Reato Continuato: La Cassazione Chiarisce i Poteri del Giudice nel Calcolo della Pena
L’istituto del reato continuato rappresenta un pilastro del diritto penale sostanziale, consentendo di unificare sotto un unico vincolo sanzionatorio più condotte criminose nate da un medesimo disegno. Tuttavia, la sua applicazione in fase esecutiva solleva spesso questioni complesse, soprattutto riguardo alla quantificazione della pena. Con la recente ordinanza n. 11511 del 2024, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sui poteri del giudice dell’esecuzione, ribadendo principi consolidati e offrendo importanti chiarimenti.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dalla decisione della Corte d’Appello di Palermo che, in qualità di Giudice dell’esecuzione, aveva accolto la richiesta di un condannato volta a ottenere il riconoscimento del reato continuato tra due diverse sentenze di condanna. Il giudice aveva rideterminato la pena complessiva, individuando la violazione più grave (punita con quattro anni di reclusione e 18.000 euro di multa) e applicando un aumento per il cosiddetto reato satellite (stabilito in due anni di reclusione e 9.000 euro di multa).
Il Ricorso in Cassazione e la quantificazione della pena nel reato continuato
Insoddisfatto della quantificazione dell’aumento, il condannato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione. A suo dire, l’incremento di pena per il reato satellite era eccessivo e non adeguatamente giustificato.
Il ricorrente, attraverso il suo difensore, ha contestato i criteri utilizzati dal giudice dell’esecuzione, sostenendo che l’entità della pena aggiuntiva fosse sproporzionata rispetto al quadro sanzionatorio complessivo. La questione centrale, dunque, verteva sui limiti della discrezionalità del giudice in questa delicata fase del procedimento.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, cogliendo l’occasione per ribadire la sua giurisprudenza consolidata in materia di reato continuato. Il punto di partenza, richiamato anche nell’ordinanza, è la storica sentenza delle Sezioni Unite ‘Cardarilli’ del 1992.
Secondo tale orientamento, una volta che viene riconosciuta la continuazione tra più reati, il trattamento sanzionatorio originariamente previsto per i reati satellite perde ogni efficacia. Il giudice dell’esecuzione non è quindi legato alla pena inflitta nella precedente sentenza di cognizione per il reato meno grave. Il suo compito è unicamente quello di:
1. Individuare la violazione più grave, che costituirà la pena-base.
2. Aumentare tale pena per ciascuno dei reati satellite.
In questo processo, il giudice gode di ampia discrezionalità e deve rispettare solo due limiti: il tetto massimo previsto dall’articolo 81 del Codice Penale e i vincoli procedurali dell’articolo 671 del Codice di Procedura Penale. La Suprema Corte ha sottolineato come, nel caso di specie, il giudice di merito avesse agito nel pieno rispetto di questi principi.
Anzi, la pena inflitta a titolo di aumento per il reato continuato (due anni e 9.000 euro) era sensibilmente inferiore a quella originariamente comminata per lo stesso reato in sede di cognizione (quattro anni e oltre 17.000 euro). Inoltre, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione logica e coerente, giustificando l’aumento sulla base della gravità del reato e dei precedenti specifici del condannato. Pertanto, non sussisteva alcuna violazione di legge né vizio di motivazione.
Conclusioni
L’ordinanza in commento conferma un principio fondamentale: nell’applicazione del reato continuato in fase esecutiva, il giudice ha il potere-dovere di effettuare una valutazione autonoma e complessiva della sanzione, svincolata dalle pene originariamente inflitte per i reati satellite. La decisione deve basarsi su criteri razionali, come la gravità dei fatti e la personalità del reo, e deve essere adeguatamente motivata. Per gli operatori del diritto, questa pronuncia ribadisce la centralità della motivazione del giudice e chiarisce che la semplice contestazione dell’entità dell’aumento di pena, senza evidenziare palesi illogicità o violazioni di legge, è destinata all’insuccesso.
Quando si applica il reato continuato, il giudice è vincolato alla pena originale del reato meno grave (satellite)?
No. La Cassazione chiarisce che, una volta riconosciuta la continuazione, la sanzione originaria per il reato satellite non ha più alcuna efficacia. Il giudice deve solo aumentare la pena per il reato più grave, rispettando i limiti generali previsti dalla legge.
Quali sono i poteri del giudice dell’esecuzione nel determinare l’aumento di pena per il reato continuato?
Il giudice dell’esecuzione gode di ampia discrezionalità. Non è vincolato dalla pena stabilita nella sentenza originaria per i reati satellite, ma deve unicamente individuare il reato più grave e applicare un aumento motivato, rispettando i limiti massimi previsti dagli articoli 81 c.p. e 671 c.p.p.
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato perché il giudice dell’esecuzione aveva correttamente applicato i principi sul reato continuato. Aveva, infatti, ridotto significativamente la pena per il reato satellite rispetto a quella originaria e aveva motivato adeguatamente la sua decisione in base alla gravità del fatto e ai precedenti dell’imputato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11511 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11511 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 22/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Con ordinanza emessa in data 3 ottobre 2023 la Corte d’appello di Palermo, in funzione di Giudice dell’esecuzione, accoglieva l’istanza di riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., proposta da NOME COGNOME.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, il condannato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla entità della pena commisurata in relazione all’incremento per il reato satellite. Con memoria successivamente depositata il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Il ricorso è manifestamente infondato.
In tema di quantificazione della pena a seguito della applicazione della disciplina del reato continuato è ormai giurisprudenza consolidata di questa Corte – dopo la decisione delle Sezioni unite 27/3/92, COGNOME – che, una volta ritenuta la continuazione tra pi reati, il trattamento sanzionatorio originariamente previsto per i reati c.d. satelliti esplica più alcuna efficacia, dovendosi solo aumentare la pena prevista per la violazione più grave senza che rilevi la qualità della pena per essi comminata.
A tale criterio si deve attenere anche il giudice dell’esecuzione il quale, nell rideterminazione della pena in seguito all’applicazione della disciplina del reato continuato ai sensi dell’art. 671 C.P.P., non è vincolato dal giudicato se non nella individuazione del reato più grave, che deve avvenire a norma dell’art. 187 disp. att. C.P.P., e deve solo rispettare i limiti di cui al comma 1 dell’alt. 81 C.P. ed al comma 2 dello stesso art. 671 C.P.P. (previo ragguaglio tra le pene di genere diverso ai sensi dell’art. 135 C.P.), limiti nel caso di specie puntualmente osservati.
Nel caso specifico, il giudice dell’esecuzione ha espresso razionalmente i criteri sulla cui base ha realizzato gli incrementi. La pena-base è stata individuata, ai sensi dell’art. 187 cod. proc. pen., in quella di anni quattro di reclusione ed euro 18.000,00 di multa (sentenza della Corte appello del 19/10/2021); l’aumento per il reato satellite giudicato dalla medesima Corte (sentenza del 14/07/2022) è stato stabilito in anni due di reclusione ed euro 9.000,00 di multa già ridotta per il rito.
Contrariamente a quanto affermato in ricorso, la pena inflitta per il reato satellite di cui alla sentenza della Corte di appello del 14/07/2022 è stato sensibilmente ridotta dal G.E. laddove si consideri che in sede di cognizione ad NOME era stata applicata la pena di anni quattro di reclusione ed euro 17.334,00 di multa. Peraltro, il giudice di merito ha adeguatamente dato conto dei criteri in base ai quali ha calcolato il predetto aumento, quali la gravità del reato in addebito e i precedenti specifici dei quali l’imputato è gravat
Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 22 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente”