Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 31156 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 31156 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LOCRI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOMECOGNOME lette~ le conclusioni del PG •• GLYPH ,c5Y Ressa]
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Torino, in funzione di giudice dell’esecuzione, accolto la richiesta di NOME COGNOME di riconoscimento della continuazione sensi dell’ art. 671 cod. proc. pen tra i reati separatamente giudicati in cognizione.
Ha, quindi, individuato la pena più grave in quella complessivamente irrogata con sentenza della Corte di appello di Torino del 22 febbraio 20 irrevocabile il 18 maggio 2023, di quattro anni, otto mesi e venti gior reclusione.
Applicato l’aumento per la continuazione con riguardo alla sentenza de Giudice per le indagini preliminari in data 25 gennaio 2017, irrevocabile marzo 2017, che ha quantificato – avuto riguardo alla diminuente per patteggiamento – in dieci mesi di reclusione, ha ridetermiNOME la p complessiva unica in cinque anni, sei mesi e venti giorni di reclusione.
Avverso l’ordinanza ricorre per cassazione NOME AVV_NOTAIO, per il tramit del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, e deduce, con un unico motivo, il vi di motivazione in punto di pararnetrazione dell’aumento ai sensi dell’art. 81 pen.
Il Giudice di esecuzione ha determiNOME detto aumento nella misura di diec mesi .di reclusione per il reato di cui alla sentenza del Giudice per le in preliminari del Tribunale di Ivrea, irrevocabile il 2 marzo 2017, dunque in mis superiore al triplo di quella, di soli tre mesi di reclusione, irrogata dal Gi merito per il concorrente nello stesso reato, NOME COGNOME.
L’illogicità di detta opzione sarebbe ancora più evidente, avuto riguardo a circostanza che – diversamente dal coimputato – il ricorrente si è v riconoscere l’ipotesi della lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. del 1990.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOMECOGNOME intervenuto co requisitoria scritta, ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deduce censure infondate e, come tale, va rigettato.
Fermo è, nella giurisprudenza di legittimità, il principio secondo cui tema di reato continuato, il giudice dell’esecuzione, ove debba procedere a
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rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamen giudicati, con sentenze ciascuna delle quali per più violazioni già unific norma dell’art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il gi della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grav cioè, ai sensi dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen., quello per il qual inflitta la pena più grave – e solo successivamente, sulla pena come determina per quest’ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato base del nuovo computo (Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845; Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259030; Sez. 1, n. 38244 del 13/10/2010, Conte, Rv. 248299).
Dunque, qualora sia applicata in sede esecutiva la continuazione tra distin condanne, delle quali quella a pena più grave sia stata pronunciata per u pluralità di reati già uniti nel giudizio di cognizione dal vincolo continuazione, deve essere assunta come pena base quella inflitta in tale giudi per la violazione più grave, prescindendosi dall’aumento per i reati satellit va determiNOME ex novo dal giudice dell’esecuzione.
Si è inoltre specificato che, nello svolgimento di tale operazione, il giu titolare del potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagl 132 e 133 cod. pen., è tenuto a motivare, non solo in ordine all’individuazi della pena base, ma anche in ordine all’entità dei singoli aumenti per i satellite, ai sensi dell’art. 81, secondo comma, cod. pen., così da re concretamente possibile un controllo effettivo del percorso logico e giurid seguito nella determinazione della pena, non essendo all’uopo sufficiente semplice rispetto del limite legale del triplo della pena base (Sez. U. n. 4712 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269; Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Bruzzaniti, Rv. 280216).
La stessa Corte, nel massimo consesso, ha poi chiarito che il grad d’impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correla all’entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato ris rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti acc che risultino rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e che n operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U COGNOME, cit.).
Nel caso che ci occupa, il giudice dell’esecuzione ha fatto buon governo detti principi.
Ha, invero, correttamente richiamato – a ragione dell’entità dell’aumento e art. 81 cod. pen. – la gravità del fatto e la personalità del reo, cos sinteco, ma adeguato conto del perché sia pervenuto dalla pena irrogata i
cognizione (di un anno, otto mesi di reclusione ed euro 3.000,00 di multa) quella, affatto congrua, di dieci mesi di reclusione.
Né vale, come ha fatto il ricorrente, lamentare – peraltro solo in questa s – la disparità di trattamento con altro coimputato, NOME COGNOME relativamente all’aumento parametrato dal Giudice di merito in soli tre mesi reclusione, trattandosi di vicende processuali distinte.
Conclusivamente, osserva il Collegio che, a fronte di un aumento assolutamente contenuto, quale quello operato dal Giudice dell’esecuzione, relativa motivazione risulta assolutamente rispondente alla finalità per le qu previsto il relativo obbligo, ossia il controllo del corretto uso del discrezionale attribuito al giudice per la determinazione e la ragionevolezza d pena.
4. Gli svolti rilievi impongono il rigetto del ricorso e, ai sensi dell’a cod. proc. pen., la conseguente condanna del ricorrente alle spese d procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali.
Così deciso il. 29 marzo 2024