Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 11736 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 11736 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 13/03/1973
avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.E’ impugnata la sentenza della Corte di appello di Firenze, che, nel giudizio abbreviato confermato la sentenza del Tribunale di Firenze, del 19/06/2023, che ha riconosciuto NOME colpevole di una serie di furti pluri – aggravati commessi ai sensi degli artt. 624 bis e 6 pen., condannandolo alla pena di giustizia, avvinti in continuazione, con le circostani:e atte generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, operata la riduzione per il mentr accoglimento del concordato proposto dalle parti, in parziale riforma della sentenze c el Tribun ha rideterminato la pena nei confronti dei coimputati (non ricorrenti).
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell’imputato, avvocati) iElvira che svolge quattro motivi, enunciati nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell disp.att. cod. proc.pen..
2.1. Con i primi due motivi, è denunciata erronea applicazione degli artt. 81 cpv. e 39 cod. p perché la Corte di appello, pur avendo riconosciuto le circostanze attenuanti gimeriche c giudizio di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti, nell’operare, rispetto 31a pena individuata per il reato più grave, gli aumenti per i reati satellite, ha calibrato il sanzionatorio in ragione della natura e del numero di circostanze aggravanti spe:ii icamente, volta in volta, ravvisate. A riprova della fondatezza della deduzione, la difesa pon n i! a confronto la decisione adottata in relazione al coimputato COGNOME per cui è stata accolta l.: prop concordato, nella quale, riconosciute le attenuanti generiche prevalenti su tutte IE ggravan Corte di appello ha inflitto, in aumento per la continuazione con gli altri 22 reat , la m entità di pena, senza operare alcuna distinzione correlata al numero di circostar zi?. aggrava contestate per ciascun fatto.
2.2. Con il terzo e il quarto motivo ci si duole della illogicità della motivazione ccn rigu affermata responsabilità per i capi 14) e 16), sulla base di elementi indiziari incerti e non e comunque con motivazione non supportata logicamente e in spregio dei principi di certezza processuale di cui all’art. 530 cod. proc. pen. e che governano la ripartizione iiEll’oner prova.
Ha depositato memoria il difensore del ricorrente, avvocato COGNOME che in Eikte nei mo di ricorso e per l’accoglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
1.Con riguardo alle doglianze veicolate con i primi due motivi, secondo quanto più volte rib da questa Corte, in materia di reato continuato, al fine di stabilire la pena base, l’appl delle circostanze attenuanti generiche alla più grave delle violazioni deve essere eff attuata che si possa tenere conto delle circostanze inerenti alle violazioni meno gravi, ri è /and° q ulteriori attenuanti e aggravanti soltanto per determinare la misura dell’aumento da appor alla pena base.(Sez. 1, n. 49344 del 13/11/2013, Rv. 258348 01).
Nel procedere al calcolo della pena, il Giudice di merito deve, dapprima, individuare violazione più grave, desumibile dalla pena da irrogare per singoli reati curi luenti continuazione, tenendo conto della eventuale applicazione di circostanze a jgravanti attenuanti, oltre che dell’eventuale giudizio di comparazione tra circostanze di sec;, no oppo procedendo solo successivamente all’aumento per la ritenuta continuazione (Sa:. 6, n. 44368 del 15/10/2014, dep. 24/10/2014, P.G. in proc. COGNOME Rv. 260625).
Anche recentemente la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che, in tema di rea continuato, il giudizio di bilanciamento tra circostanze dev’essere effettuato con escl riguardo a quelle relative al reato ritenuto più grave, dovendo tenersi conto di qu€iI2 affer reati “satellite” al solo fine della determinazione dell’aumento di pena ex art. 81, c secondo, GLYPH cod. GLYPH pen. GLYPH (-Sez. 1, GLYPH n. 13369 del 13/02/2018,- Rv. –272567; Sez. 3, n. 26340 del 25/03/2014, Rv. 260057; Rv. 258348), salvo che nel caso in 1:ui il giudizio di bilanciamento tra circostanze di segno opposto relative a un reato satellite incida sul g di pena applicabile, in ossequio ai principi del “favor rei” e di legalità (Sez. 2, r . 29/02/2024, Rv. 28629501). Ciò in quanto il coordinamento tra l’art. 69 cod. pen. e l’art cpv. cod. pen. impone di distinguere l’operazione di bilanciamento dall’aumento per continuazione. La prima deve riguardare il rato più grave mentre le eventuali c n °stanze c riguardino i reati satellite vanno considerato al solo scopo di adeguare l’aumento p e – l’unic disegno criminoso che avvince il reato meno grave ( Sez. 5 n. 4609 del 07/03/1996 , rv 204840). In sostanza, una volta che le attenuanti generiche siano concesse, diverse sono l modalità di operatività. Mentre con riguardo al reato principale l’operatività dei V circostanze sfocia nella diminuzione di pena ex art. 63 cod. pen., nel caso di prevalenza GLYPH attenuanti, ovvero nella mancata applicazione dell’aumento per le circostanze aggravanti, in Ca30 di giudiz di equivalenza, per i reati satelliti, le stesse influiscono in sede di determinazione iell’ di pena ex art. 81 cod. pen., dipendendo l’entità dello stesso anche, appunt:),, tra gl elementi, dal riconoscimento delle medesime (Sez. 3, n. 225 del 28/06/2017 -.1dep. 2018 )Rv. 272211; conf. Sez. 6, n. 1898 del 17/11/1992, dep. 26/02/1993, Rv. 19378) Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1.1. Di tali principi ha fatto corretta applicazione la Corte di appello, operando la ridu relazione alla pena per il reato più grave, e procedendo alla complessiva valutaziore del disva di ciascun fatto posto in continuazione, alla luce di tutte le circostante riconosciuta
1.2. La sentenza impugnata ha fatto, inoltre, corretta applicazione del principio di affermato dalle Sezioni Unite ‘COGNOME‘ (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 232269 – 01 secondo cui il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuen , il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di p ,?.na in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, e «il valore ponderale che il giudice attribi..T;ce a ciascu reato satellite e, pertanto, devono essere resi conoscibili gli elementi che hanno :ondotto definizione di quel valore». In coerenza con i principi affermati dalla giurisprudenza ‘li legitti la sentenza impugnata ha tenuto conto di tutte le circostanze afferenti ai reati sa considerandole come elementi che conducono alla definizione del rispettivo aurilLnto di pen
operando una valutazione della gravità dei singoli fatti alla luce di tutte e circ riconosciute, secondo le proprie specifiche prerogative. Posto che, nel caso di specie, sono st riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza ispetto aggravanti contestate in relazione al reato più grave, rispetto al quale è stata individu pena-base, l’operazione di diminuzione è stata correttamente effettuata esclusivamente sul reat più grave, mentre per i reati satellite il giudice di merito, come gli compete, ha effe dandone conto – la valutazione di complessiva gravità del singolo reato satellite.
Anche il secondo motivo appare infondato, alla luce dell’orientamento della giuri ;prudenza legittimità secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, non costituisce un ind ci? del v motivazione il diverso trattamento sanzionatorio riservato ai coimputati che abbia’ io defin loro posizione nelle forme del concordato con rinuncia ai motivi di appello, previste , dall’art. 599bis cod. proc. pen., perché tale modulo definitorio risponde ad una finalità deflatti /a di è irragionevole tener conto nella modulazione del trattamento punitivo (Sez. 6, n. 21019 18/05/2021, Rv. 28150803).
3. Il terzo e il quarto motivo risultano inammissibilmente declinati, in quanto -31 di là della formale denuncia del vizio di motivazione per contraddittorietà degli argomenti utilizzati sentenza – essi sono finalizzati a una non consentita rivalutazione delle fonti di p -civa.
3.1. E’ noto, infatti, che secondo consolidato orientamento interpretativo è precluse alla Cor Cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da ccintrappor quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa lettura dei dati prccessuali diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque cl attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01; Sez. A, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 271702-01; Sez. 2, n. 7986 del 1811 I12016, dep. 2017, La COGNOME, Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100-01). In tema di giudizio cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi ci fatt fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e cliven;i parametri d ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plai. sibili di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merli; D (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). In questa prospettiva, si è chiarito che, in t di motivi di ricorso per cassazione, sono inammissibili tutte le doglianze che “..)ttacc persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illoqicità non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione 1.1ei signific probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a concl differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, COGNOME, Rv. 280747).
3.2. La affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi 14 e 16 fonda – coni raria quanto sostenuto dal ricorrente – su una ricostruzione del tutto logica del mater le proba in merito alla riconducibilità dei fatti al ricorrente, alla luce di una esaustiva valuta2.ii: n
compendio probatorio, che si è beneficiato anche della confessione dell’imputatc in elazione molti dei furti in contestazione. La sentenza impugnata bene ha evidenziato come la tes difensiva, che mira a sostenere la mancanza di prova in ordine ai fatti predetti, ! offra irrituale parcellizzazione delle fonti di prova che, invece, valutate nel loro corriDI esso conto di un collaudato modus operandi messo in pratica anche nella perpetrazion2 dei furti in questione, come confermato dai risultati dei tabulati telefonici, dal monitoraggic Jel per seguito dall’autovettura e dal servizio di RAGIONE_SOCIALE., non smentiti dalla mancata confa 35 ione giacchè come ha efficacemente osservato la Corte di appello, l’imputato non ha affatto escluso di ave commesso i fatti. La diversa interpretazione delle risultanze probatorie, che qui vie GLYPH propugnata dalla difesa, attiene al merito della valutazione giudiziale, laddove la sentenza ha b GLYPH evidenziato il percorso logico che l’ha condotta alla decisione, non inficiato da macroscopici izi lo unici rilevabili in questa sede in ragione della doppia conforme.
Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamentc delle s processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, 22 gennaio 2025
Il Consigljére esten ore