Reato Continuato: Pena Inflitta o Pena Edittale? La Cassazione Fa Chiarezza
L’istituto del reato continuato è uno strumento fondamentale nel diritto penale per garantire un trattamento sanzionatorio equo a chi commette più violazioni della legge in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Tuttavia, il calcolo della pena finale può generare complesse questioni interpretative. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio cruciale: per determinare la violazione più grave, e quindi la pena base, si deve guardare alla sanzione concretamente inflitta dal giudice, non a quella astrattamente prevista dalla legge.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso di un individuo contro un’ordinanza della Corte di Appello di Napoli. Quest’ultima, accogliendo la richiesta del condannato, aveva applicato l’istituto della continuazione tra reati giudicati con tre diverse sentenze, determinando una pena complessiva di sedici anni e due mesi di reclusione.
Il ricorrente, tuttavia, lamentava due vizi nel provvedimento:
- Errata individuazione del reato più grave: Secondo la difesa, la Corte di Appello avrebbe dovuto considerare come reato più grave quello di estorsione aggravata, in quanto caratterizzato da una pena edittale (ovvero la pena prevista dalla legge in astratto) più elevata rispetto al reato di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), che invece era stato scelto come base per il calcolo.
- Mancanza di motivazione: Il ricorrente sosteneva che l’ordinanza non specificasse in modo adeguato gli aumenti di pena applicati per ciascun reato satellite.
La Decisione della Corte: il Calcolo nel Reato Continuato
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, rigettando entrambe le censure e confermando la correttezza dell’operato della Corte di Appello. La decisione si basa su principi giurisprudenziali consolidati, in particolare da una recente pronuncia delle Sezioni Unite.
Il Criterio della “Pena Inflitta” Prevale sulla “Pena Edittale”
Il punto centrale della decisione riguarda il criterio per identificare la “violazione più grave” nel contesto del reato continuato in fase esecutiva. La Cassazione ha chiarito che l’argomentazione del ricorrente, basata sulla pena edittale, è errata.
Il principio corretto, stabilito dalle Sezioni Unite (sentenza n. 7029/2024), è che per “pena più grave inflitta” si deve intendere quella concretamente irrogata dal giudice della cognizione nel dispositivo della sentenza. È questo valore, e non il range astratto previsto dalla norma, a identificare la violazione più grave che funge da base per il calcolo della pena complessiva. La scelta della Corte di Appello era, quindi, pienamente conforme a diritto.
La Motivazione per gli Aumenti di Pena
Anche la seconda censura, relativa alla presunta carenza di motivazione sugli aumenti per i reati satellite, è stata ritenuta infondata. La Suprema Corte ha osservato che, nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione aveva indicato in modo distinto e specifico l’aumento per ogni singolo reato.
Inoltre, ha richiamato un altro principio consolidato: quando gli aumenti di pena sono di “esigua entità” e inferiori alla media edittale di ciascun reato, il giudice non è tenuto a fornire una motivazione specifica e dettagliata. Questo perché si presume che non vi sia stato alcun abuso del potere discrezionale conferito dall’art. 132 del codice penale.
Le Motivazioni della Cassazione
La Cassazione ha ritenuto il ricorso “manifestamente infondato”, sottolineando come le argomentazioni del ricorrente si ponessero in netto contrasto con l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, in particolare con le recenti statuizioni delle Sezioni Unite. L’errore del ricorrente è stato quello di confondere il concetto di pena edittale, rilevante in altre fasi del procedimento, con quello di pena inflitta, che è invece il parametro di riferimento esclusivo per l’applicazione del reato continuato in sede esecutiva. L’ordinanza impugnata, avendo seguito fedelmente questo principio, è stata giudicata esente da vizi.
Conclusioni
Questa ordinanza riafferma con forza un principio fondamentale per l’applicazione del reato continuato: la valutazione della gravità del reato non si basa su un calcolo astratto, ma sulla concreta valutazione fatta dal giudice che ha emesso la condanna. La “pena inflitta” riflette l’effettivo disvalore del fatto, tenendo conto di tutte le circostanze specifiche, e rappresenta quindi il parametro più logico e giusto per determinare la pena base. La decisione chiarisce inoltre che l’obbligo di motivazione per gli aumenti di pena è attenuato quando questi sono contenuti, semplificando il lavoro del giudice dell’esecuzione e garantendo al contempo il rispetto del potere discrezionale conferito dalla legge.
Come si individua il reato più grave nel calcolo della pena per il reato continuato in fase esecutiva?
Secondo la Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 187 disp. att. c.p.p., il reato più grave si identifica in base alla “pena più grave inflitta”, ovvero quella concretamente stabilita dal giudice nella sentenza di condanna, e non in base alla pena edittale (quella prevista in astratto dalla legge).
Il giudice deve sempre motivare in modo dettagliato l’aumento di pena per i reati satellite?
No. Se il giudice, nel calcolare l’incremento di pena per i reati satellite, individua aumenti di esigua entità e inferiori alla media edittale, non è tenuto a fornire una motivazione specifica e dettagliata, in quanto si esclude un abuso del potere discrezionale.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (nel caso specifico, 3.000 euro) in favore della Cassa delle ammende, a meno che non dimostri di aver proposto il ricorso senza colpa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42435 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42435 Anno 2024
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso contro l’ordinanza con cui la Corte di appello di Napoli, in data 07 giugno 2024, ha accolto la sua richiesta di applicare l’istituto della continuazione tra i reati giudicati con tre diverse sentenze, ed ha calcolato la pena complessiva in anni sedici e mesi due di reclusione;
rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge, per avere il giudice dell’esecuzione erroneamente individuato il reato più grave in quello di cui all’art. 416-bis cod. pen. anziché in quello di estorsione aggravata, avente una pena edittale più elevata, e la mancanza di motivazione, per non avere l’ordinanza indicato nel dettaglio e in modo specifico gli aumenti disposti per i singoli reati satellite, nonostante la loro entità;
ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato quanto all’asserito errore nella individuazione del reato più grave, perché l’ordinanza impugnata si è conformata al principio stabilito da questa Corte, secondo cui «Ai fini dell’individuazione della violazione più grave nel reato continuato in sede esecutiva, ai sensi dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen., deve essere considerata come “pena più grave inflitta”, che identifica la “violazione più grave”, quella concretamente irrogata dal giudice della cognizione, siccome indicata nel dispositivo di sentenza» (Sez. U, n. 7029 del 28/09/2023, dep. 2024, Giampà, Rv. 285865), mentre è errata l’affermazione del ricorrente, secondo cui il reato più grave dovrebbe essere individuato in quello sanzioNOME con una maggiore pena edittale;
ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato anche quanto alla censura per l’omessa motivazione circa l’aumento per i reati satellite, perché la Corte di appello ha indicato in modo distinto e specifico l’aumento per ogni singolo reato satellite, e trattandosi di aumenti inferiori alla media edittale di ciascun reato, deve applicarsi il principio di questa Corte, secondo cui «In tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l’incremento sanzioNOMErio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall’art. 132 cod. pen.» (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Rv. 284005; vedi anche Sez.U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv.282269);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presid nte