Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 12620 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 12620 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: MELE NOME
Data Udienza: 14/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PARTANNA il DATA_NASCITA
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chi avverso l’ordinanza del 20/09/2024 della Corte d’appello di Roma Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza in data 27 settembre 2024, la Corte d’appello di Roma in funzione di giudice dell’esecuzione, in sede di rinvio, in accoglimento dell’ist avanzata da NOME COGNOME, ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i r giudicati con le sentenze indicate nell’istanza, rideterminando la pena complessiva anni tre mesi undici di reclusione ed euro 3.900 di multa.
Avverso tale ordinanza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico profilo di censura con cui lamenta il vizio di violazione di legg Il giudice dell’esecuzione, dopo aver ritenuto sussistente il vincolo della continuaz tra tutti i reati di cui all’istanza, ha rideterminato la pena complessiva senz conto che tra i reati giudicati con la sentenza
E quelli di cui alla sentenza
Era già stao riconosciuto il vincolo della continuazione con sentenza del Tribunal di Roma in data 6.3.2009, il quale aveva determinato la pena complessiva. Ciò nonostante, l’ordinanza impugnata, dopo aver riconosciuto la continuazione tra suddetti reati e quelli giudicati con sentenza avrebbe «rideterminato reato per reato gli aumenti di pena da applicare a titol di continuazione», mentre non avrebbe dovuto sciogliere il cumulo già applicato.
Si lamenta, inoltre, che l’ordinanza impugnata con riguardo al reato sub Al) h applicato la pena di 10 giorni di reclusione, mentre nel provvedimento di cumulo essa era stata sostituita con la multa di euro 1.162,03.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il riget del ricorso.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
Secondo il consolidato insegnamento di Corte regolatrice, il giudice dell’esecuzione che debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle qua per più violazioni già unificate a norma dell’art. 81 cod. pen., deve dappri scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuaz individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest’ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reat satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a bas nuovo computo (Sez. 1, n. 17948 del 31/01/2024, S., Rv. 286261 – 01; Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, COGNOME, Rv. 275845 – 01; Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259030; Sez. 1, n. 38244 del 13/10/2010, COGNOME, Rv. 248299; Sez. 1, n. 49748 del 15/12/2009, COGNOME, Rv. 245987).
A tali principi si è attenuto nella specie il giudice dell’esecuzione, il quale ha dapprima correttamente proceduto allo scorporo di tutti i reati per i quali era s riconosciuto il vincolo della continuazione, ha quindi individuato il reato più grave quello di cui all’art. 648 cod. pen. contestato al capo 15bis) della sentenza della C d’appello di Napoli in data 11.10.2013 (sub 2) e ha infine proceduto a determinare l’aumento per ciascuno dei reati satellite, tra quali anche quelli per i qu continuazione era già stata riconosciuta con provvedimento del GIP del Tribunale di Roma in data 15 marzo 2013.
Tale operazione è stata condotta dalla Corte territoriale nel rispetto del princi per cui «Il giudice dell’esecuzione, nel procedere alla rideterminazione d
trattamento sanzionatorio per effetto dell’applicazione della disciplina del r continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in mi superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna» (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268735; Sez. 1, n. 3276 del 21/12/2015, dep. 25/01/2016, COGNOME, Rv. 265909). Invero, l’aumento di pena irrogato per il reato giudicato con la sentenza sub A.1) è s quantificato in giorni 10 di reclusione ed euro 50 di multa, sicché esso risulta infe a quello determinato dal GIP di Roma con il provvedimento in data 15.3.2013, in mesi uno di reclusione. Al riguardo è del tutto irrilevante che con quest’ult provvedimento la pena detentiva per tale reato fosse stata sostituita con la p pecuniaria.
Deve infatti escludersi che, nella rideterminazione della pena complessiv all’esito del riconoscimento della continuazione, possa essere applicata la p sostitutiva su una porzione soltanto del trattamento sanzionatorio.
Al riguardo questa Corte ha affermato che, ai fini della determinazione dei limi entro i quali possono essere applicate le sanzioni sostitutive di cui all’art. 53 l novembre 1981, n. 689, come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022, deve tenersi conto, nel caso in cui vengano in rilievo più reati unificati per concorso forma continuazione, della pena detentiva risultante dagli aumenti effettuati ai s dell’art. 81, cod. pen., non potendosi considerare isolatamente la pena inflitta p reato più grave ovvero, qualora la sostituzione sia ammissibile soltanto per alcuni reati unificati, la parte di pena irrogata per questi ultimi. (Sez. 1, n. 33 29/03/2024, COGNOME, Rv. 286748 – 01; Sez. 5, n. 31761 del 05/06/2023, n.m.).
Tale pronuncia ha precisato che il chiaro tenore letterale della nuova norma no lascia dubbi sul fatto che il legislatore ha inteso dettare una disciplina unica della determinazione della pena, superando quanto previsto dal vecchio art. 53, ne senso che, anche nel caso in cui essa sia la risultante dell’applicazione dell’i della continuazione o del concorso formale, si dovrà considerare la sola pena final ossia quella risultante all’esito dell’aumento operato ai sensi dell’art. 81 cod fermo restando che, come già interpretato nella vigenza della precedent formulazione dell’art. 53, in caso di patteggiamento – come in quello di giudizio abbreviato – rileverà la pena finale applicata, considerando quindi, nell’ottica di per i riti alternativi, la riduzione per il rito.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue, ai sens dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa ne determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000)
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così è deciso, 14/01/2025
idente
torel
Il AVV_NOTAIO estensore
NOME COGNOME