Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 37131 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 37131 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: MELE NOME
Data Udienza: 01/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/05/2025 del Tribunale di Terni Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza generale impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 16 maggio 2025, il Tribunale di Terni, in funzione di giudice dell’esecuzione, decidendo in sede di rinvio ha accolto l’istanza avanzata da NOME COGNOME, riconoscendo la continuazione tra i reati giudicati con le seguenti sentenze:
sentenza del Tribunale di Tempio Pausania, emessa il 15 giugno 2009, irrevocabile l’8 ottobre 2009, in relazione al reato di cui all’art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, per il quale è stata irrogata la pena di anni quattro di reclusione ed euro 17.334,00 di multa;
sentenza della Corte d’appello di Napoli, in data 20 giugno 2019, irrevocabile l’8 settembre 20202, per i reati di cui agli artt. 416 -bis, 110, 56-629 cod. pen. e 7, l. n. 203 del 1991, con cui è stata irrogata la pena di anni dodici e mesi otto di reclusione.
Il Tribunale ha determinato la pena complessiva nei seguenti termini: pena base per il reato di cui all’art. 416 -bis cod. pen. ritenuto più grave, anni sei e mesi otto di reclusione, al netto della riduzione per il rito abbreviato; con riguardo al reato sa tellite ha determinato l’aumento in anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 15.000 di multa, pervenendo alla pena finale di anni sedici e mesi due di reclusione ed euro 15.000 di multa.
Avvero tale ordinanza COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge in relazione agli artt. 671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen., nonché vizio di motivazione.
Il ricorrente lamenta che il giudice dell’esecuzione, pur avendo correttamente individuato il reato più grave in quello di cui all’art. 416 -bis cod. pen., non avrebbe illustrato i criteri di calcolo utilizzati per determinare l’aumento di pena per il reato satellite (di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990), lamentandone la sproporzione rispetto agli aumenti disposti in sede di cognizione con la sentenza della Corte d’appello di Napoli, in data 20 giugno 2019 (sentenza sub 2).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte regolatrice, il giudice dell’esecuzione che deve procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell’art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati riuniti in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest’ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (tra le più recenti, Sez. 1, n. 17948 del 31/01/2024, S., Rv. 286261 -01; Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, COGNOME, Rv. 275845 -01).
Nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell’applicazione della disciplina del reato continuato, il giudice dell’esecuzione non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli
fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735 – 01).
Nel determinare la pena complessiva, il giudice dell’esecuzione, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. La motivazione assolve invero alla funzione di consentire il controllo del corretto uso, da parte del giudice, del suo potere discrezionale per la determinazione del trattamento sanzionatorio anche con riguardo ai reati satellite, la quale deve avvenire sia nel rispetto dell’art. 81 cod. pen., sia della funzione rieducativa della pena, ai sensi dell’art. 27 Cost. (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269 -01). Tuttavia, il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’en tità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene.
Nel caso in esame, nel rideterminare la pena ex art. 81 cod. pen., il giudice dell’esecuzione ha correttamente individuato il reato più grave in quello di cui all’art. 416 -bis cod. pen. giudicato con sentenza della Corte d’appello di Napoli, in data 20 giugno 2019 (sentenza sub 2), mantenendo fermi gli aumenti disposti in sede di cognizione per i reati satellite. Con riguardo all’ulteriore reato satellite di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, giudicato con la sentenza del Tribunale di Tempio Pausani a in data 15 giugno 2009 (sub 1), l’ordinanza impugnata ha operato un aumento pari ad anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 15.000 di multa, riducendo in tal modo la pena irrogata in sede di cognizione (pari a quattro anni) e puntualmente specificando di aver tenuto conto della gravità dei fatti contestati, nonché della circostanza che detto reato costituiva uno dei reati fine dell’associazione criminosa e che evidenziava la forte caratura criminale del COGNOME.
Trattasi di motivazione che va esente dalle censure svolte dal ricorrente, avendo il giudice dato conto dei criteri utilizzati ai fini della quantificazione dell’aumento disposto, il quale è stato operato in misura non eccedente a quella stabilita in sede di cognizione.
Alle considerazioni svolte consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 01/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME