Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29778 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29778 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 03/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ACIREALE il 23/07/1997
»tante orowedintent omettere le generante e gn altri dati idencativi a norma dell’art. 52 196/03 in quanto: Ckdisposto d’ufficio Cra richiesta di parta imPoato dalla legge avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi di ricorso.
Osservato che le censure proposte sono generiche al confronto con l’articolata valutazione, compiuta dai giudici di appello, delle dinamiche familiari raccontate dai suoceri e dal compagno dell’imputata, dalla zia della persona offesa persona offesa, e dal testimone NOME COGNOME
Quanto al primo motivo sulla attendibilità delle dichiarazioni della suocera dell’imputata, lo stesso è riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate dalla Corte di appello, che ha motivato sulla genuinità, spontaneità e coerenza del narrato della stessa, oltre che sui molteplici riscontri alle sue dichiarazioni.
Peraltro, la valutazione della attendibilità di NOME COGNOME, suocera dell’imputata, rappresenta una questione di fatto -che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni, il che non è nella fattispecie.
Correttamente, per la reiterazione di condotte abusanti, i fatti sono stati sussunti nel delitto di cui all’art. 572 cod. pen. ed è stato ritenuto altresì sussistente il dolo contestato in termini assertivi dal ricorrente con argomentazioni fondate sulla lettura atomistica degli episodi aggressivi, viceversa riconducibili, per il carattere di quotidiana sistematicità, nel reato abituale
La sussisistenza della aggravante di cui al secondo comma dell’art. 572 cod. pen. è stata riconosciuta con motivazione congrua ed adeguata (p. 26-27).
In relazione al terzo motivo avente ad oggetto i reati di furto ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la Corte di appello ha puntualmente evidenziato che non può ritenersi sussistente l’invocata scriminante di cui all’art. 54 cod. pen., non essendo sufficiente ad integrarla la mera condizione di indigenza.
Il quarto motivo sulla eccessività dell’aumento per la continuazione e sull’omesso bilanciamento con prevalenza delle circostanze attenuanti è manifestamente infondato (p. 26).
Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla, come nel caso in esame (p. 28), la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n . 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931).
La Corte di merito ha, infine, fatto corretta applicazione della regola di giudizio secondo la quale in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269). Tale obbligo è stato precisato nel senso che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati; che risultino rispetta limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. L’onere motivazionale è stato, pertanto, implicitamente assolto, stante la impossibilità di affermare l’esattezza di una pena secondo criteri
matematici, attraverso l’obiettivo minimo aumento di pena praticato in relazione alla misura della pena base e alla violazione più gravle individuata dai giudici del
merito in quella applicata per il reato per il reato per il quale si è proceduto nel presente procedimento.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3/03/2025.