Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 46334 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 46334 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/05/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME, nato a CASTELLAMARE DI STABIA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 11/01/2022 della C(:)RTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME; udita la Procuratrice generale, NOME COGNOME, la quale ha chiesto il
rigetto di entrambi i ricorsi.
AVV_NOTAIO insiste per l’annullamento della sentenza impugnata; l’AVV_NOTAIO si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IIII FATTO
1. Con sentenza dell’ 11/1/2022 la C:orte di appello di Napoli ha riformato la sentenza del GUP del Tribunale in sede in data 4/2/2016, che a seguito di rito abbreviato aveva condannato NOME COGNOME alla pena di venti anni di reclusione, per i delitti di partecipazione ad associazione di stampo mafioso (clan COGNOME, operante nel territorio di Castellamare di Stabia e località limitrofe), associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ed episodi di detenzione e spaccio di quantitativi di cocaina, eroina e ha.shish; fatti accertati in Castellamare di Stabia e altre località della Campania, fino al 15 ottobre 1997.
1.1. Tali delitti, avvinti in continuazione tra loro, sono stati altresì unifica ex art. 81 cod. pen. con quelli già giudicati con sentenza della Corte di Assise di appello di Napoli del 9/12/2002, con definizione della pena c:ornplessiva in venti anni di reclusione, quantificazione di cui è stata riconosciuta l’erroneità. Infatti la citata sentenza irrevocabile aveva condannato COGNOME alla pena finale di ventidue anni per il delitto di omicidio, ritenuto il reato più grave del cumulo.
Nell’impugnata sentenza si è rilevato che gli aumenti per i reati ivi giudicati sono stati calcolati dal GUP in due anni per l’associazione mafiosa, tre anni per l’associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti, ed un anno per gli episodi ex art. 73 DPR n. 309 del 1990; complessivamente sei anni, da decurtare a quattro anni per la diminuente del rito abbreviato.
Dunque, la pena complessiva finale è stata indicata in ventisei anni di reclusione, in tali termini riformando la sentenza di primo grado.
Va specificato che ciò è avvenuto su impugnazione del Pubblico ministero, che aveva fatto ricorso per cassazione, convertito in appello ex art. 580 cod. proc. pen. a seguito del gravame dell’imputato.
1.2. L’appello dell’imputato è stato respinto. La Corte territoriale ha rilevato che l’unico motivo di gravame era attinente alla contestazione della qualità di promotore del sodalizio ex art. 74 TU Stup. attribuita al COGNOME, e che tale motivo era da ritenersi inammissibile per difetto di specificità, constando soltanto di una generica confutazione di tale qualità, senza indicazione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della doglianza.
Anche scendendo nel merito, si è confermata la qualifica di promotore del sodalizio dedito allo spaccio di stupefacenti, come avevano concordemente dichiarato i collaboratori di giustizia, illustrando la posizione di preminenza rivestita da NOME COGNOME nell’ambito dell’organizzazione criminale.
Avverso detta sentenza hanno avanzato ricorso per cassazione, con atti distinti, i difensori dell’imputato, AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, deducendo i seguenti motivi di impugnazione, che qui si enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione della sentenza, come prescrive l’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Comune ad entrambi gli atti di ricorso è la doglianza che deduce l’erronea individuazione del reato più grave del cumulo, che non sarebbe quello di omicidio giudicato con la sentenza della Corte di Assise di appello di Napoli del 9/12/2002, bensì quello di partecipazione in qualità di promotore all’associazione ex art. 74 DPR n. 309 del 1990.
Secondo la consolidata esegesi di legittimità, il criterio per individuare il reato di maggiore gravità deve avere riguardo alla pena comminata in astratto dal legislatore, prevalendo in ogni caso i delitti sulle contravvenzioni, e – tra pene della stessa specie – il massimo edittale più elevato, e – in caso di parità – il minimo edittale più elevato. In ogni caso, non è consentito applicare una pena base inferiore al minimo edittale previsto per uno qualsiasi dei reati unificati.
