Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 10245 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 10245 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CODICE_FISCALE), nato in Tunisia il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/08/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Piacenza udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 29 agosto 2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Piacenza, quale giudice dell’esecuzione, ha accolto parzialmente l’istanza di riconoscimento della continuazione presentata da NOME con riferimento ai fatti giudicati dalle seguenti sentenze irrevocabili di condanna:
a)sentenza del Tribunale di Piacenza del 15 giugno 2018, irrevocabile il 2 aprile 2019, per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso a Piacenza il 26 marzo 2018;
b)sentenza della Corte di appello di Bologna del 14 giugno 2021, irrevocabile il 16 ottobre 2021, per plurime violazioni dell’art. 73, commi 1 e 4, T.U. stup., commesse a Piacenza tra i mesi di febbraio e marzo 2018;
c)sentenza del Tribunale di Piacenza del 6 marzo 2019, irrevocabile il 23 febbraio 2020, per il reato di cui all’art. 73, comma 5, T.U. stup., commesso a Piacenza il 20 luglio 2018;
d)sentenza del Tribunale di Piacenza del 15 ottobre 2021, irrevocabile il 22 febbraio 2022, per il reato di cui agli artt. 624, 625, nn. 5 e 7, cod. pen., commesso a Piacenza il 23 agosto 2018;
e)sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Piacenza del 15 luglio 2022, irrevocabile il 2 settembre 2022, per il reato di cui all’art. 73, commi 1, 4 e 5, T.U. stup., commesso a Piacenza dal 9 al 15 giugno 2018 e da luglio ad agosto dello stesso anno.
Il giudice dell’esecuzione ha riconosciuto la continuazione tra i delitti di cui alle
sentenze sub a), b) ed e), già unificati in sede esecutiva sotto il vincolo ex art. 81, comma 2, cod. pen., e quello giudicato dalla sentenza sub c), applicando la pena finale di anni sette e mesi sei di reclusione ed euro 34.000,00 di multa, così determinata: alla pena di anni sette e un mese di reclusione ed euro 33.600,00 di multa, irrogata per i reati già avvinti dalla continuazione ‘in executivis’, ha apportato l’aumento di mesi cinque di reclusione ed euro 400,00 di multa per il fatto sub c), tenuto conto della propensione a delinquere del condannato, desumibile dal numero considerevole di episodi di spaccio.
Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione l’AVV_NOTAIO, difensore di RAGIONE_SOCIALE, articolando un unico motivo, con il quale ha dedotto, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., nonchØ mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
Ha lamentato che il giudice dell’esecuzione, in contrasto con la ratio del regime dal cumulo giuridico, abbia determinato l’aumento di pena per il reato satellite di cui alla sentenza del Tribunale di Piacenza del 6 marzo 2019 in misura prossima alla pena irrogata dal giudice della cognizione senza adempiere all’onere motivazionale, non potendo ritenersi all’uopo sufficiente il generico richiamo alla tendenza delinquenziale del condannato.
Con memoria tardiva del 23 gennaio 2025 il ricorrente ha insistito nelle conclusioni rassegnate in ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non merita accoglimento
In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato piø grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/6/2021, COGNOME, Rv. 282269; Sez. U., n. 7930 del 21/4/1995, Zouine, Rv. 201549 – 01): il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena Ł correlato all’entità degli stessi, in modo tale da consentire di verificare che siano stati rispettati il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, e i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen., e non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U, n. 47127 del 2021, COGNOME, cit.).
Nel caso di specie, evidenziato che la condotta criminosa oggetto della sentenza del 6 marzo 2019 si collocava nel medesimo contesto temporale e spaziale degli altri delitti in materia di stupefacenti commessi dal condannato, già unificati sotto il vincolo della continuazione ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., il giudice dell’esecuzione ha apportato per il reato satellite un aumento di pena di mesi cinque di reclusione ed euro 400,00 di multa, a fronte della pena di mesi sei e venti giorni di reclusione ed euro 1.200,00 di multa irrogata dal giudice della cognizione, motivando in ragione della propensione a delinquere del reo e del considerevole numero di episodi di spaccio dei quali si era reso protagonista.
L’ordinanza pertanto dà adeguato conto delle ragioni per cui il decidente Ł pervenuto all’indicato incremento sanzionatorio, che fa comunque registrare una concreta riduzione rispetto alla pena irrogata in sede di cognizione.
Trattasi di motivazione sufficiente che, non risultando il frutto di un ragionamento illogico o di mero arbitrio, resiste alla censura articolata in ricorso.
Ne consegue il rigetto dell’impugnazione e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 29/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME