Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 14182 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 14182 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 04/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PLATI’ il 15/03/1973
avverso l’ordinanza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d’Appello di Torino, ha riconosciuto nei confronti di NOME la sussistenza del vincolo della continuazione tra i reati oggetto della sentenza pronunciata dalla medesima Corte d’Appello in data 12 marzo 2024 e i reati oggetto delle sentenze della Corte di Appello di Torino del 14 maggio 2004, del 25 febbraio 2012, del 5 dicembre 2013, del 16 luglio 2018, rideterminando la pena complessiva per il reato continuato in anni ventisette, mesi nove e giorni venti di reclusione.
Propone ricorso per cassazione NOME COGNOME tramite il difensore Avv. NOME COGNOME deducendo, con un unico motivo, la violazione degli artt. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 81 cod. p 671 cod. proc. pen., per l’erroneo calcolo della determinazione della pena complessiva.
Eccepisce, in particolare, che il giudice dell’esecuzione ha rideterminato in modo erroneo il trattamento sanzionatorio per l’eccessivo aumento di pena in relazione al reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 , di cui al capo 60 sentenza del 14 maggio 2004 e per l’invariato mantenimento degli aumenti per gli ulteriori reati oggetto delle quattro sentenze della Corte di Appello di Torino d 14 maggio 2004, del 25 febbraio 2012, del 5 dicembre 2013, del 16 luglio 2018, in difetto di autonoma disamina valutativa sul calcolo degli aumenti sanzionati in ordine ai singoli reati satellite.
Si evidenzia, altresì, che la Corte d’Appello, si sarebbe limitata ad invocar erroneamente il principio di diritto dello ius receptum sulla immutabilità sanzionatoria degli aumenti in quanto già coperti da giudicato.
Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale della Cassazione NOME COGNOME ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Deve rilevarsi che con il provvedimento impugnato 4l il giudice dell’esecuzione / ) nel riconoscere il vincolo della continuazione tra i fatti oggetto della sentenza 12 marzo 2024 e quelli oggetto delle altre pronunce indicate, ha identificato – i conformità al pronunciamento delle Sezioni unite n. 7029 del 28 settembre 2023 (dep. 2024), Rv 285865, secondo cui la violazione più grave deve essere
individuata avendo riguardo alla pena più grave inflitta – la violazione più grav in quella di cui al capo C1 (art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990) della sentenza d 12 marzo 2024, fatti in relazione ai quali, riconosciuta la continuazione con gli al reati oggetto della medesima sentenza, era stata applicata la pena complessiva di anni diciassette, mesi sette e giorni venti di reclusione.
k ti. L’ordinanza “mpugnata, nell’indicare la violazione più grave in quella di cui al predetto capo C1, spiegato di aver mantenuto inalterati gli aumenti già operati alla luce del principio di diritto sancito da Sez. U, Sentenza n. 6296 del 24/11/201 (dep. 2017) Rv. 268735 – 01, secondo cui il giudice dell’esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell’applicazion della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena pe i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione la sentenza irrevocabile di condanna.
Alla luce di tale premessa, riconosciuta la richiesta continuazione avanzata dal ricorrente, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio individuando l violazione più grave nel reato di cui al capo C1, oggetto della sentenza del 1 marzo 2024 e non più in quella di cui al capo 60 (art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990) oggetto della sentenza del 14 maggio 2024, mantenendo inalterati gli aumenti già operati e ha rideterminato l’aumento per la continuazione in riferimento a detta imputazione (capo 60) in anni sei di reclusione, avuto riguardo alla quantità qualità della sostanza stupefacente pari a (4 chilogrammi di cocaina) e al contest soggettivo della condotta delittuosa posta in essere da più soggetti, indicandol come aumento superiore rispetto alle altre condotte poste in continuazione relative a meno gravi violazioni in materia di stupefacenti, poi su tale aumento ha applicato la riduzione per l’abbreviato ad anni quattro anni; ha inoltre mantenuto inaltera gli aumenti per gli ulteriori reati, oggetto delle sentenze del 14 maggio 2004, d 25 febbraio 2012, del 5 dicembre 2013, del 16 luglio 2018.
Di conseguenza alla pena di anni diciassette, mesi sette e giorni venti d reclusione ha applicato l’aumento finale di anni dieci e mesi due di reclusione quale aumento complessivo per gli ulteriori fatti oggetto delle sentenze indicate che ha ricalcolato tenendo conto dell’aumento per il reato di cui al capo 60, no più ritenuto violazione più grave.
Ciò precisato, il giudice dell’esecuzione ha fatto corretta applicazione dell costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui «qualora sia applicata in sed esecutiva la continuazione tra distinte condanne, delle quali quella a pena pi grave sia stata pronunciata per una pluralità di reati già uniti nel giudizi cognizione dal vincolo della continuazione, deve essere assunta come pena base quella inflitta in tale giudizio per la violazione più grave, prescindend dall’aumento per i reati satelliti che va determinato ex novo dal giudic
dell’esecuzione (Sez. 1, n. 45161 del 27/10/2004, COGNOME, Rv. 229822), anche per quelli già riuniti nella continuazione con il reato più grave posto alla base del
nuovo computo (Sez. 1, n. 4911 del 15/01/2009, Neder, Rv. 243375). In altri termini, il giudice dell’esecuzione che deve procedere alla rideterminazione della
pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell’art. 81 cod. pen., deve
dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena
come determinata per quest’ultimo dal giudice, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base
del nuovo computo (Sez. 1 n. 21424 del 19/03/2019, COGNOME, Rv. 275845), al fine di consentire il vaglio di congruità della pena concordata che lo stesso è tenuto
ad effettuare». (Sez. 1, n. 17948 del 31/01/2024, Rv. 286261 – 01).
In conclusione, il giudice ha correttamente applicato i principi della giurisprudenza di questa Corte che governano l’applicazione
in executivis della
continuazione nel caso di più sentenze (o decreti penali irrevocabili), pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, e ha fornito adeguate argomentazioni in punto di esercizio del potere discrezionale in ordine alla commisurazione dell’aumento effettuato, ai sensi dell’art. 133 cod. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 4 marzo 2025.