Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 658 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 658 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/11/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME NOME nato a GRUMO APPULA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/12/2024 della Corte d’assise d’appello di Bari Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso, riportandosi alla requisitoria già depositata e del ricorso per COGNOME ed il rigetto del ricorso per chiedendo l’inammissibilità COGNOME;
Uditi i difensori di COGNOME NOME, AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, i quali hanno insistito nell’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 09/12/2024 la Corte di assise di appello di Bari, decidendo in sede di rinvio da questa Corte, ha confermato nei confronti di COGNOME NOME il bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, rideterminando la pena inflitta in anni 20 di reclusione, confermando nel resto la sentenza di primo grado; ha rigettato la richiesta
avanzata da COGNOME NOME di applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai reati giudicati con sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bari, del 13 giugno 2018, irrevocabile dal 24 Febbraio 2019, confermando la sentenza di primo grado.
1.1.Con sentenza in data 24 maggio 2022, all’esito di giudizio abbreviato, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bari si pronunciava in ordine a una serie di episodi criminosi verificatisi nel territorio barese, nel periodo ricompreso tra gennaio e giugno 2018, collocati nell’ambito di una faida insorta tra i clan RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE a seguito del passaggio di NOME COGNOME, originariamente affiliato a NOME COGNOME, alla RAGIONE_SOCIALE.
In particolare, il procedimento traeva origine dall’omicidio del suddetto COGNOME, contestato come aggravato dalla premeditazione e dall’aggravante mafiosa, sia come agevolazione che come metodo, essendo stata ritenuta la vittima responsabile di ‘tradimento’ per essere passato dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a l RAGIONE_SOCIALE.
NOME COGNOME era ritenuto responsabile del delitto di omicidio (quale esecutore) e del connesso reato in materia di armi e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti rispetto alla ritenuta recidiva reiterata infraquinquennale e all’ aggravante della premeditazione, esclusa per il primo reato l’aggravante di cui all’articolo 416bis .1, comma 1, cod. pen., operati l’aumento per la continuazione e la riduzione per il rito, condannato alla pena finale di anni quattordici e mesi otto di reclusione, oltre pene accessorie.
NOME COGNOME era ritenuto responsabile del delitto di rapina aggravata dall’uso di arma, in danno di NOME NOME, e del connesso delitto di detenzione e porto illegale di arma, con le aggravanti di cui all’art. 416 -bis .1. cod.pen. e l ‘ aggravante del vincolo teleologico riferita ai soli reati in materia di armi, e condannato alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione ed euro 1.200,00 di multa, oltre pene accessorie, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti rispetto alle contestate aggravanti, operati gli aumenti ex art. 416bis .1, comma 1, cod. pen. e per la continuazione, e ridotta, infine, la pena per il rito.
1.2.La Corte di assise di appello di Bari, in riforma della suddetta sentenza, in accoglimento dell’appello del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, ritenuta la sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416bis .1, comma 1, cod. pen., così come contestata al capo 1) dell’imputazione, ha rideterminato la pena inflitta a COGNOME NOME (oltre che ad altri coimputati) in quella di anni venti di reclusione ciascuno; ha, altresì, confermato la sentenza nei confronti di COGNOME NOME.
1.3. Con sentenza della Prima Sezione n. 29231 del 10 maggio 2024, questa Corte ha annullato la sentenza resa dalla Corte di assise di appello relativamente a COGNOME NOME, limitatamente al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle circostanze aggravanti, e a NOME COGNOME, limitatamente al rigetto della richiesta di applicazione della continuazione, con rinvio per nuovo giudizio su tali punti.
In particolare, relativamente a COGNOME NOME, questa Corte evidenziava che la Corte territoriale aveva motivato il rigetto della richiesta difensiva anche richiamando un divieto di giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla ritenuta recidiva, nonostante la pronuncia della Corte Costituzionale n. 24 del 18 aprile 2023 abbia dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, comma 4, cod. pen., nella parte in cui, relativamente ai delitti puniti con la pena edittale dell’ergastolo prevedeva il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata di cui all’art. 99, comma 4, cod. pen.; inoltre, individuava un profilo lacunoso nella sentenza nella parte in cui aveva motivato l’esclusione di un giudizio di prevalenza argomentando dalla ‘non pienezza’ della confessione dell’imputato , per avere l ‘ imputato ‘ contestato” in fatto l’aggravante della premeditazione con i motivi di appello; in tal modo, erano state confuse «le prerogative difensive con il comportamento processuale che potrebbe giustificare il giudizio di prevalenza» (pag.25).
Riteneva, altresì, assorbito il sesto motivo concernente la determinazione dell’entità della pena rispetto ai reati posti in con tinuazione evidenziando che, sull’entità degli aumenti di pena in continuazione, poteva anche incidere la misura del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (pag.25).
Relativamente a NOME COGNOME, la sentenza rescindente rilevava che il rigetto della richiesta di continuazione fra i reati dell ‘ odierno procedimento e quelli ( di ricettazione e porto d’arma) accertati con altra sentenza irrevocabile, del G iudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bari ( emessa il 13 giugno 2018), risultava sorretto da motivazione non logica, essendo stata attribuita rilevanza decisiva «alla mancanza di certezza dell’identità dell’arma» -oggetto di detenzione illegale nel presente giudizio e nel diverso procedimento definito con sentenza definitivasenza considerare, piuttosto, che «il vincolo della continuazione invocato potrebbe sussistere indipendentemente da quel dato, attese, altresì, la contiguità temporale tra le condotte criminose e l’identità del luogo di commissione delle stesse (Bari)».
1.4.La Corte di assise di appello di Bari, in sede di rinvio, ha confermato relativamente a COGNOME NOME il giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e le aggravanti della premeditazione e della recidiva,
evidenziando la non marginalità del ruolo avuto dall’imputato nella fase esecutiva dell’omicidio di COGNOME; relativamente a COGNOME NOME ha rigettato la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato di rapina e porto d’arma oggetto del presente giudizio ed il reato di detenzione d’arma oggetto di separato giudizio, rilevando la mancanza di certezza che l’arma utilizzata dall ‘ imputato per commettere la rapina, oggetto del presente procedimento, corrisponda a quella rinvenuta nella sua abitazione, dopo pochi giorni, e per la quale il medesimo ha riportato l’ altra condanna definitiva.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso COGNOME NOME, con atto a firma del suo difensore.
2.1. Con primo motivo denuncia violazione di legge in relazione all’art. 69 cod.pen., violazione di norma processuale in relazione all’articolo 627 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per illogicità, apparenza e contraddittorietà della stessa. Deduce l’ illogicità della motivazione per avere la Corte di rinvio: ritenuto la condotta del ricorrente pari a quella del coimputato COGNOME, condannato quale mandante dell’omicidio; non avere valutato l’assenza dell’imputato rispetto alla fase ideativa e organizzativa dell’omicidio; dato risalto alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia COGNOME esecutore dell’omicidio; ridimensionato il rilievo della dichiarazione confessoria del ricorrente evidenziando la mancata indicazione di elementi suscettibili di ulteriore utilizzazione nel prosieguo delle indagini senza considerare che l’esecutore materiale dell’omicidio ed anche il mandante (COGNOME COGNOME) erano divenuti collaboratori di giustizia, confessando il loro contributo, e che anche il COGNOME, quale mandante, aveva rilasciato una dichiarazione confessoria; infine, fatto riferimento ad altre condanne in materia di stupefacenti.
2.2. Con secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 81, 133 cod. pen. nonché violazione di norma processuale in relazione all’art. 627 cod. proc. pen. Deduce che, a fronte della pena applicata per il reato ritenuto più grave (nella misura di anni 21) determinata nel minimo edittale, e a fronte di un minimo aumento per l’aggravante di cui all’articolo 416bis .1. cod. pen., la Corte territoriale aveva applicato la pena di anno uno di reclusione per la violazione della legge in materia di armi, ovvero un aumento di gran lunga distante dal minimo, adottando una motivazione di stile. Inoltre, si duole che la dichiarazione confessoria non abbia avuto i suoi effetti anche sulla pena da infliggersi per continuazione, come del resto indicato dalla stessa sentenza rescindente.
Ha proposto ricorso NOME, con atto a firma del suo difensore.
