Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 3616 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3616 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GENOVA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 28/05/2025 della Corte d’appello di Reggio calabria udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato la Corte d’appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza presentata nell’interesse di NOME COGNOME, diretta ad ottenere l’applicazione della disciplina del reato continuato, in relazione ai reati giudicati con le tre seguenti sentenze:
Corte di appello di Genova del 13/01/2017, irrevocabile il 16/01/2018 – di condanna per delitti di cui agli artt. 73, 80 d.P.R. 309 del 1990;
Corte di appello di Reggio Calabria del 12/07/2019, irrevocabile il 23/11/2021- di condanna per delitti di cui agli artt. 74, 73, 80 d.P.R. 309 del 1990;
Corte di appello di Reggio Calabria del 20/04/2021, irrevocabile il 07/11/2023- di condanna per il delitto di cui all’art. 74 d.P.R. 309 del 1990.
La Corte reggina dava innanzitutto atto del fatto che le condanne sub 1) e 2) erano già state unificate in executivis con ordinanza n. 248/2022 R.G.E. della medesima Corte d’appello, con pena rideterminata dalla Corte di Cassazione (sez. 1, n. 30004 del 15/06/2023 – che aveva annullato il provvedimento impugnato senza rinvio, procedendo direttamente alla rideterminazione della pena complessiva -) in sedici anni ed otto mesi di reclusione, calcolata ponendo come pena base quella piø gravemente inflitta, di anni sedici di reclusione di cui alla sentenza sub 2), aumentata di mesi otto di reclusione per la continuazione esterna con la sentenza sub. 1).
In relazione alla sentenza sub 3), in sede di cognizione, era stato riconosciuto il vincolo della continuazione con la sentenza sub 1); la pena per il fatto da ultimo giudicato (sub 3) era stata stabilita in cinque anni di reclusione, a titolo di aumento per la continuazione con la condanna inflitta con la sentenza sub 1).
Il Giudice dell’esecuzione riteneva che le condotte giudicate con le tre citate sentenze si inserissero in una comune matrice ideativa e potessero pertanto essere considerate avvinte dalla continuazione; individuava la pena piø grave da porre a base del calcolo quella di sedici anni di reclusione, inflitta con la sentenza sub 2), mantenendo intatti gli aumenti per i reati satellite già riconosciuti; confermava altresì l’aumento di otto mesi di reclusione già operato in relazione alla sentenza sub 1); rideterminava infine la pena da infliggere a titolo di continuazione per il reato associativo di cui alla sentenza sub 3) in tre anni di reclusione, tenuto conto della particolare gravità della condotta ascritta, che denotava l’inserimento stabile e risalente dell’imputato in consessi criminali di stampo ‘ndranghetistico attivi nel traffico di sostanze stupefacenti.
Avverso il provvedimento ricorre NOME COGNOME, per mezzo del difensore AVV_NOTAIO, che denuncia, ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., con un unico motivo, la violazione ed erronea applicazione dell’art. 81 cod. pen., in relazione all’art. 133 cod. pen. ed all’art. 671 cod. proc. pen..
Il Giudice dell’esecuzione, nel lasciare intatti gli aumenti determinati per la continuazione interna ed esterna già riconosciuti da altri Giudici, limitandosi ad intervenire rideterminando la pena inflitta in relazione all’ultima sentenza di condanna sub 3), di cui all’operazione cd. COGNOME (Corte di appello di Reggio Calabria del 20/04/2021, irrevocabile il 07/11/2023), commette due errori.
Il primo errore, di metodo, consiste nel fatto che la Corte territoriale non ha proceduto, previa individuazione del reato piø grave, a una determinazione ex novo di tutti gli aumenti da disporre per la riconosciuta continuazione, nØ ha fornito motivazione alcuna sulla loro congruità alla luce del nuovo elemento costituito dal riconoscimento della continuazione tra i fatti giudicati con le sentenze Corte di appello di Reggio Calabria del 12/07/2019, irrevocabile il 23/11/2021 (sentenza sub 2., c.d. Santa FŁ) e Corte di appello di Reggio Calabria del 20/04/2021, irrevocabile il 07/11/2023 (sentenza sub 3., c.d. COGNOME).
Il Giudice dell’esecuzione ha poi commesso un errore di calcolo, dal momento che in sede di cognizione i fatti di cui alla sentenza COGNOME erano stati giudicati meno gravi di quelli di cui alla prima sentenza emessa dalla Corte di appello di Genova del 13/01/2017, irrevocabile il 16/01/2018; il Giudice dell’esecuzione non poteva modificare tale giudizio di gravità dei fatti, peraltro operato in cognizione, di talchŁ non avrebbe potuto individuareper il reato divenuto satellite di cui alla sentenza COGNOME, una pena superiore a quella stabilita per il reato giudicato con la sentenza genovese, come invece Ł avvenuto.
Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, NOME COGNOME, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato e deve essere respinto.
Il Giudice dell’esecuzione, nell’accogliere l’istanzaformulata dal condannato e volta ad ottenere l’applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai reati giudicati con le tresentenze sopra specificate, ha correttamente individuato la violazione piø grave in quella di cui al reato associativo giudicato con la sentenza sub 2) -Corte di appello di Reggio Calabria del 12/07/2019, irrevocabile il 23/11/2021; ha quindi ritenuto, del tutto legittimamente, di mantenere fermi gli aumenti per la continuazione interna ed esterna già riconosciuti in sede esecutiva.
Tale passaggio risulta coerente con quanto già definitivamente affermato dalla Corte di cassazione (sez. 1, n. 30004 del 15/06/2023), che – annullata senza rinvio l’ordinanza n.
248/2022 R.G.E. della Corte d’appello di Reggio Calabria, che aveva unificato le citate sentenze 1) e 2) -, aveva provveduto a rideterminare la pena complessiva, fissando in sedici anni ed otto mesi di reclusione il trattamento sanzionatorio risultante dall’unificazione in executivis delle due condanne, individuando la pena base in anni sedici ed applicando l’aumento di otto mesi per la continuazione esterna con la sentenza sub 1).
Alla luce di tale assetto ormai consolidato, non era necessario – come sostiene il ricorrente – che il Giudice dell’esecuzione ripercorresse nuovamente l’intero percorso ricostruttivo, ricalcolando ab origine tutti gli aumenti: la continuazione tra le prime due sentenze era già stata riconosciuta da giudici di merito e legittimità, e la Corte di cassazione aveva anche definito la pena complessiva.
L’intervento del Giudice dell’esecuzione, pertanto, si Ł correttamente limitato ad operare sulla terza condanna, verificandone l’inquadramento nel disegno criminoso unitario e, confermata la maggior gravità della sentenza sub 2) anche rispetto alla sentenza sub 3), procedendo alla rideterminazione del solo aumento relativo a quel segmento di condotta.
Del pari infondato Ł ilsecondo profilo di censura mosso in ricorso.
Il ricorrente assume che l’aumento operato dal Giudice dell’esecuzione con l’impugnata ordinanza, per il fatto di cui alla sentenza sub 3) avrebbe sovvertito il giudizio di gravità già espresso in cognizione, dove tale fatto era stato considerato meno grave della condotta genovese (di cui alla sentenza sub 1).
Tale assunto non può essere condiviso.
Va infatti osservato come il giudice dell’esecuzione non può rivalutare la gravità intrinseca dei fatti, ma può vagliare la loro ‘funzione sistemica’ all’interno della continuazione; conseguentemente, qualora l’assetto complessivo muti,il giudice dell’esecuzione può rideterminare l’aumento per il reato satellite, purchØ mantenga ferma la pena base derivante dal reato piø grave ed agisca in bonam partem .
L’aumento applicato, quindi, non sovverte il giudizio di gravità formulato in cognizione, ma si colloca nella fisiologica rimodulazione ammessa in sede esecutiva, anche in ragione della necessità di assicurare proporzionalità e coerenza interna al trattamento sanzionatorio.
Il Giudice dell’esecuzione, infatti, nel caso di specie, ha proceduto ad una riduzione dell’aumento, per il segmento di pena relativo al reato di cui all’art. 74 d.P.R. 309 del 1990 giudicato con la sentenza sub 3), da cinque a tre anni di reclusione: l’individuazione della pena in aumento di anni tre di reclusione Ł sorretta da specifica motivazione, in ossequio ai principi sanciti dalle Sez. Un. n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 – 01, essendosi evidenziata la particolare gravità della condotta ascritta al condannato, denotante l’inserimento stabile e risalente del prevenuto in consessi criminale di stampo ‘ndranghetistico attivi nel traffico di sostanze stupefacenti. Tale valutazione, peraltro, risulta del tutto rispettosa del principio di diritto richiamato dal medesimo ricorrente, sancito dal massimo organo nomofilattico di questa Corte, per il quale «Il giudice dell’esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell’applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reatisatellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna» (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735 – 01)
4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 11/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME