Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 20698 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 20698 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME COGNOME COGNOME nato il 25/06/1973 avverso l’ordinanza del 11/12/2024 del Tribunale di Lucca udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME COGNOME lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Lucca, quale giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza dell’Il dicembre 2024 ha accolto l’istanza presentata nell’interesse di NOME COGNOME di applicazione dell disciplina del reato continuato tra i reati giudicati con la sentenza del Giudice per le Ind Preliminari del Tribunale di Lucca, n. 287 del 20 giugno 2007, irrevocabile il 19 dicembre 2007 e quelli oggetto della sentenza del Tribunale di Lucca, n. 703 del 3 aprile 2014, irrevocabile luglio 2015, e ha determinato la pena complessiva in anni dieci di reclusione ed euro 70.000,00 di multa.
Il giudice dell’esecuzione ha riconosciuto il vincolo della continuazione valutand
positivamente la sussistenza del medesimo disegno criminoso tra i reati oggetto della sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Lucca con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di a tre di reclusione ed euro 30.000 di multa per il reato di cui all’art. 73 DPR 309/90 e quelli ogg della sentenza del Tribunale di Lucca con cui lo stesso è stato condannato alla pena di anni ott di reclusione ed euro 50.000 di multa, per diverse ipotesi del medesimo reato di cui all’art. DPR 309/90.
La decisione si fonda sulla considerazione che gli illeciti commessi sono avvenuti tutti Viareggio e sono collocabili nel medesimo arco temporale (tra il 07 novembre 2006 e il 12 gennaio 2007).
In ordine alla determinazione della pena complessiva il giudice, nel rispetto del lim implicito dell’art. 81, comma secondo, cod. pen., e di quello esplicito del comma quarto dell stesso articolo, ha individuato il reato più grave in quello oggetto della sentenza emessa d Tribunale di Lucca e, quantificata la pena base in anni otto, ha applicato un aumento i continuazione di due anni di reclusione ed euro 20.000 di multa per il reato satellite, qu oggetto della sentenza emessa dal giudice perle indagini preliminari, giungendo così a irrogare una pena complessiva pari ad anni dieci di reclusione e 70.000 euro di multa.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso l’interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.
3.1. Violazione di legge e Vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 e 671 cod. proc. p Nel primo motivo la difesa rileva che il computo della pena è errato in quanto il giud dell’esecuzione ha considerato come reato più grave quello consumatosi nell’arco temporale di due mesi e al contempo ha applicato una pena di anni due di reclusione e 20.000 euro di multa per un reato consumato in due soli giorni nel gennaio 2007. La pena applicata per il reato satellite, infatti, nonostante la diminuzione complessiva di un anno di reclusione e di 10.000 eu di multa, risulterebbe eccessiva e, quindi, calcolata in violazione dei principi di proporziona adeguatezza del trattamento sanzionatorio.
3.2. Vizio di motivazione quanto alla determinazione della pena. Nel secondo motivo la difesa evidenzia che il giudice dell’esecuzione avrebbe del tutto omesso di illustrare il perco giustificativo posto a fondamento della determinazione dell’aumento operato in continuazione.
In data 21 febbraio 2025 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la qu il Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME chiede che il ricorso sia rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
In due distinti ma complementari motivi la difesa deduce la violazione di legge e il viz di motivazione con riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio e, nell specifico, quanto alla quantificazione della pena applicata in continuazione per il reato satel che sarebbe sproporzionata.
Le censure sono fondate.
2.1. Ai fini dell’applicazione della continuazione in sede esecutiva il giudice è tenut individuare la pena base ai sensi dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen. che, pertanto, corrispondere a quella in concreto inflitta dal giudice della cognizione per la violazione rit più grave (per una compiuta e specifica analisi sul punto cfr. Sez. U, n. 7029 del 28/09/2023 dep. 2024, COGNOME, Rv. 285865 – 01 alle cui considerazioni si rinvia).
A tale pena, poi, devono essere operati i singoli aumenti di pena per i reati satellite, quelli per i quali la continuazione è già stata ritenuta e applicata, sia quelli in ordine ai giudice dell’esecuzione è chiamato a pronunciarsi per la prima volta.
Ogni singolo aumento deve essere oggetto di specifica e autonoma valutazione di cui il giudice è tenuto a dare puntuale conto nella motivazione, ciò con particolare riferimento ag aumenti di pena che risultano significativi o comunque possono apparite sproporzionati sia rispetto alla quantificazione della pena base che in rapporto alla gravità degli altri rea rientrano nella medesima continuazione (con riferimento alla necessità di una motivazione puntuale in ordine ai singoli aumenti operati in continuazione e alla necessità di dare conto rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità nella quantificazione della pena cfr. Sez. n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269 – 01 alle cui considerazioni si rinvia).
2.2. Nel caso di specie il giudice dell’esecuzione non si è conformato ai principi indicat
Nell’ordinanza impugnata, infatti, la pena complessiva è stata calcolata in anni dieci e euro 70.000,00 facendo riferimento a una pena base diversa da quella prevista dall’art. 187 disp. att. cod. proc. pen. e non vi è alcuna giustificazione in ordine all’aumento operato continuazione:
-la pena base è genericamente individuata in anni ottoled euro 50.000,00 di multa, quella complessivamente inflitta con la sentenza n. 703/2014, che invece aveva individuato la pena per la violazione più grave in anni sette e applicato per la continuazione interna la pena total anni uno per tutti gli altri episodi di cessione che si sono succeduti nell’arco di circa due m
-la pena applicata in continuazione per l’unico ulteriore fatto di cui alla sentenza 283/2007 è apoditticamente quantificata in anni due di reclusione ed euro 20.000,00 di multa.
I vizi e le carenze di motivazione rilevati impongono l’annullamento con rinvio de provvedimento impugnato con rinvio affinché il Tribunale di Lucca, attenendosi ai principi indica
e libero nell’esito, proceda a un nuovo esame in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata, limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Lucca.
Così deciso il 14 marzo 2025
Il Consigliere estensore