3.1. Con un unico motivo denuncia violazione di legge e di norma processuale in relazione agli artt. 27, comma 3, e 101, comma 2, Cost., 444, 546 lettera e) cod. proc. pen., 133 cod. pen. oltre che vizio di motivazione. Deduce che erroneamente la Corte di rinvio si sarebbe soffermata a considerare l’identità o meno della pistola senza considerare quanto affermato da questa Corte nella sentenza rescindente. I fatti per i quali è stato chiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione attengono a condotte delittuose della medesima natura, commesse a distanza di un mese l’uno dall’altra; per tali ragioni devono essere considerate espressione di un programma delittuoso delineato nella mente del soggetto agente fin dal momento dell’assassinio del fratellastro COGNOME e, dunque, poste in essere in esecuzione di un medesimo disegno criminoso.
Il Sostituto Procuratore generale ha concluso riportandosi alla requisitoria depositata in atti e chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso proposto da
COGNOME NOME ed il rigetto del ricorso proposto da COGNOME NOME. Il difensore di NOME NOME ha insistito nell ‘ accoglimento del ricorso. Il difensore di COGNOME NOME ha insistito nell ‘ accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da COGNOME NOME è infondato.
1.1.Il primo motivo è infondato. La sentenza rescindente della Prima Sezione del 10 maggio 2024 ha annullato la sentenza della Corte di assise di appello rilevando un profilo di illogicità della motivazione per avere considerato la confessione dell’imputato ‘ non piena ‘ in ragione dell’avvenuta contestazione dell’aggravante della premeditazione attraverso i motivi di gravame, ovvero per avere valorizzato un comportamento ritenuto espressione di una legittima facoltà processuale; ha, altresì, censurato l’ errore di diritto compiuto dalla Corte territoriale, consistito nell’avere fatto riferimento ad un divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva di cui all’art. 99, comma 4, cod. pen. non più sussistente a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 24 del 18 Aprile 2023 che ha ritenuto incostituzionale il divieto di prevalenza stabilito dall’art. 69, comma 4, cod. pen. delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata di cui all’art. 69, comma 4, cod.pen. relativamente ai delitti puniti con l’ergastolo ravvisando una violazione dei principi costituzionali di uguaglianza, di offensività della condotta sanzionata penalmente e di proporzionalità della pena tendente alla rieducazione del condannato, nonché un «marcato divario tra la pena base
prevista per il reato non circostanziato e quella risultante dall’applicazione delle attenuanti» essendosi considerato che «l’ampiezza della divaricazione, per essere compatibile con i suddetti principi costituzionali, richiede che il giudice possa operare l’ordinario bilanciamento delle circostanze».
La Corte di rinvio ha confermato il giudizio di equivalenza fra circostanze attenuanti generiche e le circostanze aggravanti suindicate evidenziando l’insussistenza di elementi tali da giustificare un giudizio di prevalenza escludendo, in particolare, che il ruolo dell’imputato nell’esecuzione dell’omicidio in esame possa essere ritenuto marginale. Sotto tale profilo ha evidenziato che la scelta del COGNOME , quale esecutore materiale dell’omicidio, da parte di COGNOME (mandante ed esponente di spicco del clan RAGIONE_SOCIALE per conto del quale l’omicidio è stato deliberato ed eseguito), non è stata casuale bensì espressione dell’intensità del legame intercorso tra i due: COGNOME è stato chiamato a svolgere un compito rilevante, nell’economia del progetto omicidiario, in quanto individuato come soggetto destinato ad accompagnare il killer COGNOME sul luogo dell’esecuzione, dopo avergli fornito l’arma da utilizzare e un giubbotto antiproiettile, nonché come soggetto incaricato di accompagnarlo per garantirsi la fuga. La sentenza impugnata ha evidenziato che la scelta dell’imputato non è stata, dunque, casuale essendo stato quest’ultimo chiamato in quanto uomo di fiducia del COGNOME, persona sulla quale potere fare completo affidamento a garanzia della perfetta riuscita del piano RAGIONE_SOCIALE ( pag. 14 della sentenza rescissoria). La medesima Corte di rinvio, inoltre, ha messo in evidenza anche la capacità del COGNOME di adattare il programma criminoso alle esigenze contingenti -richiamando, a tale proposito, l’iniziativa assunta nel farsi aprire il cancello condominiale dalla vittima, che si trovava agli arresti domiciliari presso la sua abitazione, qualificandosi come carabiniere addetto ai controlli- considerando tale dettaglio sintomatico di una particolare intensità del dolo e di un elevato grado di partecipazione all’azione omicida. Relativamente, inoltre, al rilievo delle dichiarazioni confessorie rese dall’imputato, il quale ha ammesso la sua partecipazione alla fase esecutiva dell’omicidio, i giudici di rinvio, con motivazione priva di illogicità e comunque aderente alle argomentazioni sviluppate nella sentenza rescissoria di questa Corte, hanno sottolineato che le stesse dichiarazioni non possono giustificare l’invocato giudizio di prevalenza in quanto generiche e non accompagnate dalla esplicitazione delle ragioni che hanno indotto l’imputato a dare il suo contributo al gesto omicidiario, oltre che prive di rilievo ai fini di un eventuale ulteriore sviluppo delle indagini.
Rispetto a tale motivazione, che appare giuridicamente e logicamente corretta, la difesa si limita a sottolineare il carattere di illogicità della stessa senza tuttavia confrontarsi con il reale tenore della stessa.
La deduzione difensiva concernente l’inutilità ( o impossibilità) di un contributo da parte dell’imputato ad ulteriori sviluppi investigativi -dovuta alla circostanza che il killer COGNOME e di uno dei mandanti (NOME) hanno intrapreso un percorso collaborativo con la giustizia e che lo stesso COGNOME ( secondo mandante) ha ammesso la sua responsabilità per l’omicidio – risulta generica e priva di capacità censoria rispetto al ragionamento esplicato dalla Corte territoriale e, comunque, volta sostanzialmente ad una rivisitazione in senso favorevole del giudizio espresso dalla Corte di rinvio sulla base di una insindacabile valutazione di merito.
Appaiono prive di incisività rispetto alla tenuta dell’impianto motivazionale della sentenza impugnata anche le ulteriori doglianze della difesa relative ad una presunta disparità di trattamento rispetto alla posizione del coimputato COGNOME, in quanto fondate su considerazioni apodittiche e non risultando contraria ad alcuna disposizione normativa l’equiparazione, dal punto di vista sanzionatorio, delle condotte di concorso morale e concorso materiale in omicidio.
1.2.È, altresì, infondato il secondo motivo con cui la difesa denuncia violazione di legge e del vincolo derivante dalla sentenza rescindente in relazione alla determinazione della pena inflitta per i reati avvinti dal vincolo della continuazione.
La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio stabilito da questa Corte secondo cui, in tema di determinazione della pena nel reato continuato, sussiste obbligo di «dare specifica indicazione delle pene che vanno a costituire quella unitaria del reato continuato», derivando tale obbligo non solo dall’art. 533, comma 2, cod.proc.pen. ma anche dalla «necessità di consentire il controllo dell’esercizio di quella discrezionalità che gli artt. 132, primo comma, e 133 cod.proc.pen., attribuiscono al giudice nella determinazione della pena» ( Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269 -01; sul medesimo tema anche Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263717 e Sez. U, n. 40983 del 21/6/2018, COGNOME, Rv. 273750, per le quali l’aumento per la continuazione va operato non in modo onnicomprensivo, bensì specificando «l’entità dei singoli aumenti per i reati satellite, evitando quantificazioni forfettarie). Le Sezioni Unite COGNOME hanno fatto leva sulla necessità del controllo della discrezionalità che la legge accorda al giudice e la cui
ragionevolezza non può che essere data dalla sua proporzionalità (ex art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea) rispetto alla meritevolezza e al bisogno di pena del reo.
Emerge, altresì, dalla lettura della suindicata sentenza delle Sezioni Unite la sottolineatura che l’obbligo motivazionale richiede modalità di adempimento diverse a seconda dei casi, e l’impossibilit à di «stabilire relazioni traducibili in formule matematiche», oltre che l’indicazione di tenere conto della tendenziale proporzione tra le componenti della pena complessiva del reato continuato a dare dimostrazione di un corretto uso del potere discrezionale, in modo da assicurare «una pena che sia ragionevole e rispettosa dei limiti legali».
1.2.1.Nella fattispecie in esame la Corte di rinvio ha fatto corretto esercizio del potere discrezionale nella commisurazione della pena, e delle sue diverse componenti, rendendo motivazione esaustiva e priva di incongruenze, quantificando l’aumento complessivo di pena per i reati avvinti dal vincolo della continuazione in un anno di reclusione ed esplicitando le ragioni che l’hanno sorretta nel suo ragionamento attraverso la sottolineatura dell’oggettiva gravità dei reati, in quanto caratterizzati da particolare intensità del dolo, e della sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416 -bis .1.cod.pen. stante l’inserimento dei fatti in contesti di criminalità organizzate di stampo mafioso.
2.È fondato il ricorso di COGNOME NOME.
La sentenza rescindente di questa Corte ha annullato la sentenza resa dalla Corte di assise di appello che aveva respinto la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto del presente giudizio- in cui l’imputato è stato chiamato a rendere conto di una rapina compiuta (il 30 gennaio 2018) per ritorsione ai danni di NOME, dopo l’omicidio del fratellastro COGNOME, con l’utilizzo di una pistola con la quale ha sparato in aria dei colpi costringendo la vittima ad inginocchiarsi dinanzi a lui- e i reati di ricettazione e detenzione di arma, rinvenuta nella disponibilità del medesimo imputato appena dieci giorni dopo, in occasione di una perquisizione domiciliare. La sentenza di annullamento di questa Corte ha ritenuto illogica la motivazione della sentenza di appello che aveva fondato la decisione di rigetto sulla mancanza di certezza dell’identità dell’arma oggetto di contestazione nei due diversi procedimenti penali.
La stessa sentenza rescindente, peraltro, ha sottolineato che il vincolo della continuazione avrebbe potuto sussistere indipendentemente da tale dato in ragione della contiguità temporale tra le condotte criminose e della identità del luogo di commissione delle stessa (pag.26).
La sentenza impugnata, tuttavia, risulta avere rigettato la richiesta difensiva individuando, ancora una volta, il focus della decisione sulla mancanza di certezza della identità dell’arma utilizzata per commettere la rapina (di cui al presente giudizio) con quella rinvenuta, dieci giorni dopo, in sede di perquisizione domiciliare nei confronti dell ‘ imputato, finendo per utilizzare, pertanto, le stesse argomentazioni censurate da questa Corte con la sentenza di annullamento.
In tal modo non risultano rispettate, peraltro, le coordinate ermeneutiche alle quali deve essere ricondotto il giudizio di cui all’articolo 81, cpv., cod. pen.
Secondo un consolidato insegnamento di questa Corte, invero, l’esistenza di un medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti quali l’unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l’identica natura dei reati, l’analogia del ” modus operandi “(Sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023, Rv. 284652 -01; Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Rv. 266413; Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Rv. 254809); inoltre, ai fini del riconoscimento del vincolo, è sufficiente la constatazione di alcuni soltanto di essi, purché significativi (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Rv. 255156).
Nella fattispecie in esame i giudici di rinvio hanno disatteso la richiesta difensiva facendo leva su un argomento insufficiente, e comunque irrilevante, avendo omesso di considerare gli altri indici eventualmente sintomatici della riconducibilità degli illeciti al medesimo disegno criminoso, in particolare non considerando il dato della prossimità temporale delle condotte e della loro commissione in un medesimo contesto territoriale, oltre che la possibilità di una loro conduzione ad un medesimo contesto RAGIONE_SOCIALE.
Le censure difensive risultano, pertanto, fondate e da ciò consegue la necessità di annullare la sentenza sul punto per nuovo esame.
3.In conclusione, pertanto, il ricorso di COGNOME NOME deve essere rigettato con condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali. alla continuazione, per COGNOME NOME e rinvio, per nuovo giudizio, a diversa sezione
La sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente della Corte di Assise di appello di Bari .
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente a COGNOME NOME con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Bari. Rigetta il
ricorso di COGNOME NOME e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 27/11/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente COGNOME