Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5034 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1   Num. 5034  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MONTEBELLUNA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/03/2023 del TRIBUNALE di TREVISO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/9entite le conclusioni del PG
Il Procuratore generale, NOME COGNOME, chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ricorre avverso l’ordinanza del 14 marzo 2023 del Tribunale di Treviso che, quale giudice dell’esecuzione, ha accolto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo:
al reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o qualità personali proprie, ai sensi dell’art. 495 cod. pen., giudicato dalla Corte di appello di Venezia con sentenza del 19 dicembre 2019, definitiva il 6 giugno 2020;
al reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o qualità personali proprie, ai sensi dell’art. 495 cod. pen., giudicato dal Tribunale di Treviso con sentenza del 17 marzo 2017, definitiva il 15 settembre 2020.
Il giudice dell’esecuzione, ritenendo sussistenti gli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso tra i reati oggetto dell’istanza, ha ridetermiNOME la pena finale in anni uno e mesi sei di reclusione, così quantificato: pena base di anni uno di reclusione per il reato sub 1, aumentata di mesi sei di reclusione per la continuazione con il reato sub 2.
Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all’art. 671 cod. pi -oc. pen., e vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, perché il giudice dell’esecuzione avrebbe applicato un eccessivo aumento in continuazione di mesi sei di reclusione, senza fornire sul punto alcuna valida motivazione, anche considerando che il giudice della cognizione sub 2 aveva irrogato una pena di anni uno di reclusione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Giova in diritto evidenziare che, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare Vaumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269).
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In via generale, però, è necessario anche considerare che risulta consolidato il principio secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai “criteri di cui all’art. 133 cod. pen.” deve ritenersi motivazione sufficierte per dimostrare l’adeguatezza della pena all’entità del fatto; invero, l’obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto maggiormente ia pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale (Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464).
Principi non dissimili sono stati espressi c:on particolare riferimento alle pene determinate in materia di continuazione: se per i reati satellite è irrogata una pena notevolmente inferiore al minimo edittale della fattispecie legale di reato, l’obbligo di motivazione si riduce, mentre, qualora la pena coincida con il minimo edittale della fattispecie legale di reato o addirittura lo superi, l’obbligo motivazionale si f più stringente ed il giudice deve dare conto specificamente del criterio adottato, tanto più quando abbia determiNOME la pena base per il reato ritenuto più grave applicando il minimo edittale e/o quando abbia applicato una misura di pena in aumento sproporzionata, pur in presenza delle medesime fattispecie di reato (Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, non mass. sul punto).
Nel caso di specie, considerando l’applicazione di un aumento di pena modico, le argomentazioni spese dal giudice dell’esecuzione appaiono adeguate e rendono ragione dell’esercizio del suo potere discrezionale, senza che possa ravvisarsi alcuna carenza motivazionale.
Il giudice dell’esecuzione, infatti, tenuto conto degli indici di cui all’art. 1 cod. pen. e valutata la personalità del condanNOME, ha applicato per il reato posto in  continuazione una pena inferiore a quella comminata dal giudice della cognizione, che ha ridotto di mesi sei di reclusione, anche considerando che la pena originaria era già assestata al minimo edittale.
Così facendo, il giudice dell’esecuzione ha correttamente applicato al caso di specie il principio di diritto, secondo il quale, in tema di reato continuato, il giudic di merito, nel calcolare l’incremento sanzioNOMErio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall’art. 132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, COGNOME, Rv. 284005).
In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso 1’8/11/2023