Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 25897 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 25897 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME AVV_NOTAIO che ha concluso per l’inammissibilita dei ricorsi, riportandosi alla memoria depositata.
udito il difensore
E’ presente l’avvocato COGNOME NOME, del foro di PALERMO, in difesa di COGNOME NOME. Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
Il medesimo avvocato è presente anche in sostituzione, per delega orale, dell’avvocato NOME COGNOME, in difesa di COGNOME; in ordine a tale posizione, si riporta a quanto dedotto nei relativi motivi di ricorso, insistendo per il loro accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 26 settembre 2023 la Corte di appello di Palermo, in riforma della sentenza emessa dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Palermo in esito al giudizio abbreviato, ha rideterminato la pena per COGNOME NOME, e rimodulando le pene accessorie, anche per COGNOME.
Per quanto di interesse, secondo la concorde ricostruzione dei giudici di primo e secondo grado, COGNOME è stato condannato per una serie di condotte di cessione di sostanza stupefacente, ritenute in continuazione tra loro e con il reato già accertato dalla stessa Corte d’appello di Palermo con sentenza del giorno 11 aprile 2019, irrevocabile il 10 gennaio 2020.
Ritenuto più grave quest’ultimo reato, operati gli aumenti per le ulteriori violazioni (reati di cui ai capi D, E, F, M, N, O), COGNOME è stato condannato alla pena finale, previa riduzione per il rito, di anni 7 mesi 10 di reclusione ed euro 34.000,00 di multa.
COGNOME NOME è stato ritenuto responsabile del reato di cui al capo Q, limitatamente ad una porzione di condotta; riconosciute le attenuanti generiche in regime di equivalenza con la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale, è stato condannato alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 10.000 di multa.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione COGNOME, a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
2.1. Con il primo motivo si deduce omessa motivazione con riguardo alla doglianza mossa néll’appello e violazione di legge, avendo i giudici palermitani rideterminato la pena già coperta dal giudicato, senza dar conto delle obiezioni difensive.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta sia l’omessa motivazione – con riguardo alla concreta determinazione della pena da applicare in continuazione sia la violazione di legge, non avendo, i giudici palermitani, indicato i crite utilizzati per individuare la violazione più grave, né quelli per la concreta determinazione della pena per i reati c.d. satellite.
Peraltro, mentre il fatto precedentemente giudicato si riferiva ad una sola cessione di stupefacente, in questo processo COGNOME è stato condannato per centinaia di condotte.
Propone ricorso per cassazione anche COGNOME NOME, a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
3.1. Con il primo motivo si deduce, con riguardo al reato di cui al capo Q, la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, in quanto i giudici di merito, pur a fronte di una specifica doglianza, hanno condannato il ricorrente in relazione alla cessione di quattro panetti di hashish a Pupella Giovanni.
All’affermazione dei giudici di appello secondo i quali si sarebbe in presenza di una condotta estrapolata da un più ampio capo di imputazione, il ricorrente obietta che si tratta di un fatto mai emerso dagli atti di indagine, per di più incert sotto il profilo temporale (in data antecedente e prossima al 16 marzo 2016) e spaziale (in Palermo e Monreale).
3.2. Con il secondo motivo si deduce, sempre con riguardo al reato di cui al capo Q, vizio della motivazione e violazione di legge, in quanto la responsabilità penale è stata fondata soltanto sulla analisi di alcuni dialoghi intercettati, senza la ricerca di riscontri esterni.
Così facendo i giudici palermitani hanno omesso di effettuare quella più rigorosa valutazione che la giurisprudenza di legittimità richiede nei casi in cui siano mancati riscontri oggettivi (c.d. droga parlata), come ad es., i sequestri di stupefacente.
Si assume, poi, l’inosservanza della regola di valutazione di cui all’art. 192 cod. proc. pen., relativamente alla prova c.d. indiziaria.
3.3. Con il terzo motivo si lamenta l’omessa motivazione e l’inosservanza od erronea applicazione della legge penale, in relazione all’eccessivo trattamento sanzionatorio, con specifico riferimento al mancato riconoscimento, in prevalenza, delle circostanze attenuanti generiche.
