Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 32011 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 32011 Anno 2025
Presidente: NOME
Data Udienza: 15/05/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il 30/10/1961 avverso l’ordinanza del 10/01/2025 della Corte d’appello di Catania udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, in persona di NOME COGNOME che ha chiesto una dichiarazione d’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Catania, quale giudice dell’esecuzione, in relazione alla richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato in favore di NOME COGNOME rispetto alle seguenti sentenze:
emessa dalla Corte di appello di Catania in data 7/11/2017 divenuta irrevocabile il 15/01/2019 per il reato di cui agli artt. 81, 110 e 629 cod. pen., aggravato ai sensi dell’art. 7 d.l. n. 152 del 1991 e la successiva
emessa dalla Corte di appello di Catania in data 30/11/2023 divenuta irrevocabile il 30/4/2024 per il reato di cui all’art. 416bis, commi primo e quarto, 81, 110 e 629 cod. pen.,
ha riconosciuto il vincolo della continuazione rilevata la sussistenza dello stesso disegno criminoso e il dato temporale nell’arco del quale i fatti sono stati commessi ovvero durante il quale il COGNOME ha, ininterrottamente, manifestato la propria adesione al programma criminoso perseguito dall’associazione di stampo mafioso a cui aveva aderito, nella specie ‘clan COGNOME Ercolano’, come risulta dall’aggravante di cui alla prima sentenza relativa a uno dei reati fine propri dell’associazione mafiosa. Ritenuto piø grave il reato associativo di cui alla seconda sentenza, la Corte d’appello ha confermato gli aumenti di pena già operati con tale sentenza ed ha ritenuto congruo applicare l’aumento di pena, reputato adeguato in relazione alla ‘gravità del reato di estorsione continuata ed aggravata’, nella misura di anni due, mesi otto di reclusione (anni quattro meno la diminuente per il rito prescelto), con pena finale rideterminata in anni 19 e mesi 10 di reclusione.
Avverso tale provvedimento ricorre, con rituale ministero difensivo, NOME COGNOME affidandosi a due motivi.
Con il primo motivo, egli denuncia l’errata applicazione della legge penale (in riferimento agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen.) in relazione all’aumento operato per
la continuazione tra le due sentenze sopra riportate, rammentando che l’istituto della continuazione Ł caratterizzato dal principio del favor rei con il divieto di reformatio in peius e le modalità con cui deve essere realizzata tale disciplina . In particolare, si duole del fatto che nell’applicare la disciplina della continuazione la Corte non ha tenuto conto del fatto che, in occasione dell’analoga operazione intervenuta nella prima delle due sentenze, il COGNOME aveva ottenuto aumenti per i reati satelliti ricompresi tra 10 mesi e un anno, mentre per l’estorsione continuata ed aggravata di cui alla prima sentenza, nonostante il risarcimento del danno riconosciuto in motivazione, l’aumento Ł stato superiore al doppio del massimo già riscontrato nella precedente applicazione.
Con il primo motivo, egli denuncia il vizio della motivazione ritenuta mancante in punto di applicazione dell’aumento di pena ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., dovendo il giudice esporre le ragioni e gli elementi del proprio ragionamento e anche i canoni adottati.
Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto una dichiarazione d’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato, quindi, meritevole di un rigetto.
Come già ricordato dettagliatamente in ricorso questa Corte ha affermato, con Sez. 1, n. 44240 del 18/06/2014, Rv. 260847, che, in sede esecutiva, il giudice, quando procede alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per piø reati unificati dal vincolo della continuazione, deve quantificare la pena in maniera non superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o decreto di condanna, ed allo stesso Ł inoltre preclusa la possibilità di rettificare in aumento la pena inflitta in sede di cognizione per le singole fattispecie criminose. (In motivazione, la Corte ha precisato che la natura di istituto favorevole al reo della disciplina della continuazione può giustificare, il superamento, ” in executivis “, del giudicato sulla misura della pena irrogata da ogni singola sentenza soltanto a vantaggio e non in pregiudizio del condannato). Tale principio Ł stato poi ribadito dalla massima espressione nomofilattica di questa Corte, con Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Rv. 268735, secondo cui il giudice dell’esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell’applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna. Ancora, con Sez. 5, n. 7432 del 27/09/2013, dep. 2014, Rv. 259508, Ł stato affermato che il giudice dell’esecuzione, in applicazione della disciplina del reato continuato, può determinare la pena in misura inferiore o eguale alla somma delle pene inflitte in sede di cognizione con le singole sentenze prese in considerazione. Infine, con Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269, si Ł specificato che, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva oltre ad individuare il reato piø grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. (La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena Ł correlato all’entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene).
Date le superiori coordinate ermeneutiche, va rilevato che non sussiste alcuno dei vizi denunciati.
3.1. In relazione al primo motivo, non sussiste alcuna violazione di legge. Va
rilevato, infatti che non c’Ł stato alcun contrasto con i princìpi del favor rei e del divieto di reformatio in peius , poichØ, nell’applicare la disciplina della continuazione, la Corte d’appello – che asseritamente non avrebbe tenuto conto del fatto che, in occasione dell’analoga operazione intervenuta nella prima delle due sentenze sopra riportate, il COGNOME aveva ottenuto aumenti per i reati satelliti ricompresi tra 10 mesi e un anno mentre per l’estorsione continuata ed aggravata di cui alla prima sentenza, nonostante il risarcimento del danno riconosciuto in motivazione, l’aumento Ł stato superiore al doppio del massimo già riscontrato nella precedente applicazione – non ha violato alcuna norma di legge ovvero princìpi di diritto ora citati. Nella specie, la Corte ha ridimensionato la condanna, originariamente quantificata in anni 4, mesi 10 e giorni 20 di reclusione, con la multa di 4.800 euro, in anni due, mesi otto di reclusione considerata la diminuzione di pena derivante dalla scelta del rito speciale. Appare evidente che non v’Ł stata alcuna reformatio in peius nØ violazione di un asserito favor rei (nella specie non rilevante), avendo la Corte territoriale motivato sull’entità di pena comminata, come di seguito illustrato, senza che possano aver rilievo gli aumenti ritenuti minori e per ciò solo rispondenti ad una sorta di favor rei .
3.2. In relazione al secondo motivo, sulla denunciata mancanza di motivazione sull’applicazione dell’aumento di pena, va rilevato che la motivazione c’Ł, seppure particolarmente sintetica: ‘in relazione alla gravità del reato d’estorsione continuata (e) aggravata’. Il riferimento alla gravità della condotta delittuosa, già esplicato nella medesima sentenza che aveva già applicato ai fatti ivi descritti – reiterati in circa due anni – la disciplina del reato continuato, con le aggravanti ivi contestate e ritenute sussistenti (di cui la recidiva, unica comparabile, Ł stata ritenuta equivalente all’avvenuto risarcimento), in una misura prossima al minimo possibile della pena, pertanto nel caso di specie, Ł piø che sufficiente il richiamo alla sentenza per rendere la motivazione dell’ultimo aumento ai sensi dell’art. 81 cod. pen. pienamente intellegibile.
Il ricorso, per tali ragioni, deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 15/05/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME