Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 648 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 648 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PESCARA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 19/05/2025 della Corte d’appello di L’aquila udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di L’Aquila, in sede di giudizio di rinvio, ha rideterminato la pena da applicarsi nei confronti di NOME COGNOME in anni diciassette, mesi sette e giorni dieci di reclusione, con riferimento ai reati di seguito indicati, già ritenuti in continuazione: 1) reati di cui agli artt. 73 e 74 d.PR n. 309 del 1990, commessi dal 1 ° gennaio 2007 al febbraio 2008, in Roseto degli Abruzzi e Pescara, oggetto della sentenza di condanna della Corte diappello di L’Aquila del 30 maggio 2014 (irrevocabile il 30 aprile 2015); 2) reato di cui all’art. 73 d.P.R n. 309 del 1990, commessi il 5 luglio 2004 in Pescara, oggetto della sentenza di condanna del 2 maggio 2022 (irrevocabile il 7 febbraio 2023); 3) reati di cui agli artt. 73 e 80 d. P.R. n. 309 del 1990, commessi in Pescara il 5 luglio 2004, definiti con sentenza del 3 giugno 2005 (irrevocabile il 5 novembre 2008.
Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione NOME COGNOME, per il tramite del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo sette motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., l’omessa o insufficiente motivazione in ordine ai criteri di determinazione degli aumenti di pena per i reati satellite, nonchØ la violazione della disposizione di cui all’art. 81 cod. pen.
Secondo la difesa, la motivazione addotta dal giudice dell’esecuzione in ordine agli aumenti applicati Ł generica e inadeguata, non specificandosi le ragioni della quantificazione di ciascun singolo aumento, con l’impossibilità di verificare il rispetto del rapporto di proporzione tra le pene e l’osservanza dei limiti previsti dall’art. 81 cod. pen., nØ sarebbe possibile verificare se sia stato operato un cumulo materiale di pene.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente eccepisce la violazione degli artt. 81, 132 e 133 cod. pen., per l’erronea applicazione dei criteri di commisurazione della pena nella determinazione degli aumenti per la continuazione.
Secondo la difesa, l’ordinanza ha quantificato gli aumenti di pena in modo manifestamente sproporzionato rispetto alla gravità dei singoli reati satellite, con particolare riferimento alla decisione di determinare in un anno di reclusione l’aumento sia per il reato di cui alla sentenza sub 2) (che aveva comportato la condanna a sei anni di reclusione, sia per il reato di cui al capo A) della sentenza sub 3), senza alcuna differenziazione basata sulla diversa gravità delle condotte e sui diversi quantitativi di sostanza stupefacente.
La difesa evidenzia al riguardo che i suddetti reati hanno avuto ad oggetto, rispettivamente, la detenzione di 6.500 chilogrammi di eroina e di 6 chili di eroina, quantitativi rilevanti che avrebbero dovuto comportare una diversa modulazione degli aumenti; l’uniformità degli aumenti pari ad un anno per ciascuno dei due reati principali tradirebbe l’assenza di una valutazione individualizzata delle singole condotte.
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 81 cod. pen. per mancata considerazione del principio del favor rei nella rideterminazione della pena complessiva.
La difesa eccepisce che l’ordinanza ha quantificato aumenti complessivi per oltre quattro anni di reclusione (sulla pena base pari ad anni 13 e mesi sei di reclusione) determinando una pena finale (quella di anni diciassette, mesi sette e giorni dieci) che si avvicina al limite del triplo della pena base (pari ad anni quaranta e mesi sei).
Tale approccio contrasterebbe con la finalità deflattiva e con la ratio della disciplina della continuazione che dovrebbe comportare un trattamento piø favorevole rispetto al cumulo materiale delle pene.
2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., la contraddittorietà della motivazione in ordine alla valutazione della personalità del condannato.
Contraddittoriamente, il Giudice dell’esecuzione avrebbe riconosciuto la continuazione utilizzando gli stessi elementi posti, poi, a sostegno dei severi aumenti, negando che gli stessi potessero determinare un trattamento piø benevolo, così vanificando i benefici dell’istituto.
2.5. Con il quinto motivo, il ricorrente rileva, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., la violazione del divieto di reformatio in peius e dei limiti del giudice dell’esecuzione.
In particolare, la difesa deduce che il giudice dell’esecuzione ha quantificato gli aumenti di pena per i reati satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza di condanna irrevocabile. Si aggiunge,poi, che nel caso di specie gli aumenti determinati dalla Corte di appello risulterebbero sproporzionati rispetto alla gravità dei reati e non terrebbero conto dei criteri di dosimetria già applicati dai giudici della cognizione.
2.6. Con il sesto motivo, il ricorrente rileva la violazione di legge e il vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., nonchØ la mancata considerazione delle memorie difensive e la violazione del diritto di difesa.
In particolare, la difesa eccepisce che la Corte di appello di L’Aquila, nella valutazione della disciplina della continuazione, ha omesso di considerare la sentenza della Corte di cassazione (sez. III n. 36570 del 2024) relativa alla sentenza della Corte di appello di L’Aquila del 25 gennaio 2024.
2.7.Con il settimo motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, cod. proc. pen., nonchØ la violazione dell’art. 27 Cost.
Ad avviso della difesa, la determinazione della pena operata dal giudice dell’esecuzione contrasterebbe con la funzione rieducativa della pena, non tenendo conto
del considerevole lasso di tempo dalla commissione dei reati, alcuni risalenti al 2004 e al 2007 e dell’evoluzione della personalità del condannato.
Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, ha concluso chiedendo, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
In data 6 novembre 2025, la difesa del ricorrente ha depositato una memoria con cui ha ribadito quanto affermato nei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato, per le considerazioni di seguito indicate.
1.1. Va premesso che dalla medesima ordinanza impugnata risulta che in ordine a precedenti provvedimenti di determinazione del trattamento sanzionatorio sono intervenute due pronunce di questa Corte (Sez. I., n. 7187 del 23/11/2023, dep. 2024 e Sez. V, n. 2425 del 12/ 11/2024, dep. 2025) che hanno disposto l’annullamento con rinvio delle decisioni impugnate per nuovo esame.
Con la prima sentenza, si Ł rilevato che era stato operato un aumento per la continuazione in misura superiore a quanto stabilito dal giudice della cognizione, affermando, inoltre, l’erroneità del mancato riconoscimento del vincolo in questione in ordine al reato sub 3).
Con la seconda sentenza l’annullamento dell’ordinanza Ł stato disposto perchØ il giudice dell’esecuzione quantificando la pena in anni diciannove di reclusione non aveva esplicitato le ragioni dell’aumento per ciascuno dei reati satellite.
Tanto precisato, deve rilevarsi che con l’ordinanza ora impugnata il Giudice dell’esecuzione ha rideterminato la pena finale quantificandola in anni diciassette, mesi sette e giorni dieci; in particolare, ha stabilito la pena base per il reato piø grave, individuato in quello di cui alla sentenza sub 1), in anni tredici e mesi sei di reclusione, applicando l’aumento per la continuazione per ciascun reato satellite pari a sei mesi per ciascuno dei quattro reati satellite, giungendo alla determinazione della pena totale in anni quindici e sei mesi; ha poi applicato un ulteriore aumento di un anno per il reato di cui alla sentenza sub 2), nonchØ un ulteriore aumento di un anno per il capo A) di cui alla sentenza n. 3), e mesi due, pena ridotta a mesi uno e giorni dieci di reclusione, per capo B) di cui alla sentenza sub 3).
Ciò chiarito, va rilevato che tutti i motivi di ricorso non meritano accoglimento.
2.1. Quanto al primo motivo, deve evidenziarsi che dal complessivo impianto argomentativo risultano riscontrabili, sia pure succintamente, le ragioni degli aumenti per la continuazione stabiliti per ciascun reato satelliteavendo l’ordinanza censurata dato risalto alla reiterazione del comportamento criminoso del ricorrente, il quale viene indicato come persona dedita ad una costante attività di detenzione a fini di spaccio di significativi quantitativi di sostanza stupefacente. Ciò consente la verifica del percorso- logico giuridico seguito dal Giudice dell’esecuzione nella determinazione di detti aumenti.
Al riguardo, deve ribadirsi il principio secondo cui in tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l’incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non Ł tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall’art. 132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005 – 01).
2.2. NØ coglie nel segno il secondo motivo di ricorso atteso che il giudice dell’esecuzione ha ridotto ad un anno di reclusione l’aumento sia per il reato di cui alla
sentenza sub 2), siaper il capo A) di cui alla sentenza sub 3), parametrandone la misura non solo alla luce delrilevante quantitativo di sostanza stupefacente, sussistente in entrambi i casi pur in presenza della differenza di mezzo chilo di stupefacente detenuto in un caso, ma anche in relazione alla complessiva condotta del ricorrente.
2.3. Non fondato Ł anche il terzo motivo, dovendosi al riguardo rilevare che rideterminazione della pena Ł avvenuta nei limiti di cui all’art. 81 cod. pen ., in quanto la pena finale complessiva Ł stata stabilita in diciassette anni, mesi sette e giorni dieci di reclusione, su una pena base quantificata in tredici anni e mesi sei di reclusione, per cui l’aumento di quattro anni circa si pone al di sotto dell’aumento fino al triplo.
2.4. Manifestamente infondato Ł il quarto motivo di ricorso. Per effetto della sentenza rescindente il giudice dell’esecuzione ha dovuto limitarsi alla rideterminazione della pena e a ciò ha provveduto apprezzando la gravità della condotta del ricorrente, la reiterazione del comportamento e i rilevanti quantitativi, elementi che soddisfano i parametri di cui all’art. 133 cod. pen.
2.5. Parimenti, manifestamente infondato Ł il quinto motivo di ricorso, atteso che nella rideterminazione della pena, gli aumenti sono stati confermati e ridotti, non configurandosi, pertanto, alcuna violazione del divieto di reformatio in peius .
2.6. La doglianza oggetto del sesto motivo Ł inammissibile in quanto generica e aspecifica, non spiegando il ricorso non solo quale argomentazione difensiva sarebbe stata trascurata, ma anche le ragioni dell’incidenza della sentenza Corte di cassazione n. 1314 del 12/11/2024 sul perimetro valutativo dell’ordinanza impugnata, adottata in sede di giudizio di rinvio.
2.7. Infine, inammissibile Ł anche il settimo motivo di ricorso in quanto ha ad oggetto censure inconferenti rispetto alla determinazione della pena in sede di continuazione replicando, in chiave generica, le doglianze già sopra formulate ed esaminate in tema mancata motivazione sugli aumenti relativi ai reati satellite.
Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso va rigettato. Consegue alla pronuncia la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 07/11/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME