Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34950 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34950 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/10/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da: NOME nato a Santa NOME Capua Vetere il DATA_NASCITA
inoltre: COGNOME NOME avverso la sentenza del 27/01/2025 della Corte d’appello di Napoli dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse diNOME COGNOME;
Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli in parziale riforma della sentenza in data 15 dicembre 2023 del Tribunale di Santa NOME Capua Vetere, ha:
dichiarato non doversi procedere in relazione al contestato reato di truffa relativa ad un presunto appalto, commessa fino al 2015, per essere lo stesso estinto per prescrizione;
rideterminato il trattamento sanzionatorio del NOME in relazione alla condotta di truffa relativa ad una presunta assunzione commesso dal 2016 fino all’agosto 2017;
riconosciuto la continuazione tra il reato per il quale Ł intervenuta nel presente procedimento l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato e quello di cui alla sentenza della Corte di appello di Napoli in data 4 novembre 2022 divenuta irrevocabile il 5 dicembre 2023;
revocato la sospensione condizionale della pena concessa con le menzionate sentenze.
Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo:
Violazione di legge e vizi di motivazione in relazione agli artt. 157 e 131 cod. pen. con conseguente violazione anche dell’art. 81 cod. pen. Evidenzia, al riguardo, la difesa del ricorrente che la Corte di appello dopo avere ritenuto prescritta la prima ipotesi di truffa avrebbe dovuto applicare una pena inferiore a quella di anni 1 e mesi 4 di reclusione anche perchØ la condotta truffaldina dichiarata prescritta aveva caratteristiche piø gravi rispetto a quella per la quale Ł intervenuta la condanna; a ciò si aggiunge che anche in relazione al riconoscimento del vincolo continuativo i Giudici sarebbero incorsi in un errore dato che la pena base stabilita in relazione alla prima condanna riguardava una truffa di 19.000 euro
– Relatore –
Ord. n. sez. 14339/2025
mentre l’importo della truffa di cui al presente procedimento relativa ad un valore di 15.000 euro la Corte avrebbe applicato un mero cumulo materiale in luogo del cumulo giuridico che era stato concesso;
Vizi di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
Violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento all’art. 133 cod. pen. consistendo la motivazione relativa al trattamento sanzionatorio in mere formule di stile.
Considerato che, il primo motivo di ricorso che deduce vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine all’aumento di pena per la continuazione fra reati Ł manifestamente infondato.
Risulta, infatti, che il Tribunale aveva così determinato il trattamento sanzionatorio nei confronti dell’imputato: pena base anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 300,00 di multa, aumentata per effetto circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 9 cod. pen. ad anni 1 mesi 6 di reclusione ed euro 500,00 di multa per effetto della circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 9 cod. pen.
Non Ł pertanto corretto quanto affermato dalla Corte la Corte di appello a pag. 3, ultimo paragrafo, della sentenza impugnata allorquando nel procedere alla correzione di un asserito errore materiale contenuto nella sentenza di primo grado ha affermato che andava corretta la pena finale di anni 1 e mesi 6 di reclusione che andava ridotta in anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 500,00 di multa in quanto il Tribunale era partito dalla pena base di anni 1 di reclusione ed euro 400,00 di multa.
Purtuttavia, tale errata correzione non ha portato alcun pregiudizio all’imputato in quanto la Corte di appello, in accoglimento della richiesta difensiva ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra il residuo reato per il quale si procede in questa sede e quello, piø grave, giudicato dalla Corte di appello di Napoli con sentenza in data 4 novembre 2022, divenuta irrevocabile in data 5 dicembre 2023, applicando in relazione al reato satellite qui in esame un aumento per la continuazione di anni 1 di reclusione ed euro 100,00 di multa, sanzione quindi inferiore a quella indicata dallo stesso Tribunale all’esito del giudizio di primo grado.
Per il resto Ł sufficiente rilevare che i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della regola di giudizio secondo la quale in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato piø grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite e da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269);
Ne consegue che tale onere argomentativo Ł stato assolto dai giudici di merito applicando l’aumento nei limiti di legge (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata) evidenziando che la determinazione di detto aumento Ł legata all’abuso delle funzioni sacerdotali da parte del ricorrente, dell’intensità del dolo, della sua totale mancanza di scrupoli nel carpire la buona fede delle persone offese.
Considerato altresì che il motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non Ł consentito in sede di legittimità ed Ł manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non Ł necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma Ł sufficiente che faccia riferimento a
quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
Considerato ancora che il motivo di ricorso che contesta l’eccessività della pena non Ł consentito dalla legge in sede di legittimità ed Ł manifestamente infondato perchØ, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice Ł adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare ancora pag. 3 della sentenza impugnata);
Rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 21/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME