Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 14352 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 14352 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a AFRICO il 19/02/1968
avverso l’ordinanza del 01/10/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell’esecuzione, rideterminava la pena inflitta nei confronti di NOME COGNOME nella misura di 16 anni e 8 mesi di reclusione, previo accoglimento dell’istanza dal medesimo proposta per ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le seguenti decisioni irrevocabili:
sentenza emessa dalla Corte di appello di Reggio Calabria in data 11 giugno 1999, irrevocabile il 16 ottobre 2000, di condanna alla pena di 8 anni di reclusione per il reato di cui all’art. 416-bis, terzo, quarto, quinto e sesto comma, cod. pen., commesso in Africo Nuovo dal 1983 fino al 1995;
2) sentenza emessa dalla Corte di appello di Reggio Calabria in data 9 luglio 2019, definitiva il 16 febbraio 2023, di condanna alla pena di 9 anni di reclusione e 1.400,00 euro di multa per il reato di cui all’art. 416-bis, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, cod. pen., accertato dal marzo 2009 e fino all’aprile 2013, in Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Africo ed altrove in Calabria e per più reati di cui agli artt. 110, 629, secondo comma, cod. pen., commessi sino all’ottobre 2009 in Brancaleone e luoghi limitrofi.
Propone ricorso per cassazione il condannato, per mezzo del suo difensore di fiducia, articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione dell’art. 671 cod. proc. pen., essendo il giudice dell’esecuzione incorso in un errore di calcolo nella determinazione della pena finale.
Ed invero, alla stregua della rideterminazione operata dalla stessa Corte di merito, la pena complessiva avrebbe dovuto essere fissata nella misura di 13 anni di reclusione e non di 16 anni e 8 mesi di reclusione.
2.2. Con il secondo motivo, si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena per il reato continuato.
Il reato più grave avrebbe dovuto essere individuato nella estorsione contestata al capo 14-septies della sentenza sub 2), punita con sei anni di reclusione e 1.500,00 euro di multa, da ridurre per il rito abbreviato.
Sulla pena complessiva di 9 anni di reclusione e 1.400,00 euro di multa, inflitta per la sentenza sub 2), la Corte di appello avrebbe dovuto applicare l’aumento per il reato associativo giudicato con la sentenza sub 1), tenendo presente il ruolo di mero partecipe rivestito dal ricorrente (a differenza del ruolo apicale assunto nel processo definito con la sentenza sub 2).
Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Con recente decisione, le Sezioni Unite hanno definitivamente affermato che:
«Ai fini dell’individuazione della violazione più grave nel reato continuato in sede esecutiva, ai sensi dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen., deve essere considerata come “pena più grave inflitta”, che identifica la “violazione più grave”, quella concretamente irrogata dal giudice della cognizione, siccome indicata nel dispositivo di sentenza» (Sez. U, n. 7029 del 28/09/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285865 – 01);
«In tema di continuazione in sede esecutiva, nel caso di riconoscimento del vincolo tra reati giudicati separatamente con rito abbreviato, fra cui sia compreso un delitto punito con la pena dell’ergastolo per il quale il giudice della cognizione abbia applicato la pena di anni trenta di reclusione, per effetto della diminuente di un terzo ex art. 442, comma 2, terzo periodo, cod. proc. pen. (nel testo vigente sino al 19 aprile 2019), il giudice deve considerare come “pena più grave inflitta” che identifica la “violazione più grave” quella conseguente alla riduzione per il giudizio abbreviato» (Sez. U, n. 7029 del 28/09/2023, deo. 2024, COGNOME, Rv. 285865 – 02).
Uniformandosi ai richiamati principi, da ribadire in questa sede, la Corte di appello di Reggio Calabria, accolta l’istanza di continuazione proposta dal PALAMARA, GLYPH operato GLYPH lo GLYPH “scorporo” GLYPH tra GLYPH i GLYPH reati GLYPH unificati (Sez. 1, n. 17948 del 31/01/2024, S., Rv. 286261 – 01), ha correttamente individuato la pena più grave, pari a otto anni di reclusione, in quella inflitta per i reato di associazione per delinquere di stampo mafioso giudicato con la sentenza sub 1), oggettivamente superiore a quella di sei anni di reclusione e 1.500,00 euro di multa, da ridurre per il rito abbreviato, inflitta per il reato estorsivo più gra indicato al capo 14-septies nella sentenza sub 2).
La diversa prospettazione difensiva, che vorrebbe individuare il reato più grave nel -reato di cui al capo 14-.septies giudicato con la sentenza sub 2), non poggia su alcuna base normativa, oltre ad essere del tutto immotivata.
Generiche, e, quindi, non ricevibili nella presente sede di legittimità, sono le censure afferenti alle frazioni di aumento apportate per i reati-satellite.
Dal rigetto del ricorso discende ex lege la condanna del prop ente al pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, 1’8 gennaio 2025
Il Consigliere estensore