Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25120 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25120 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/04/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
avverso l’ordinanza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Con ordinanza in data 21/01/2025, la Corte di appello di Torino ha accolto l’istanza di applicazione della continuazione, avanzata da NOME tra le seguenti sentenze:
sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Asti in data 23/01/2023 (irrevocabile dal 06/12/2023), che ha applicato al condannato la pena di anni due di reclusione ed euro 800,00 di multa in relazione ai reati di ricettazione commessa in Savona in epoca anteriore e prossima al 25/03/2022, furto commesso il 16/04/2022 in Cherasco, cessione di sostanze stupefacenti commessa in Bra il 05/04/2022, cessione di sostanze stupefacenti commessa dall’aprile al maggio 2022 in Bra, Fossano e luoghi non meglio precisati;
sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Asti in data 29/04/2024 (irrevocabile dal 07/06/2024), che ha applicato al condannato la pena di un anno di reclusione ed euro 600,00 di multa, quale aumento per la continuazione sulla pena applicata dalla sentenza sub 1) in relazione al reato di ricettazione accertato in Bra il 27/04/2023 e di cessione di sostanze stupefacenti accertato in Bra il 27/04/2023;
sentenza della Corte di appello di Torino in data 07/03/2024 (irrevocabile il 03/01/2024), che, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Asti in data 21/09/2023, su concorde richiesta delle parti, ha rideterminato la pena inflitta al condannato in anni due di reclusione ed euro 600,00 di multa in relazione ai reati di furto commesso in Bra il 30/08/2022, furto commesso in Bra il 30/08/2022 e furto commesso in Cherasco il 31/08/2022.
In particolare, ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati oggetto della sentenza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Asti in data 23/01/2023 (irrevocabile dal 06/12/2023), già unificati in sede di cognizione con quelli oggetto della sentenza del Tribunale di Asti in data 29/04/2024 (irrevocabile dal 07/06/2024), e quelli oggetto della sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Torino in data 07/03/2024 (irrevocabile dal 03/10/2024). Ha quindi rideterminato la pena in anni quattro,
– Relatore –
Sent. n. sez. 1328/2025
CC – 15/04/2025
mesi otto e giorni dieci di reclusione ed euro 1.866,00 di multa.
In particolare ha ritenuto piø gravi i reati oggetto della sentenza sub 1). Quindi in relazione alla sentenza sub 3) della Corte di appello di Torino, ha determinato l’aumento in anni uno e mesi otto ed euro 600,00 per il reato di cui al capo 1) di quella sentenza, ai quali ha aggiunto ulteriori mesi cinque e giorni quindici ed euro 100,00 di multa per il reato di cui al capo 2) e ulteriori mesi sei e giorni quindici di reclusione ed euro 100,00 di multa per il reato di cui al capo 3); il complessivo aumento di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 700,00 di multa Ł stato poi ridotto per il rito ad anni uno, mesi nove e giorni dieci di reclusione ed euro 466,00 di multa.
Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso avverso la suddetta ordinanza e ha articolato due motivi.
2.1 Con il primo lamenta erronea applicazione della legge penale in riferimento agli artt. 81 cod. pen., 125 e 671 cod. proc. pen., a norma dell’art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., e mancanza di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., in relazione all’entità dell’aumento di pena per il reato di cui al capo 1) della sentenza emessa dalla Corte di appello in data 07/03/2024.
Con tale sentenza la Corte d’Appello di Torino aveva condannato il ricorrente alla pena di anni 2 di reclusione ed € 600 di multa in quanto ritenuto responsabile di tre episodi di furto, unificati sotto il vincolo della continuazione, determinando la pena base per il delitto di cui al capo 1) -avente ad oggetto il furto di un autocarro con sopra un miniescavatore – in anni 2 di reclusione, e quantificando gli aumenti per la continuazione in mesi 5 e giorni 15 di reclusione per il furto di un miniescavatore e di mesi 6 e 15 giorni per il furto di un autocarro; la Corte territoriale, invece, nel rideterminare la continuazione, si Ł discostato da tali parametri ed ha sanzionato il furto di cui al capo 1) avente ad oggetto un autocarro e un miniescavatore, con la pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione ed € 600,00 di multa, pari al triplo di quella comminata dal giudice di cognizione per fatti di analoga gravità, peraltro senza adeguata motivazione.
2.2 Con il secondo motivo lamenta erronea applicazione della legge penale in riferimento agli artt. 81, comma 1 e 2, cod. pen., e 671 cod. proc. pen., a norma dell’art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., per omessa ottemperanza, nella determinazione degli aumenti di pena per i reati satelliti, del limite del triplo della pena stabilita per la violazione piø grave.
Il Procuratore Generale, NOME COGNOME ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato.
Insegna la giurisprudenza di legittimità che «in tema di reato continuato, il giudice dell’esecuzione che ridetermini le pene inflitte con distinte condanne, ciascuna delle quali pronunciata per una pluralità di reati unificati a norma dell’art. 81, comma secondo, cod. pen., deve scorporare i reati già riuniti dal giudice della cognizione, individuare quello piø grave ed infine operare, sulla pena che Ł stata inflitta per quest’ultimo, autonomi aumenti per ciascun reato satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo» (Sez. 1, n. 17948 del 31/01/2024, S., Rv. 286261 – 01).
Inoltre «in tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice – in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. – Ł tenuto a motivare, non solo in ordine all’individuazione della pena-base, ma anche in ordine all’entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in
modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all’uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base» (Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Rv. 280216 01).
Alla luce di tali premesse entrambi i motivi di ricorso sono fondati.
Nel provvedimento impugnato non viene individuato il reato piø grave ma si fa riferimento genericamente ai reati piø gravi oggetto della sentenza sub 1) emessa ex art. 444 cod. proc. pen. dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Asti in data 23/01/2023 (irrevocabile dal 06/12/2023); sentenza che ha ad oggetto, invece, una pluralità di reati, peraltro non egualmente sanzionati.
Non essendosi proceduto alla doverosa scomposizione non Ł stata individuata la pena base fissata per il reato piø grave e non vi Ł un sicuro parametro per il calcolo del limite del triplo, nØ per apprezzare la proporzione di ogni singolo aumento.
In tal modo non Ł nemmeno possibile verificare se, come denuncia il secondo motivo, il giudice dell’esecuzione si sia attenuto a questo principio e se abbia effettuato il calcolo in violazione del principio fissato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo il quale «il giudice dell’esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell’applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna» (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268735 – 01).
4. Il provvedimento impugnato deve essere pertanto annullato con rinvio per nuovo giudizio affinchŁ la Corte di appello di Torino in diversa composizione (Corte Cost. n. 183/2013), libera nell’esito, proceda ad individuare il reato piø grave e a specificare la determinazione della pena base e degli aumenti riparando alle carenze sin qui enucleate in base ai criteri direttivi di legittimità sopra contestualmente richiamati.
P.Q.M
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Torino. Così Ł deciso, 15/04/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME