Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 18582 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 18582 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Cagliari il DATA_NASCITA avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Cagliari il 17 gennaio 2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; assente il difensore, il quale aveva chiesto la trattazione orale del ricorso
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Cagliari, decidendo in sede di rinvio in seguito ad annullamento disposto dalla Corte di cassazione con sentenza Sez. 2, n. 23757 dell’ 11 marzo 2021, ha rideterminato la pena irrogata a NOME COGNOME per i reati di cui ai capi, DD, EE, FF, NN, ZZ, riuniti nel vincolo della continuazione con quelli di cui alla sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari n. 177 del 2011, irrevocabile, nella misura di anni due di reclusione ed euro 400,00 di multa (tenuto conto della diminuente per il rito), per una pena complessiva di otto anni di reclusione ed euro 800,00 di multa
Ricorre l’imputato, con atto del difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito sintetizzati nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen..
2.1 Con il primo lamenta erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 81 cpv. e 533, comma 2, cod. pen.
La Corte di appello, avendo riconosciuto sussistente il vincolo della continuazione tra i reati di cui al presente procedimento e quelli già giudicati, ha disapplicato il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione la quale aveva rilevato come nel provvedimento impugnato innanzi a sé, pur essendosi mantenuta inalterata la pena base individuata nella pregressa sentenza irrevocabile, si fosse contraddittoriamente indicato come reato più grave quello di cui al capo ZZ) del presente procedimento e fosse stata applicata per tale delitto una pena del tutto sproporzionata rispetto agli altri della stessa indole, senza fornire sul punto adeguata motivazione.
La Corte di merito ha applicato un aumento in misura fissa di mesi sei di reclusione ed euro 100,00 di multa per ciascuno dei sei reati satellite, pur trattandosi di differenti tipologie delittuose, limitandosi a richiama genericamente i parametri di cui agli artt. 133 e 133-bis cod. proc. pen.
2.2. Con il secondo motivo lamenta illogicità ed assenza grafica della motivazione, per avere la Corte di merito applicato incrementi omogenei di pena per ciascuno dei reati satellite, come se avessero pari gravità, e per non avere individuato il reato più grave.
La sentenza contravviene ai principi enunciati dalla sentenza SU n. 47127 del 24/12/2021, COGNOME, che ha stabilito, con riferimento al reato continuato, l’obbligo di autonoma determinazione per ciascuno incremento di pena, con correlato obbligo di autonoma motivazione.
L’obbligo motivazionale era tanto più stringente in quanto la pena è stata quantificata in misura notevolmente eccedente il limite edittale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato per i motivi di seguito illustrati.
La sentenza rescindente della Seconda Sezione di questa Corte aveva stigmatizzato un duplice vizio della sentenza annullata:
l’avere individuato un secondo reato (capo ZZ) più grave dopo quello già indicato quale pena base nella pregressa sentenza divenuta irrevocabile;
l’avere irrogato per tale reato una pena sproporzionata, perché notevolmente eccedente quella stabilita per gli altri reati omogenei.
La sentenza rescindente riproduce in buona sostanza il principio di diritto di cui a Sez. 1, n. 21641 del 08/01/2016, Lendano, Rv. 266885, in forza del quale, in tema di quantificazione della pena a seguito di riconoscimento della continuazione tra diversi reati, il giudice è tenuto a fornire una congrua motivazione non solo in ordine alla individuazione della pena base, ma anche quanto all’entità dell’aumento ex art. 81, cpv., cod. pen., specie quando tale aumento, pur contenuto nel limite massimo stabilito dalla legge, determini una sperequazione nel trattamento sanzionatorio per le medesime fattispecie di reato. (Fattispecie in materia di acquisto illegale di armi, nella quale la Corte ha annullato con rinvio la decisione, con cui il giudice aveva stabilito, per il reato più grave, avente ad oggetto quindici armi comuni da sparo, la pena di tre anni di reclusione, apportandovi a titolo di aumento per il reato satellite avente ad oggetto due armi comuni da sparo, la pena di cinque anni di reclusione).
Tanto premesso, ritiene il Collegio che la sentenza impugnata abbia eliminato tale duplice anomalia, conformandosi ai suddetti enunciati, atteso che in essa non è indicato un secondo reato più grave, oltre quello già individuato nel diverso giudizio e che la pena per il reato di cui al capo ZZ, già valutata sproporzionata (in forza del combinato disposto di cui agli artt. 73 e 73-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) è stata rideterminata, senza significativi scostamenti rispetto al minimo edittale previsto per tale reato (che risulta punito nel massimo nella misura di sei anni, tenuto conto che è stata denegata la richiesta riqualificazione nel reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 ).
Tutte le ulteriori censure fuoriescono dal perimetro del principio di diritt alla cui osservanza è vincolato il giudice della pronuncia rescissoria, ai sensi dell art. 627 cod. proc. pen.
E’ appena il caso di evidenziare, con riguardo alla lamentata violazione del principio affermato da Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269, che il Massimo consesso ha affermato che, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. La stessa pronuncia ha parimenti precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall’art. 81 c che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. (Conf. Sez. U, n.7930/95, Rv.201549-01).
Avuto riguardo alle ragioni ispiratrici di tale arresto, questa Corte ha avuto modo di ulteriormente puntualizzare che, specie quando i reati posti in continuazione siano integrati da condotte criminose seriali ed omogenee, ma non solo, il giudice di merito, nel calcolare l’incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità – come appunto nel caso che occupa – essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall’art. 132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022 Rv. 284005 – 01).
Da ultimo, il fatto che l’aumento sanzionatorio per il reato per cui è stata operata la rideterminazione sia stato quantificato in misura pari a quelli stabilit per gli altri reati riuniti nel vincolo della continuazione (peraltro non relativi medesime fattispecie di reato) non determina alcun vizio della pronuncia.
Non può, invero, ritenersi vietata da alcuna disposizione normativa, né evidenzia illogicità in sé, l’applicazione di aumenti di pena omogenei anche in relazione a reati che abbiano diverso titolo.
5 II rigetta del ricorso, che ne consegue, determina la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso, il 20 febbraio 2024.