Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 17943 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17943 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/06/2023 del TRIBUNALE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOMECOGNOME lette/sentike le conclusioni del PG
Il Procuratore generale, NOME COGNOME, chiede il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME ricorre avverso l’ordinanza del 27 giugno 2023 del Tribunale di Roma che, quale giudice dell’esecuzione, ha accolto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo:
al reato di cui all’art. 13, comma 13, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, commesso il 16 febbraio 2018, giudicato dal Tribunale di Mantova con sentenza del 22 febbraio 2018, definitiva il 17 giugno 2021;
al reato di cui all’art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286 del 1998, commesso il 22 novembre 2019, giudicato dal Tribunale di Pistoia con sentenza del 22 gennaio 2020, definitiva 1’8 febbraio 2022;
al reato di cui all’art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286 del 1998, commesso il 9 aprile 2018, giudicato dal Tribunale di Roma con sentenza del 4 febbraio 2021, definitiva il 20 dicembre 2022.
Il giudice dell’esecuzione, ritenendo sussistenti gli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso tra i reati oggetto dell’istanza, ha rideterminato la pena finale in anni due, mesi sei e giorni dieci di reclusione, così quantificata: pena base per il reato sub 1, aumentata di mesi cinque e giorni dieci di reclusione per la continuazione con il reato sub 2, ulteriormente aumentata di mesi uno di reclusione per il reato sub 3.
Il ricorrente articola due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all’art. 187 disp. att. cod. proc. pen., perché il giudice dell’esecuzione avrebbe in maniera errata ritenuto più grave il reato sub 1, quando il reato più grave era quello giudicato dal Tribunale di Pistoia, che aveva applicato la circostanza aggravante della recidiva specifica reiterata.
2.2. Con il secondo motivo, denuncia vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, perché il giudice dell’esecuzione avrebbe quantificato l’aumento di pena in continuazione per il reato sub 2 in maniera eccessiva, senza fornire sul punto alcuna valida motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1.1. Il primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento in sede di legittimità.
Il giudice dell’esecuzione, infatti, ha correttamente individuato la violazione più grave in quella accertata con la sentenza del Tribunale di Mantova del 22 febbraio 2018, conformemente a quanto stabilito nell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen., che impone di avere riguardo alla pena più elevata determinata in concreto dal giudice.
Sul punto, si consideri che il giudice dell’esecuzione, in sede di applicazione della disciplina del reato continuato in ordine a reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili, è vincolato, nell’individuazione della violazione di maggiore gravità, a fare riferimento a quella punita con la pena più grave inflitta in concreto dal giudice della cognizione, la cui specie o misura non possono essere in nessun caso modificate, in senso peggiorativo o migliorativo, potendo egli operare soltanto una diminuzione delle pene irrogate per i reati satellite (Sez. 1, n. 38331 del 05/06/2014, Fall, Rv. 260903).
1.2. Il secondo motivo di ricorso è infondato.
Giova in diritto evidenziare che, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269).
Su un piano generale, risulta consolidato il principio secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai “criteri di cui all’art. 133 cod. pen.” deve ritene motivazione sufficiente per dimostrare l’adeguatezza della pena all’entità del fatto; invero, l’obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tant più si attenua quanto maggiormente la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale (Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464).
E, per converso, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall’art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189).
Nel caso di specie, il giudice di merito, partendo dal presupposto che l’aumento di pena per la continuazione non vada operato in modo onnicomprensivo, ha determinato la pena complessiva, individuando non solo il reato più grave stabilito per la pena base, ma anche calcolando l’aumento di pena in modo distinto per i singoli reati satellite, specificando l’entità dei singoli aumenti di pena.
In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 31/01/2024