Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 42884 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 42884 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/04/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/09/2022 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale, NOME COGNOME, il quale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre avverso l’ordinanza del 29 settembre 2022 del giudice dell’esecuzione del Tribunale di Napoli, che ha accolto la richiesta di applicazione della discipli della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo alle seguenti violazioni, per le qu risultano emarginate, a carico dell’istante:
sentenza del GIP del Tribunale di Nola, riformata dalla Corte di appello di Napoli con sentenza in data 29 gennaio 2021, irrevocabile il 16 marzo 2021, di condanna alla pena di anni quattro mesi uno di reclusione ed euro 800,00 di multa per i reati di cui agli artt. 628 cod. pe e 7 L. n. 895 del 1967;
sentenza del GIP del Tribunale di Napoli, confermata dalla Corte di appello di Napoli con sentenza in data 21 giugno 2021, irrevocabile il 3 novembre 2021, di condanna alla pena di anni sei mesi otto di reclusione ed euro 2.000,00 di multa per i delitti di cui agli artt. 628 575 cod. pen.
Il giudice dell’esecuzione, evidenziando la sussistenza del medesimo disegno criminoso tra i reati oggetto dell’istanza, ha rideterminato la pena finale in anni dieci mesi quatt reclusione ed euro 3.000,00 di multa, sulla base del seguente calcolo: pena base anni otto di reclusione ed euro 3.000,00 di multa per il reato di cui al capo n. 1) della sentenza sub b aumentata di anni due di reclusione per il delitto di cui al capo n. 2) della sentenza sub b), anni quattro di reclusione ed euro 500,00 di multa per il delitto di cui al capo a) della sente sub a), di anni uno di reclusione ed euro 500,00 di multa per il delitto di cui al capo b) d sentenza sub a), nonché di mesi sei di reclusione ed euro 500,00 di multa per il delitto di cui capo c) della sentenza sub a), operando la riduzione di un terzo per la scelta del rito.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, AVV_NOTAIO, denunciando l’inesistenza della motivazione con riferimento agli aumenti di pena stabiliti per i reati satellite, tenuto conto, in particolare, dell’eccessivo au di pena pari ad anni quattro di reclusione ed euro 500,00 di multa per il delitto di cui al cap della sentenza sub a) a fronte, invece, dell’aumento di un solo anno di reclusione ed euro 500 di multa per il reato di cui al capo b) della medesima sentenza.
Invero, una tale disparità relativa al trattamento sanzionatorio avrebbe dovuto essere sorretta da una puntuale e specifica motivazione tenuto conto del valore dei beni sottratti, attes che l’aumento maggiore di pena è stato effettuato con riferimento alla sottrazione di un borsello contenente effetti personali (capo a) della sentenza sub a) mentre, per il reato di cui al capo b relativo all’impossessamento di una moto di più significativo valore economico, è stata irrogata una pena ben più mite.
CONSIDEFtATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei seguenti termini.
1.1. Giova in diritto premettere che, in tema di reato continuato, il giudice, n determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269).
Su un piano generale, è consolidato il principio secondo cui, nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai “criteri di cui all’art. 133 cod. pen.” deve ritenersi motivazione sufficiente per dimost l’adeguatezza della pena all’entità del fatto; invero, l’obbligo della motivazione, in ordine congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto maggiormente la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale (Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, COGNOME, Rv 256464). E, per converso, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall’art. 133 cod. quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bona Rv. 241189).
1.2. Principi non dissimili sono stati espressi con riferimento alle pene determinate in materia di continuazione: se per i reati satellite è irrogata una pena notevolmente inferior al minimo edittale della fattispecie legale di reato, l’obbligo di motivazione si riduce, men qualora la pena coincida con il minimo edittale della fattispecie legale di reato o addirittu lo superi, l’obbligo motivazionale si fa più stringente ed il giudice deve dare conto specifi mente del criterio adottato, tanto più quando abbia determinato la pena base per il reato ritenuto più grave applicando il minimo edittale e/o quando abbia applicato una misura di pena in aumento sproporzionata, pur in presenza delle medesime fattispecie di reato (Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, non mass. sul punto).
Va ancora ricordato che il giudice dell’esecuzione, nel procedere alla rideternninazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell’applicazione della disciplina del rea continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superior a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735), in quanto è immanente la necessità di rispettare le determinazioni in punto di pena assunte dal giudice della cognizione, che discende dal carattere integrativo e sussidiario della funzione esecutiva, pur sempre subordinata alla decisione del giudice del processo per ogni accertamento finalizzato all’applicazione della continuazione.
Nella specie l’ordinanza impugnata non ha dato conto, con motivazione adeguata, degli elementi che sono stati oggetto del suo ragionamento e dei criteri di cui all’art. 1 cod. pen. seguiti nell’esercizio del suo potere discrezionale. Ed infatti, pur procedendo i maniera corretta all’individuazione del reato più grave, non sono stati motivati gli aument
per continuazione dei reati satellite, così da illustrare la valutazione specifica di tali e ai fini della quantificazione dei singoli aumenti di pena.
In particolare, risulta illogica la notevole diversità di pena tra le due rapine giudi nella prima sentenza, trattandosi di vicende analoghe (si evidenzia, però, che anche nella prima rapina vi era stata apprensione di una motocicletta), e che tale sperequazione non è stata in alcun modo giustificata dal giudice dell’esecuzione.
Inoltre, risulta che siano stati superati gli aumenti di pena detentiva individuati giudice di cognizione per i reati già satellite di cui ai capi B) e C) della sentenza della Corte di appello del 29/1/2021, in violazione del principio posto dalle Sezioni Unite Nocerino.
È dunque necessario annullare l’impugnata ordinanza con riguardo al trattamento sanzionatorio derivante dalla riconosciuta continuazione, rinviando il punto critico all’esam del giudice dell’esecuzione, in diversa persona fisica in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 3/7/2013, il quale si atterrà ai richiamati principi di diritt determinazione della pena per il reato continuato.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio su tale punto al GIP del Tribunale di Napoli. Così deciso, il giorno 28 aprile 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente