che i fatti sono stati commessi tutti nel medesimo contesto spazio-temporale, ma in realtà i fatti non unificati risalgono al 10 agosto 2016, 15 settembre 2016, 6 novembre 2016, 2 dicembre 2016, mentre l’ultimo posto in continuazione risale al 28 marzo 2016, ed una distanza temporale di quasi cinque mesi induce a ritenere non illogica la decisione del giudice dell’esecuzione che, pur nell’omogeneità delle violazioni, ha ritenuto di attribuire rilievo decisivo al dato temporale, che, in effet è uno degli indici della esistenza o meno della volizione unitaria (cfr. Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01: Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultin comunque frutto di determinazione estemporanea).
Il ricorso attacca la motivazione dell’ordinanza impugnata anche deducendo che il giudice dell’esecuzione non si è confrontato con il riconoscimento della continuazione avvenuto per gli episodi giudicati dalla sentenza della Corte d’appello di Bari del 9 novembre 2020, ma l’argomento è fondato soltanto con
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riferimento al reato giudicato con la pronuncia indicata sub 2), ovvero il reato commesso il 2 novembre 2015 e giudicato dalla sentenza del Tribunale di Bari del 17 maggio 2018.
Questa violazione si colloca, infatti, temporalmente all’interno di un gruppo di ulteriori violazioni dello stesso tipo per le quali la continuazione è sta riconosciuta. Nella continuazione interna alla sentenza sub 5) sono stati, infatti, unificati reati dello stesso tipo commessi il 5 maggio 2015, il 19 gennaio 2016, il 9-10-12-16 Febbraio 2016, talchè la ordinanza del giudice dell’esecuzione si presta alla censura di illogicità nella parte in cui, nel decidere sull’unificazione o meno anche di tale reato, non si è confrontato con la già ritenuta esistenza della continuazione interna tra questi episodi criminosi
Infatti, il giudice dell’esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell’a 671 cod. proc. pen. per il riconoscimento del vincolo della continuazione, nella sua piena libertà di giudizio, non può, però, trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggett della domanda sottoposta al suo esame (Sez. 1, Sentenza n. 54106 del 24/03/2017, COGNOME, Rv. 271903 ).
L’argomento, invece, non è fondato con riferimento agli ulteriori episodi rimasti fuori dalla continuazione; gli episodi del 10 agosto 2016, 15 settembre 2016, 6 novembre 2016, 2 dicembre 2016 non si collocano, infatti, all’interno di quelli per cui è stata ritenuta la continuazione interna ed, anzi, sono successivi ad essi di diversi mesi.
Il ricorso è, pertanto, fondato nella parte relativa al reato giudicato con la pronuncia indicata sub 2), e, di conseguenza, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio su tale punto, ed è infondato nel resto.
Il giudizio di rinvio si dovrà svolgere in diversa composizione, in osservanza di quanto deciso da Corte Costituzionale 3 luglio 2013, n. 183, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli arl:t. 34, comma 1, e 623, comma 1, lettera a), cod. proc. pen. , nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l’annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al reato giudicato con la sentenza del
Tribunale di Bari del 17-05-2018 con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Bari. Rigetta nel resto il ricorso Così deciso il 28 giugno 2023.