Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 20692 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 20692 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: FILOCAMO COGNOME
Data Udienza: 07/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 06/03/1984
avverso l’ordinanza del 23/12/2024 del TRIBUNALE di MODENA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni del PG, in persona di NOME COGNOME che ha chiesto I/annullamento con rinvio dellìordinanza impugnata per nuovo esame al Giudice per le indagini preliminari di Modena;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza sopra indicata, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunal Modena, quale giudice dell’esecuzione, accoglieva l’istanza, presentata nell’interesse di NOME COGNOME, di rideterminazione della pena ai sensi dell’art. 81 cod. pen. rispetto a tre di Jaz’: sentenze di condanna emesse peniírt. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Il giudice dell’esecuzione, tenuto conto della violazione più grave di cui alla sentenza sub 3) in relazione alla pena irrogata di anni quattro e mesi due di reclusione ed euro ventimil multa, ai sensi dell’art. 187 disp att. cod. proc. pen., rideterminava la pena in anni 8, mes di reclusione ed euro trentamila di multa.
NOME COGNOME ricorre per cassazione, con rituale ministero difensivo, avverso tale provvedimento affidandosi a tre motivi.
Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione di legge in relazione agli ar cod. pen. e 671 cod. proc. pen. perché due delle tre sentenze non riguardavano un singolo episodio bensì una pluralità di episodi riconducibili alla fattispecie di cui all’art. 73 d.P.R. 1990, n. 309, poi avvinti dal vincolo della continuazione ai sensi dell’art. 81 cod. pen., qu Giudice avrebbe dovuto sciogliere tale vincolo, individuare la violazione più grave e apportare, motivando, i singoli aumenti per la continuazione.
Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione di legge in relazione agli 81 cod. pen., 442 e 671 cod. proc. pen., poiché nel rideterminare la pena il Giudice non h considerato che tutte le sentenze erano state emesse a seguito di giudizio abbreviato, quindi ha omesso di apportare la riduzione di un terzo della pena.
Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia la violazione di legge in relazione all’ cod. pen. e relativo vizio della motivazione nella parte in cui non sono stati ben specifi singoli aumenti per la continuazione in assenza di relativa specifica motivazione sul punt nonché senza considerare il riconoscimento, avvenuto in tutte le sentenze, delle attenuan generiche all’imputato, e dell’aggravante della recidiva contestata in una di esse.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo l’annullament con rinvio dell’ordinanza impugnata per nuovo esame al Giudice per le indagini preliminari Modena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, quindi, meritevole di un accoglimento.
Deve essere, infatti, rilevato – in relazione al primo motivo – che il gi dell’esecuzione, nel procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra re separatamente giudicati con sentenze ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norm
dell’art. 81 cod. pen., deve inizialmente scorporare tutti i reati che il giudice del merito h in continuazione, individuare quello più grave e, solo successivamente / sulla pena come determinata per quest’ultimo in sede di cognizione, operare autonomi aumenti per i reat satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo co (Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, Rv. 259030). Quanto all’individuazione dell violazione più grave, è stato fissato il principio per il quale, nel reato continuato in sede ese ai sensi dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen., deve essere considerata come “pena più gr inflitta”, che identifica la “violazione più grave”, quella concretamente irrogata dal giudi cognizione, siccome indicata nel dispositivo di sentenza (Sez. U, n. n. 7029 del 28/09/2023, de 2024, Rv. 285865). Ai fini della quantificazione della pena per il reato continuato in esecutiva, va infine ribadito il principio consolidato secondo il quale “il giudice dell’ese nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell’applicazi della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-sa in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabi condanna” (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Rv. 268735).
2.1. Va evidenziato, ancora in relazione al secondo motivo, che il riconoscimento in sed esecutiva della continuazione tra reati, oggetto di condanne emesse all’esito di distinti gi abbreviati, comporta – previa individuazione del reato più grave – la determinazione della p base nella sua entità precedente all’applicazione della diminuente per il rito abbrevi l’applicazione dell’aumento per continuazione su detta pena base e, infine, il computo sull’in in tal modo ottenuto della diminuente per il rito abbreviato (Sez. 1, n. 37168 del 19/07/2 Rv. 276838), nonché il giudice deve specificare, nella motivazione, di aver tenuto conto di riduzione che, essendo aritmeticamente predeterminata, non necessita di alcuna motivazione in ordine al quantum (sul punto Sez. 1, n. 12591 del 13/03/2015).
2.2. Deve essere ricordato, infine in relazione al terzo motivo, che il giudice determinare la pena complessiva, oltre a individuare il reato più grave e stabilire la pena b deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite con i criteri di cui all’art. 133 cod. pen.
Date le precedenti coordinate ermeneutiche, si osserva che, nel . caso di specie, il Giudice dell’esecuzione, nell’individuare la violazione più grave sulla quale operare l’aument titolo della riconosciuta continuazione, ha considerato più grave il fatto giudicato con la sen n. 133/2022, resa in data 24/02/2022 dal Gip del Tribunale di Modena divenuta irrevocabile i 9/11/2023, facendo riferimento alla pena di anni 4 e mesi 2 di reclusione ed euro 20.000 multa irrogata quale pena base su cui ha operato i singoli aumenti per la continuazione. Dev essere rilevato che la sentenza ora citata era stata emessa in relazione non a un singolo fatto reato, ma ad una pluralità di episodi (tutti riconducibili alla fattispecie di cui all’art. 309 del 1990) unificati a norma dell’art. 81 cod. pen. e, in sede di determinazione trattamento sanzionatorio, il Giudice della cognizione ha computato l’aumento per l continuazione con la pena detentiva di mesi tre di reclusione ed euro 3.000 di multa. In mod
analogo, anche la sentenza n. 99/2022, emessa dal Gip del Tribunale di Modena in data
15/02/2022 e divenuta definitiva in data 02/07/2023, è stata emessa in relazione a una plurali di episodi (tutti riconducibili alla fattispecie di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990)
norma dell’art. 81 cod. pen., ed anche in questo caso il Giudice della cognizione, in sede determinazione del trattamento sanzionatorio, ha computato l’aumento (di anni uno di reclusione
ed euro 3.000 di multa) per la continuazione.
Nel provvedimento impugnato, il giudice dell’esecuzione ha determinato la pena finale utilizzando un metodo non corrispondente ai principi di diritto sopra riportati, individuan
pena base nella condanna finale più grave (di anni 4 e mesi) irrogata non per una singol violazione, ma per una pluralità di episodi, aumentata (oltre che di anni uno per l’unico episo
giudicato con la sentenza n. 352/2017) di ulteriori anni 3 in virtù della riconosciuta continua con
«la violazione di cui alla sentenza sub 2)»
(la n. 99/2022 sopra già indicata), nonostante, come detto, anche essa fosse relativa a più fatti di reato già avvinti dal vicolo della continua
Come correttamente indicato in ricorso, il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto prima individuare il singolo fatto più grave tra gli episodi giudicati con le sentenze po
continuazione e su tale pena base calcolare, con motivazione adeguata, i singoli aumenti per ciascuno dei fatti giudicati con le tre sentenze per poi diminuire la pena sia in relazion riconosciute attenuanti generiche che per il giudizio abbreviato.
Per le considerazioni sinora espresse, il ricorso deve essere accolto con l’annullament con rinvio del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
annulla il provvedimento impugnato, limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Modena – Ufficio G.I.P., in diver persona fisica.
Così deciso in data 7 marzo 2025
Il Consigliere estensore ente