Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 11584 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 11584 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/02/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME nato il 24/05/1983
NOME nato il 26/02/1980
avverso la sentenza del 19/09/2024 del TRIBUNALE di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza deliberata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Venezia ha applicato a COGNOME e a COGNOME NOME – imputati di tentato furto in abitazione pluriaggravato e, il secondo, anche del reato di cui all’art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286 del 1998 – la pena concordata con il p.m.:
per il primo, anni, mesi 1 e giorni 10 di reclusione ed euro 400 di multa, con le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza;
per il secondo, anni 1, mesi 6 di reclusione ed euro 400 di multa (con le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza, pena base per il furto, anni 2, mesi 1 di reclusione e 500 euro di multa, aumentata per la continuazione di mesi 2 di reclusione ed euro 100 di multa, ridotta per il rito).
Avverso l’indicata sentenza del Tribunale di Venezia ha proposto ricorso per cassazione Bolkvadze Shota, attraverso il difensore Avv. NOME COGNOME denunciando – nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. – violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento alla confisca, che non essendo oggetto dell’accordo tra le parti, richiedeva una motivazione assente nella sentenza impugnata.
Avverso la medesima sentenza del Tribunale di Venezia ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME attraverso il difensore Avv. NOME COGNOME denunciando – nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. – violazione di legge in quanto l’aumento di pena per il reato satellite di cui all’art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286 del 1998 è stato effettuato anche con riguardo alla pena pecuniaria, nonostante che per detto reato sia comminata la sola pena detentiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
Il ricorso di COGNOME è inammissibile per genericità. Premesso che già l’imputazione fa riferimento all’utilizzo di attrezzi per lo scasso, a piedi di porco, etc., la sentenza impugnata richiama per relationem il contenuto del verbale di arresto con il quale il ricorrente in nessun modo si confronta, il che rende ragione dell’aspecificità dell’impugnazione.
Anche il ricorso di NOME è inammissibile. Come chiarito da Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, COGNOME, Rv. 273751 – 01 (§ 6.2., lett. e), «se il reato più grave è punito con pena congiunta e il reato satellite con pena detentiva, si aumentano entrambe le pene previste per la violazione più grave», sicché la censura è manifestamente infondata.
Alla declaratoria d’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/02/2025.