Quanto alle circostanze del reato, esse rilevano – all’esito dell’eventuale giudizio di bilanciamento – dovendosi calcolare nel minimo l’effetto di riduzione per le attenuanti e nel massimo l’aumento per le circostanze aggravanti.
Nel caso di specie, la pena prevista per l’omicidio aggravato con bilanciamento in equivalenza delle attenuanti generiche deve considerarsi di anni 21, mentre la pena per il promotore di un’associazione ex art. 74 TU Stup. è fissata in anni 24 di reclusione.
Pertanto, le obiezioni avanzate sul punto nei motivi di impugnazione e nelle memorie difensive avrebbero dovuto essere prese in considerazione, mentre sono state ignorate, così integrando anche una omissione motivazionale.
Peraltro, l’esame di tale doglianza con risoluzione nel senso indicato avrebbe privato di interesse l’impugnazione del Pubblico ministero, che si doleva del fatto che il GUP avesse applicato la decurtazione per il rito abbreviato anche al reato più grave, giudicato invece con rito ordinario.
2.2. Ulteriore motivo comune stigmatizza l’omessa trattazione della doglianza attinente alla declaratoria predibattimentale di improcedibilità dell’appello del Pubblico ministero (istanza presentata in data 31/5/2021), punto su cui si denuncia violazione degli artt. 580 cod. proc. pen. e 81 cod. pen.
Si è eccepita l’inammissibilità intrinseca del ricorso del Pubblico ministero, convertito in appello, sia perché la sentenza non poteva essere da lui appellata, a tenore dell’art. 443, comma 3, cod. proc. pen. (non essendovi stata alcuna modifica del titolo del reato), sia perché il ricorso non denunciava vizi di legittimità, ma – pur assumendo a parametro l’art. 81 cod. pen. – rilevava un
errore nel meccanismo di applicazione della riduzione ex art. 442 cod. proc. pen. quindi non “inosservanza ed erronea applicazione della legge penale”.
Anche se convertita in appello, ai sensi dell’art. 580 cod. proc. pen., l’impugnazione conserva natura di ricorso di legittimità e deve essere esaminata in tale ottica, con valutazione della sua ammissibilità e fondal:ezza in quanto tale. Dunque, la doglianza del Pubblico ministero attinente al fatto che la decurtazione per il rito abbreviato era stata fatta all’esito dell’operazione di unificazione, no concretizza un motivo di ricorso ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen. Peraltro, all’epoca della sentenza del GUP, tale impostazione era ritenuta corretta, anche dalla giurisprudenza di legittimità alla stregua della sentenza delle Sezioni Unite n. 45583 del 25/10/2007, Pg in proc. Volpe, orientamento che è stato superato soltanto con la sentenza delle Sezioni Unite n. 35852 del 22/2/2018, COGNOME, Rv. 273547.
2.3. Nell’ultimo motivo dell’atto di ricorso dell’AVV_NOTAIO si deduce violazione dell’art. 597 in riferimento all’art. 438 cod. proc. pen., per il quantum di pena inflitto in continuazione ex art. 81 cod. pen.
Secondo la difesa, l’aumento per i reati da considerare satelliti rispetto al più grave omicidio era stato indicato dal GUP in anni quattro, mentre la quantificazione in anni sei è stata introdotta per la prima volta nella storia processuale del COGNOME dalla Corte di appello di Napoli.
Peraltro, il ricorso/appello del Pubblico Ministero si doleva soltanto del fatto che l’abbattimento di pena per il rito abbreviato era stato operato sulla pena globalmente inflitta, anche per il delitto giudicato con ril:o ordinario, mentre si sarebbe dovuto limitare agli aumenti di pena per i reati satellite.
2.4. L’ultimo motivo di ricorso dell’AVV_NOTAIO deduce violazione di legge in ordine al ritenuto ruolo apicale svolto dal COGNOME nel sodalizio ex art. 74 Dpr n. 309 del 1990.
Contestando la rilevata inammissibilità per genericità di detto motivo di appello, si rimarca che il gravame aveva censurato l’errore del primo giudice, che in termini assai sintetici (così proporzionando anche l’illustrazione del corrispondente motivo di appello) aveva ricavato da un mero rapporto familiare – cioè l’essere l’imputato figlio del capo clan – una meccanica attribuzione di ruolo apicale. E che tale doglianza fosse fondata emergeva dal rilievo che tutte le fonti di prova tratte dalle propalazioni dei collaboratori di giustizia si esprimevano in termini collettivi, indicando genericamente “i” COGNOME.
2.5. Con memoria trasmessa digitalmente in data 13/4/2023, si sono proposti motivi nuovi a sostegno di quello che propugna l’erronea indicazione del reato più grave nell’ambito del cumulo ex art. 81 cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto. Si è aggiunto che anche i singoli aumenti di pena per i reati
satellite sono stati applicati senza esplicitare alcuna motivazione sulla loro entità, in violazione dell’insegnamento di legittimità che richiede anche per essi una specifica motivazione, a tenore della recente sentenza di Sez. U, n. 47127 del 24/6/2021, COGNOME, Rv. 282269.
CONSIDERATO IIN DIRITTO
1. Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere respinto.
1.1. Il primo motivo incide sull’asseritamente erronea individuazione del reato più grave del cumulo, che non sarebbe quello di omicidio giudicato con la sentenza della Corte di Assise di appello di Napoli del 9/12/2002, bensì quello di partecipazione del COGNOME in qualità di promotore all’associazione di cui all’art. 74 DPR n. 309 del 1990.
La questione di diritto deve essere correttamente impostata alla luce della esegesi di legittimità che ha dettato criteri specifici per il caso in cui – come quello de quo la continuazione debba costruirsi tra un reato già definitivamente giudicato e reati in fase di cognizione. Si tratta di una situazione intermedia tra quella in cui entrambi i reati unificandi siano in corso di accertamento e quella in cui la continuazione debba calcolarsi in sede esecutiva ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. Prendendo le mosse dal principio per cui, in sede di cognizione, «In tema di reato continuato la violazione più grave va individuata in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata e all’eventuale giudizio di comparazione fra di esse» (Sez. U, n. 25939 del 28/2/2013, Pg in proc. Ciabotti e altro, Rv. 255347), nonché dalla norma dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen. che per la continuazione in executivis rimanda invece alla pena concretamente inflitta al fine di individuare il reato più grave, la giurisprudenza di questa Corte ha approntato un criterio per il caso intermedio, nel senso che «Nel caso di continuazione tra reati in parte decisi con sentenza definitiva ed in parte sub iudice, la valutazione circa la maggiore gravità delle violazioni deve essere compiuta confrontando tra loro la pena irrogata per i fatti già giudicati con quella irroganda per i reati al vaglio del decidente, attesa la necessità di rispettare le valutazioni in punto di determinazione della pena già coperte da giudicato e, nello stesso tempo, di rapportare grandezze omogenee» (Sez. 6, n. 36402 del 04/06/2015, Rv. 264582; conforme Sez. 2, n. 935 del 23/09/2015, dep. 2016, Rv. 265733).
Applicando il principio alla fattispecie in esame, si osserva che per il delitto ex art. 74 TU Stup. non si sarebbe potuta infliggere una pena superiore a quella di 22 anni di reclusione già comminati per l’omicidio con la sentenza irrevocabile del 9/12/2002. Invero, nel presente processo, l’imputato è stato ammesso al giudizio abbreviato: quindi la pena minima (ma anche massima) per
il promotore, pari ad anni 24 di reclusione, è stata ridotta di un terzo giungendo ad anni 16 di reclusione; pur considerando tutte le aggravanti possibili, la pena non avrebbe potuto superare anni 30 con conseguente riduzione ad anni 20 di reclusione, restando comunque inferiore a quella di anni 22 di reclusione inflitta per l’omicidio. Ne consegue la manifesta infondatezza del motivo in esame.
1.2. Il secondo motivo si focalizza sulla dedotta inammissibilità del ricorso, convertito in appello, del Pubblico ministero, tale ritenuta sia perché la parte pubblica non avrebbe potuto impugnare la sentenza emessa a seguito di rito abbreviato, non vertendosi in alcuna delle ipotesi legislativamente previste, sia perché in detta impugnazione non vi era effettiva denuncia di un vizio di legittimità, bensì mera deduzione di una erronea applicazione della riduzione premiale prevista per tale rito speciale.
Il motivo è infondato.
incontestato che il Giudice dell’udienza preliminare, benché la condanna per l’omicidio fosse stata pronunciata in un giudizio ordinario, ha operato la riduzione per il rito abbreviato sulla pena complessiva risultante all’esito della riconosciuta continuazione, illegittimamente coinvolgendo nell’operazione anche la pena del reato più grave (per l’appunto l’omicidio), in violazione di quanto sancito dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 35852 del 22/02/2018, COGNOME Rv. 273547: «L’applicazione della continuazione tra reati giudicati con il rito ordinario e altri giudicati con il rito abbreviato c:omporta che soltanto nei confronti di questi ultimi – siano essi reati cd. satellite ovvero reati che integrino la violazione più grave – deve essere applicata la riduzione di un terzo della pena, a norma dell’art. 442, comma secondo, cod. proc. pen.».
L’evidente illegittimità – che ha prodotto una pena complessivamente illegale, così legittimando l’impugnazione del Pubblico ministero – ha conseguito il paradossale risultato che la pena finale applicata per tutti i reati riuniti p continuazione era inferiore a quella irrogata ab origine per il solo omicidio: palmare dimostrazione dell’errore di diritto in cui era incorso il GUP.
Pertanto, il ricorso del Pubblico ministero era ammissibile e fondato, né riveste alcun rilievo la dedotta impossibilità della parte pubblica di proporre appello avverso le sentenze a seguito di rito abbreviato (salvo che comportino modifica del titolo del reato), poiché nella specie si trattava di impugnazione per saltum, convertita in appello secondo il meccanismo dell’art. 580 cod. proc. pen.
Trattandosi di una questione di diritto, essa deve essere risolta alla stregua del principio fissato dalla citata pronuncia delle Sezioni Unite COGNOME, benché successiva alla sentenza di primo grado. Peraltro, va puntualizzato che contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, l’arresto delle Sezioni Unite Volpe (Sez. U, sentenza n. 45583 del 25/10/2007, Rv. 237692) non affermava affatto
il principio opposto, occupandosi invece del tema riguardante il momento in cui, nei processi con rito abbreviato, interviene il criterio moderatore dell’art. 78 cod. pen. in relazione alla riduzione ex art. 442 cod. proc. pen. In definitiva, del tutto corretta è stata la soluzione approntata dalla Corte territoriale.
1.3. Pure infondato è il motivo che ha denunciato la violazione del divieto di reformatio in peius, per essere stata fissata in quattro anni di reclusione – già al netto della decurtazione per il rito speciale – la pena complessiva per i reati satellite giudicati nel presente processo, che invece secondo il ricorrente doveva intendersi antecedente alla riduzione di un terzo.
In realtà, la Corte di appello ha svolto una corretta interpretazione della prima sentenza, senza manipolarla: dopo avere accertato l’evidente errore di calcolo e il risultato paradossale di una pena complessiva inferiore a quella applicata per il solo omicidio, ha ritenuto che il primo giudice, quando aveva fatto riferimento alla pena di quattro anni di reclusione e alla riduzione per il rit abbreviato, avesse inteso affermare che l’aumento di anni sei di reclusione a titolo di continuazione veniva ridotto ad anni quattro per il rito alternativo.
Trattasi di interpretazione ragionevole e saldamente basata sulla ratio decidendi della prima sentenza. Ed infatti, il Pubblico ministero ha impugnato soltanto l’erronea decurtazione della pena globale in quanto illegittimamente comprensiva anche della pena base, derivante da processo a rito ordinario, proprio sul presupposto che la pena di quattro anni, inflitta per i reati satellite nel giudizio abbreviato in esame, era già stata ridotta ai sensi dell’art. 442 cod. proc. pen.
Infine, a conclusione del tema degli aumenti per continuazione, va respinta la censura di mancanza della motivazione per i segmenti di pena fissati per ciascun reato, osservando che la misura contenuta di tali aumenti non richiedeva una specifica puntualizzazione: invero, «In tema di determinazione della pena nel reato continuato, pur sussistendo in linea di principio l’obbligo di dar conto delle ragioni della quantificazione dell’aumento di pena per il reato meno grave, tuttavia per il giudice del rinvio non sussiste un obbligo di specifica motivazione per l’aumento di pena operato in relazione al reato-satellite, qualora l’entità di detto aumento sia alquanto modesta rispetto alla pena già inflitta» (Sez. 5, n. 20803 del 26/02/2018, COGNOME, Rv. 273037); ed anche a termini della recente pronuncia delle Sezioni Unite COGNOME (n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269), si è chiarito che l’obbligo motivazionale richiede modalità di adempimento diverse a seconda dei casi, conservando validità il principio secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai “criteri di cui all’art. 133 cod. pen.” deve ritenersi motivazione sufficiente per dimostrare l’adeguatezza
della pena all’entità del fatto, e ciò anche nei casi di reato continuato.
1.4. Nell’ultimo motivo di impugnazione si contesta il ruolo apicale attribuito al COGNOME nel sodalizio ex art. 74 Dpr n. 309 del 1990, ritenendolo pregiudizialmente ricavato dal legame familiare con il padre, capo dell’omonimo clan, e non supportato da oggettive evidenze probatorie.
La ricostruzione dei giudici di ambo i gradi smentisce l’assunto del ricorso, sulla base delle informazioni riferite dai collaboratori di giustizia NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME, i quali hanno offerto indici concreti del contributo primario dell’imputato nella direzione delle attività illecite di gestione del traffico di stupefacenti, pur nell’ambito di un’organizzazione fortemente centralizzata ed a caratterizzazione familiare, come si è rivelata quella dei COGNOME. In particolare, la Corte di appello ha considerato le dichiarazioni del COGNOME, il quale aveva affermato che il ricorrente aveva acquistato della sostanza stupefacente, nella specie mezzo chilo di cocaina per un valore pari a 35 milioni di lire. Risulta dunque correttamente individuato il ruolo apicale di NOME COGNOME, che non richiede una posizione di assoluta primazia, ma ricorre anche per colui che abbia incarichi direttivi e risolutivi nella vita d gruppo criminale e nel suo esplicarsi quotidiano.
Del resto, in tema di associazione per delinquere, la qualifica di organizzatore spetta all’affiliato che, sia pure nell’ambito delle direttive impartite dai capi e non necessariamente dalla costituzione del sodalizio criminoso, esplica con autonomia la funzione di curare il coordinamento dell’attività degli altri aderenti ovvero l’impiego razionale delle strutture e delle risorse associative o di reperire i mezzi necessari alla realizzazione del programma criminoso (Sez. 6, n. 37370 del 7 giugno 2011, COGNOME e altri, Rv. 250491).
In particolare, nell’associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti la qualifica di organizzatore spetta a chi assume poteri di gestione, quand’anche non pienamente autonomi, in uno specifico e rilevante settore operativo del gruppo (Sez. 4, n. 52137 del 17 ottobre 2017, Talbi, Rv. 271256: in motivazione si è ritenuta corretta la qualifica di organizzatore, ravvisata dal giudice di merito, in capo al soggetto in posizione di preminenza che organizzava il lavoro degli altri componenti l’associazione, sia in relazione ai rifornimenti di sostanza stupefacente sia all’attività di cessione).
In conclusione, il ricorso dell’imputato deve essere respinto, con le conseguenze di legge in ordine all’imputazione delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il giorno 12 maggio 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente