Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 35501 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 35501 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CROTONE il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 15/06/2023 del TRIBUNALE di CROTONE udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 15 giugno 2023, il Tribunale di Crotone, in qualità di giudice dell’esecuzione, ha ritenuto sussistente nei confronti di NOME COGNOME il vincolo della continuazione tra i reati oggetto della sentenza emessa dal Tribunale di Crotone in data 26/10/2021, irrevocabile il 20/04/2022, e quelli oggetto della sentenza emessa dal Tribunale di Crotone in data 11/05/2022, irrevocabile il 17/10/2022; entrambe le sentenze erano state rese a seguito di giudizio abbreviato e avevano ad oggetto imputazioni per condotte illecite in materia di stupefacenti, eseguite in un lasso di tempo circoscrivibile nel periodo 28 luglio – 6 agosto 2021.
Il Tribunale ha accolto l’istanza di applicazione dell’art. 81 cpv. cod. pen. e, ritenuta più grave la condotta di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di Crotone in data 11/05/2022, irrevocabile il 17/10/2022, ha commisurato la pena
anni tre di reclusione ed C 20.000,00 di multa, aumentata ad anni quattro e mesi dieci di reclusione ed C 24.000,00 di multa, già ridotta per il rito, per il secondo reato, in considerazione dei corposi quantitativi trattati.
Il difensore di NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione lamentando l’illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, cod. proc. pen., perché ha aumentato la pena base in misura quasi pari a quella irrogata nella sentenza di merito, facendo riferimento alla distanza temporale minima tra i due reati, che è invece solo indice del medesimo disegno criminoso.
Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso perché deduce valutazioni sottratte al giudice di legittimità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.
Oggetto della doglianza è la motivazione della commisurazione della pena finale risultante dal riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto delle due sentenze già sopra indicate. La somma algebrica delle pene inflitte con le due sentenze è pari ad ani cinque di reclusione ed C 25.000,00 di multa.
La pena rideterminata ai sensi dell’art. 81 cpv. cod. pen. è pari ad anni quattro e mesi dieci di reclusione ed C 24.000,00 di multa.
Il ricorrente ritiene che in tal modo si vanifichi l’istituto del reato continuato e lamenta che il giudice abbia richiamato come elemento giustificativo di tale rilevante aumento la distanza temporale minima tra i fatti, che doveva invece essere solo un indicatore della sussistenza del medesimo criminoso.
Tuttavia il ricorrente formula considerazioni che non si confrontat PcOn la concreta portata argomentativa della motivazione, nella quale il giudice evidenzia che l’imputato quando commise i due reati a breve distanza di tempo era già gravato da numerosi precedenti penali e che le due condotte avevano ad oggetto ingenti quantità di stupefacenti.
A fronte di tale valutazione in fatto, agganciata a dati specifici e non contestati, e del tutto lineare sul piano logico, il risultato aritmetico del calcolo della pena, comunque inferiore alla somma algebrica di quelle inflitte con le sentenze di merito, appare corrispondente all’esplicitata esigenza di determinare per il reato satellite una pena di misura proporzionata alla gravità della seconda condotta e alla personalità del reo.
Come ha già affermato la Cassazione, «la discrezionalità del giudice dell’esecuzione incontra un limite solo con riferimento alla valutazione effettuata
in sede di cognizione, rispetto alla quale si è formato il giudicato in favore del condannato» (Sez.1, n. 28135 del 28/05/2021, Rv. 281678-01).
4. Il ricorso deve essere quindi respinto con ogni conseguente statuizione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 5 luglio 2024 Il GLYPH 9siglier estensore GLYPH
Presidente