Reato continuato e bilanciamento delle circostanze: la Cassazione fa chiarezza
Il concetto di reato continuato, disciplinato dall’articolo 81 del codice penale, rappresenta un pilastro del nostro sistema sanzionatorio, consentendo di unificare sotto un’unica pena più violazioni di legge legate da un medesimo disegno criminoso. Tuttavia, la sua applicazione pratica, specialmente riguardo al bilanciamento delle circostanze attenuanti e aggravanti, può generare dubbi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un’importante delucidazione, ribadendo un principio fondamentale per il calcolo della pena in questi casi complessi.
I fatti del caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente lamentava che una specifica circostanza attenuante, quella della collaborazione, non fosse stata presa in considerazione nel calcolo della pena per i cosiddetti “reati satellite”, ovvero quelli meno gravi unificati sotto il vincolo della continuazione. Secondo la tesi difensiva, questa omissione avrebbe comportato un’errata quantificazione dell’aumento di pena previsto per tali reati.
La decisione della Corte sul reato continuato
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici supremi hanno colto l’occasione per riaffermare un principio giurisprudenziale consolidato in materia di reato continuato. La decisione si fonda su una distinzione netta tra la valutazione delle circostanze per il reato più grave e quella per i reati satellite.
Le motivazioni
La Corte ha spiegato che, in tema di reato continuato, il giudizio di comparazione e bilanciamento tra le circostanze aggravanti e attenuanti (previsto dall’art. 69 c.p.) deve essere effettuato esclusivamente con riferimento al fatto considerato come violazione più grave. È su questa base che si determina la pena principale.
Le circostanze relative ai reati satellite, invece, non entrano in questo bilanciamento. Esse assumono rilevanza unicamente in una fase successiva, ovvero al fine di determinare l’entità dell’aumento di pena da applicare alla sanzione base, come previsto dall’art. 81 del codice penale.
Di conseguenza, la doglianza del ricorrente sul mancato riconoscimento dell’attenuante per i reati satellite è stata ritenuta errata in diritto. La Corte ha inoltre sottolineato come il ricorso fosse generico, poiché non si confrontava specificamente con le argomentazioni della sentenza d’appello relative alla quantificazione dell’aumento di pena, incorrendo così in un difetto di specificità dei motivi.
Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un orientamento giurisprudenziale di fondamentale importanza pratica. La regola è chiara: nel calcolo della pena per il reato continuato, il focus del bilanciamento delle circostanze è posto unicamente sul reato più grave. Per gli altri reati, le circostanze servono solo a modulare l’aumento della pena. Questa distinzione garantisce coerenza e prevedibilità nel trattamento sanzionatorio, evitando complesse e separate valutazioni per ogni singolo episodio criminoso legato dal vincolo della continuazione. La decisione funge da monito sulla necessità di formulare ricorsi specifici e giuridicamente fondati, pena la dichiarazione di inammissibilità.
Nel caso di reato continuato, come si valutano le circostanze attenuanti e aggravanti?
Il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti si applica esclusivamente al reato considerato più grave, che costituisce la base per il calcolo della pena complessiva.
Le circostanze relative ai reati “satellite” hanno qualche influenza sulla pena finale?
Sì, le circostanze relative ai reati satellite vengono considerate, ma solo ed esclusivamente per determinare l’entità dell’aumento di pena da applicare alla sanzione stabilita per il reato più grave.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché basato su un argomento giuridico manifestamente infondato e perché non ha specificamente contestato le motivazioni della sentenza impugnata riguardo alla quantificazione dell’aumento di pena per i reati satellite.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1605 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1605 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PATTI il 04/09/1991
avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso deduce un argomento manifestamente infondato, in quanto “in tema di reato continuato, il giudizio di comparazione fra circostanze trova applicazio con riguardo alle sole aggravanti ed attenuanti che si riferiscono al fatto considerato com violazione più grave, dovendo tenersi conto di quelle relative ai reati “satellite” esclusivame ai fini dell’aumento di pena ex art. 81 cod. pen.” (Sez. 1, Sentenza n. 13369 del 13/02/2018 D’COGNOME, Rv. 272567), con la conseguenza che la deduzione sul non essere stata considerata nei reati satellite l’attenuante della collaborazione si risolve in una questione sul quantum d motivazione della sentenza impugnata in punto di aumento per i reati satellite, su cui, peraltr il ricorso non si confronta con le argomentazioni di pag. 5 della sentenza di appello, incorrend nel difetto di specificità dei motivi (Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, R 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268823);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2024
Il consigliere estensore
COGNOME Il presidente