Si assume che il diverso bilanciamento deve fondarsi sul limitato segmento temporale in cui sono stati commessi i reati, e l’assenza di condotte violente e spregiudicate.
Richiesta e disposta la trattazione orale, all’odierna udienza le parti hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da COGNOME è inammissibile.
1.1. Il primo motivo, nella parte in cui deduce la violazione dell’art. 648 cod. proc. pen., è manifestamente infondato.
In risposta alla doglianza contenuta nell’appello, la Corte palermitana ha evidenziato come non vi fu violazione alcuna del giudicato, in quanto entrambe i processi furono celebrati con il rito abbreviato e, pertanto, la pena base per il reato ritenuto più grave fu individuata in quella comminata dal giudice che ha proceduto
nel separato processo, poi aumentata ai sensi dell’art. 81 cod. pen. in relazione ai reati per cui oggi si procede, ed infine ridotta per il rito.
In questi termini, il riferimento del ricorrente alla intangibilità del giudic non coglie nel segno, in quanto l’istituto della continuazione, in casi quali quello in esame, presuppone necessariamente il superamento, sebbene solo a fini sanzionatori, della precedente statuizione.
Il ricorrente non si confronta con la qualificazione giuridica data dai giudici di merito alle singole cessioni, ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; nel riconoscere, quindi, la lieve entità di ciascuno dei fatti per cui procede, sulla scorta di una serie di indicatori concreti (p. 150 sentenza di prime cure), i giudici di merito hanno spiegato le ragioni per le quali è stato ritenuto pi grave il reato – contestato ai sensi dell’art. 73, commi 1 e 4 – per cui si è gi proceduto.
In questa prospettiva, il ricorrente non si confronta affatto con il principi secondo cui la violazione più grave va individuata in astratto in base alla pena edittale prevista per-il-reato ritenuto dal- giudice in rapporto alle singole circostanz in cui la fattispecie si è manifestata e all’eventuale giudizio di comparazione fra di esse (Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, COGNOME, Rv. 255347 – 01; in senso conforme, successivamente, Sez. 4, n. 30557 del 07/06/2016, COGNOME, Rv. 267689 – 01, Sez. 2, n. 36107 del 16/05/2017, COGNOME, Rv. 271031 – 01).
1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
Allorquando – come nella specie – la pena è determinata in misura prossima ai minimi edittali, il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949).
In tali casi la determinazione della pena è adeguatamente motivata già con il richiamo agli indici di cui all’art. 133 cod. pen.
Il principio è stato ribadito anche in relazione alla motivazione degli aumenti di cui all’art. 81 cod. pen.: il giudice di merito, nel calcolare l’increme sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto infatti a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall’art. 132 cod. pen. (Sez. 6, sentenza n. 44428 del 05/10/2022, COGNOME, Rv. 284005 – 01).
Neppure è possibile dubitare, nella specie, del rispetto del limite legale del triplo della pena base ex art. 81, comma primo, cod. pen., in considerazione della misura contenuta degli aumenti di pena irrogati, e i reati posti in continuazione siano integrati da condotte criminose seriali ed omogenee.
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Tali conclusioni non sono messe affatto in discussione dal recente intervento di questa Corte, nella sua più autorevole composizione, con cui si è affermato che in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 – 01).
Nella stessa decisione, infatti, la Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risult rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia oper surrettiziamente un cumulo materiale di pene.
Nella specie la serialità delle condotte, e l’applicazione di pene prossime o addirittura inferiori ai limiti di cui agli artt. 23 e ss. cod. pen. (ma di certo inferiori ai limiti edittali minimi) scongiurano il rischio che vi sia stato un ab nella determinazione della pena.
Anche il ricorso proposto nell’interesse del COGNOME è inammissibile.
2.1. Il primo motivo con cui si ipotizza la violazione del principio d correlazione tra accusa e sentenza è manifestamente infondato.
A fronte di una più ampia contestazione (in Palermo e Monreale sino al 6.5.2016, relativamente ad una indeterminata quantità di hashish) i giudici di merito hanno circoscritto la responsabilità del COGNOME alla sola cessione di 4 panetti di hashish, commessa in epoca anteriore al marzo 2016.
