Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33648 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33648 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 07/03/2024 della Corte di appello di Roma; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME formulava al giudice dell’esecuzione istanza ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., chiedendo riconoscersi il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le seguenti sentenze:
sentenza della Corte di Appello di Roma n. 7981/2020 del 30 ottobre 2020, irrevocabile dal 14 gennaio 2021, di condanna alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed C 1.000 di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso nel marzo del 2020;
sentenza della Corte di Appello di Roma n. 2186/2023 del 13 febbraio 2023, irrevocabile dal 30 giugno 2023, di condanna alla pena di anni 7 di reclusione ed C 39.000 di multa per plurimi reati di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commessi nel giugno 2020.
La Corte di appello di Roma, con ordinanza del 7 marzo 2024, accoglieva l’istanza, rideterminando la pena in quella di anni 7 e mesi 10 di reclusione ed C 39.600 di multa, così calcolata: pena base, in relazione ai reati oggetto della sentenza di condanna sub 2), anni 7 di reclusione e C 39.000 di multa, aumentata, in relazione al reato oggetto della sentenza di condanna sub 1), di mesi 15 di reclusione ed C 900 di multa, ridotti per il rito (poiché quel procedimento fu definito all’esito di giudizio abbreviato) a mesi 10 di reclusione ed C 600 di multa.
Avverso l’ordinanza in oggetto ha proposto tempestivo ricorso il difensore di fiducia del COGNOME, AVV_NOTAIO, deducendo violazione di legge.
Si duole del fatto che l’aumento di pena per il reato satellite sia stato determinato in misura superiore a quanto disposto dal giudice della cognizione: in particolare rileva che, in relazione alla sentenza sub 2), il giudice dell cognizione era partito da una pena base di anni 6 e mesi 6 di reclusione per il più grave delitto di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ivi contestato, aveva poi operato un aumento per continuazione di un mese di reclusione per ogni ulteriore delitto di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, ed aveva infine operato l’aumento per la contestata recidiva e la diminuzione per il rito, così giungendo alla pena di anni 7 di reclusione ed C 39.000 di multa.
Dunque, ad avviso del ricorrente, il giudice dell’esecuzione, riconosciuta l’unicità del disegno criminoso tra i fatti di cui alla sentenza sub 2) e quelli di alla sentenza sub 1), partendo dalla pena base inflitta per il più grave fatto di cui alla sentenza sub 2), avrebbe dovuto applicare anche in relazione al delitto oggetto della sentenza sub 1) un aumento per continuazione di un mese di reclusione, in ossequio al principio in base al quale gli aumenti di pena per i reati satellite non possono essere quantificati, in executivis, in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile, ritenendo insussistente la dedotta violazione di legge, che sarebbe stata rilevabile solo ove il giudice dell’esecuzione avesse modificato in pejus la misura degli aumenti di pena per la continuazione “interna” già determinati dal giudice della cognizione della sentenza sub 2). Nel caso di specie, invece, viene in rilievo l’aumento determinato per un ulteriore e diverso reato, sicché il giudice dell’esecuzione non era vincolato a rispettare l’entità degli aumenti determinata dal giudice della cognizione con la sentenza relativa al reato più grave.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi che lo sostengono.
Il ricorrente invoca l’applicazione al caso di specie del principio di diritt statuito da Sez. U, n. 28135 del 28/05/2021, Naddeo, Rv. 281678, a mente del quale «Il giudice dell’esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell’applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna».
E’, tuttavia, evidente che questo principio non può essere applicato nel senso invocato dal ricorrente: ed invero, il parametro di riferimento – che il giudice dell’esecuzione ha nel caso di specie rispettato – non è dato dalla misura degli aumenti per la continuazione “interna” determinati nella sentenza sub 2 (pari ad un mese di reclusione per ciascun reato ulteriore a quello ritenuto più grave), ma bensì dalla pena inflitta per l’ulteriore reato oggetto della sentenza sub 1 (pari ad anni 1 e mesi 4 di reclusione ed C 1.000 di multa); non può, dunque, essere censurata la decisione del giudice dell’esecuzione, che ha determinato l’aumento per la continuazione “esterna” nella misura di mesi 10 di reclusione ed C 600 di multa: misura inferiore alla pena (pari, come si è appena detto, ad anni 1 e mesi 4 di reclusione ed C 1.000 di multa) che per quel reato era stata inflitta dal giudice della cognizione.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v’è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi, in favore della Cassa delle ammende, la somma, determinata in via equitativa, di C 3.000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle .spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle 7-ammende.
Così deciso il 06/06/2024