Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 17708 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 17708 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Napoli l’ 11/12/1973 avverso la sentenza della Corte di appello di Roma in data 13/11/2024 preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni con le quali il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME COGNOME ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso i che ha insistito nei lette la memoria dell’avv. NOME COGNOME difensore di COGNOME NOME motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 13/11/2024 la Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano in data 14/11/2023 con la quale COGNOME NOME era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 300,00 di multa, per i delitti di cui agli ar 648 cod. pen.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del COGNOME deducendo, con il primo motivo, l’errata applicazione degli artt. 69, 81 e 648, comma 4, co pen.
Sostiene la difesa che il giudice di appello, al pari del primo giudice, ha considerato come p
base quella indicata al comma 4 dell’art. 648 che, come è noto, è una circostanza attenuante e non la pena prevista per il reato più grave di cui all’art. 474 cod. pen.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole dell’applicazione della recidiva / avendo il giudice motivato il giudizio di accresciuta pericolosità basandosi sui precedenti penali dell’imputa senza dare rilievo alle circostanze addotte dalla difesa circa l’attenuata capacità delinquenzi dell’imputato e la prognosi di astensione da future azioni criminose.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Va anzitutto ricordato l’insegnamento delle Sezione Unite “COGNOME” che in relazion all’individuazione del reato più grave, in caso di reato continuato, hanno statuito “In tema di reato continuato, la violazione più grave va individuata in astratto in base alla pena edit prevista per il reato ritenuto dal giudice in rapporto alle singole circostanze in cui la fatt si è manifestata e all’eventuale giudizio di comparazione fra di esse” (Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, Rv. 255347). E ancora, in tema di reato continuato, questa stessa Sezione ha affermato “deve essere considerato come reato più grave quello punito in astratto con la pena edittale più severa” ( Sez. 2, Sentenza n. 36107 del 16/05/2017, Rv. 271031).
Questa Corte ha altresì precisato come l’ipotesi del fatto di particolare tenuità di cui da 648, comma 4, cod. pen., non costituisce una figura autonoma di reato, ma una circostanza attenuante della ricettazione e, come tale, deve essere inclusa nel giudizio di comparazione ex art. 69 cod. pen. (Sez. 2, n. 1845 del 17712/2013, Rv. 258479; Sez. 2, n. 25121 del 13/05/2021, Rv. 281675).
Tanto premesso, nel caso in esame, il primo giudice e così il giudice di appello, hanno determinato la pena ritenendo l’ipotesi di cui al comma 4 dell’art. 648 cod. pen.,., fattispecie autonoma di reato e su questa hanno stabilito, previo giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e la recidiva contestata, la pena base di mesi sei di reclusione ed eur 300,00 di multa apportando, poi, l’aumento di pena per la continuazione con il reato di cu all’art. 474 cod. pen.
Per le considerazioni sopra espresse, tale modus procedendi non appare corretto / dovendosi individuare quale reato più grave l’ipotesi di ricettazione di cui al comma 1 dell’art. 648 pen. (punita più severamente rispetto all’art. 474 cod. pen.) e su questa effettuare, il giud di bilanciamento tra attenuanti ( tra le quali anche quella prevista dal comma 4 dell’art. cod. pen. ) e aggravanti.
L’errore in cui sono incorsi i giudici di merito, tuttavia, non ha inciso negativament trattamento sanzionatorio riservato al ricorrente il quale ha beneficiato di un trattamento favorevole avendo il primo giudice stabilito la pena base in forza del riconosciment dell’attenuante speciale di cui al comma 4 dell’art. 648 cod. pen. ritenendola, sostanzialmente prevalente sulla contestata recidiva ed apportando sulla pena così stabilita, l’aumento per l
continuazione.
3. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
Il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag. 4) dei pr
della giurisprudenza di legittimità esaminando in concreto, in base ai criteri di cui all’ar cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne ( be
per reati di ricettazione e falso, oltre ad altre condanne per vari reati), verificando pregressa attività criminosa fosse indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che
influito quale fattore criminogeno, per la commissione del reato “sub iudice”.
4. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente la pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza a motivazione semplificata.
Così deciso il 9 aprile 2025
Il Consigliere est.
La Presidente