Non si è quindi in presenza di una trasformazione essenziale del fatto addebitato, poiché tra l’originaria contestazione e quanto accertato esiste un rapporto di continenza e non di eterogeneità (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 30488 del 09/12/2022, Mangini, Rv. 284953 – 01).
Invero, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, COGNOME, Rv. 248051-01)
Va poi considerato che il ricorrente ha svolto le sue difese nel corso dell’intero giudizio articolandole davanti ai giudici di appello in modo da ampliare esso stesso l’ambito cognitivo ad un precedente accadimento (p. 41 sentenza appello).
2.2. Anche il secondo motivo con cui si lamenta, cumulativamente, violazione di legge, carenza ed illogicità della motivazione è manifestamente infondato.
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Quanto alla interpretazione dei dialoghi, la Corte di appello si è fatta carico di rispondere alle obiezioni difensive con una valutazione del dato probatorio esente da qualsivoglia vizio logico, che, dunque, non è censuràbile in sede di legittimità.
I giudici di merito hanno valorizzato il contenuto di una serie di dialoghi, anche di natura autoaccusatoria, in cui sono rinvenibili espressioni chiaramente indicative del tipo di stupefacente trattato (“il fumo”) e finanche del quantitativo ceduto (“quattro panetti”).
Va poi osservato come, l’analisi delle due sentenze – le cui argomentazioni si integrano vicendevolmente – lascia intravedere, dal più ampio contesto investigativo, elementi di conferma esterni, quali i servizi di osservazione, gli arresti in flagranza e le segnalazioni ex art. 75 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
I motivi di ricorso sono quindi privi della necessaria specificità, mancando di un puntuale confronto con il percorso argomentativo fondato sulle conversazioni intercettate, e la cui interpretazione non può certo dirsi contraddittoria o manifestamente illogica.
Il ricorrente, infine, non si confronta con il pacifico indirizzo interpretati secondo cui interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercéttati, anche quando sia criptico o cifrato, è questione di fatto rimessa all’apprezzamento del giudice del merito e si sottrae al giudizio di legittimità se la valutazione risul logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 – 01; in senso conforme, Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, COGNOME, Rv. 268389 – 01).
Né si lamenta il travisamento della prova: se da un lato, infatti, è possibile prospettare in sede di legittimità una interpretazione dei dialoghi diversa da quella proposta dal giudice di merito, dall’altro occorre ricordare che ciò è possibile allorquando il contenuto e stato indicato in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, sentenza n. 6722 del 21/11/2017, COGNOME, Rv. 272558 – 01; conforme, Sez. 5, sentenza n. 7465 del 28/11/2013, COGNOME, Rv. 259516 – 01).
2.3. Il terzo motivo, con cui si invoca un più favorevole bilanciamento tra le circostanze è inammissibile.
Al ricorrente che si duole della mancata motivazione, è sufficiente replicare che i giudici di appello (p. 42) hanno escluso l’esistenza di motivi idonei a giustificare la prevalenza delle attenuanti generiche, riconosciute pure a fronte della pessima biografia penale, con applicazione della recidiva pluriaggravata.
I giudici hanno motivato la decisione, pertanto, sia sulla negativa personalità dell’imputato, sia sulla gravità dei fatti (per come desumibile dalle modalità dell’azione).
La motivazione, pertanto, esiste ed è esente da manifesta illogicità, e come tale insindacabile in cassazione.
Né il ricorrente si confronta con il principio secondo cui il giudice di merito, nel motivare il giudizio di equivalenza, non è tenuto ad effettuare una analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati, costituendo il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti ed attenuanti, esercizio di un potere valutativo riservato alla discrezionalità del giudice di merito (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, COGNOME, Rv. 279838-02; conf., Sez. 3163 del 28/11/1988, dep. 1989, COGNOME, Rv. 180654, Sez. 4, n. 10379 del 26/3/1990, COGNOME, Rv. 184914).
Stante l’inammissibilità dei ricorsi, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024
re estensore II
Il Pre idente