Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 29977 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 29977 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Corato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a Corato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a Corato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a Corato il DATA_NASCITA avverso la sentenza della Corte di appello di Bari in data 8/9/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni con le quali il AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata in relazione alle posizioni di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME e l’inammissibilità del ricorso di COGNOME NOME;
lette le conclusioni scritte con le quali l’AVV_NOTAIO, difensore d NOME NOME, ha chiesto l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Bari con la sentenza indicata in epigrafe ha parzialmente riformato quella del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Trani in data 2/11/2022, dichiarando la nullità della sentenza di primo grado in riferimento al delitto di tentata estorsione aggravata ed ha confermato l’affermazione di responsabilità dei primi tre ricorrenti, in relazione ai restan
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delitti rapina aggravata, furto aggravato e lesioni personali e quella di COGNOME per il delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
Avverso detta sentenza, ricorrono per cassazione i predetti COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME deducendo:
2.1. NOME:
violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità posto che il delitto di furto aggravato deve ritenersi assorbito in quello di rapina aggravata;
violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla omessa (o solo apparente) giustificazione degli aumenti di pena praticati per la continuazione;
violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al diniego dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., avuto riguardo allo scarso valore del telefono cellulare e del profitto conseguito.
2.2. COGNOME E COGNOME, con unico atto di ricorso, deducono:
violazione di legge e vizio di motivazione per l’omessa giustificazione degli aumenti di pena per la continuazione (ritenuto dalla difesa eccessivo a fronte di una pena base minima e della riconosciuta prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti).
2.3. COGNOME deduce:
violazione di legge (artt. 530, 533, cod. proc. pen., e 73 d.P.R. 309/90), in relazione all’affermazione di responsabilità per il delitto di cui all’ar 73, comma 5, d.P.R. 309/90, deducendo che la condotta contestata avrebbe dovuto essere qualificata in termini di connivenza non punibile:
illogicità della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, poiché i giudici di merito pur riconoscendo al COGNOME le attenuanti generiche, hanno irrogato la pena partendo dal triplo del minimo edittale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso di COGNOME è indeducibile perché non proposto in appello. Il ricorrente con riferimento a tali capi di imputazione, aveva contestato la sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 628, terzo comma, n. 3-bis cod. pen., deducendo che l’esercizio commerciale del RAGIONE_SOCIALE (una frutteria) non fosse un luogo di privata dimora ed ha chiesto la derubricazione del delitto di furto aggravato in furto semplice, ma non ha posto la questione dell’assorbimento del delitto di furto in quello di rapina, che rimane in questa sede non scrutinabile.
Quanto alla dosimetria della pena (aumento per la continuazione e diniego dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., oggetto del secondo e del terzo motivo di ricorso), ritiene il Collegio che le doglianze siano generiche oltre che manifestamente infondate.
La sentenza di appello ha ben motivato (cfr. pag. 6) recependo i principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema di circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, la sua configurabilità in relazione al delitto di rapina non postula solo il modestissimo valore del bene mobile sottratto, essendo necessario valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro cui la violenza o la minaccia sono state esercitate, attesa la natura plurioffensiva del delitto, lesivo non solo del patrimonio, ma anche della libertà e dell’integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto (Sez. 2, n. 28269 del 31/05/2023, Rv. 284868).
Il successivo motivo (comune anche ai ricorrenti COGNOME e COGNOME) concernente il vizio di motivazione in relazione agli aumenti a titolo di continuazione, è manifestamente infondato.
Il principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui “in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269), è stato correttamente applicato avendo la Corte di appello adempiuto all’impegno motivazionale specificando l’entità dei singoli aumenti, determinati in misura assai contenuta, in modo da consentire di verificare il rispetto del rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen., verificando non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene.
Occorre ribadire che in tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l’incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall’art. 132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Rv. 284005).
Quanto al ricorso di NOME NOME, lo stesso è inammissibile.
Il primo motivo con il quale si contesta l’affermazione di responsabilità e si assume la ricorrenza di una connivenza non punibile è aspecifico. Il ricorrente non si confronta con la dettagliata motivazione del giudice di appello che, a pag. 7 della sentenza, ha spiegato che COGNOME deteneva a fini di spaccio all’interno
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della propria autovettura, con Zecchillo, più sostanze stupefacenti (cocaina e marijuana), confezionate in dosi.
In merito, poi, alla dosimetria della pena il giudice di appello ha assolto al relativo obbligo di motivazione, dando conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., ricorrendo all’espressione “pena congrua”, e richiamando, quale elemento indicativo della gravità del reato e della capacità a delinquere, il fatto che COGNOME detenesse a fini di spaccio due diversi tipi di sostanze stupefacenti dovendosi peraltro osservare che nella specie è stata irrogata una pena non superiore alla misura media edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288).
Alla luce di quanto complessivamente esposto, deve dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna COGNOME i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, 19/07/2024.