Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 3748 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3748 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/01/2026
SENTENZA
Sul ricorso proposto da P.M. presso il Tribunale di Milano nei confronti di: COGNOME NOME, nato a Saronno (Va) il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 10/07/2025 del Tribunale di Milano; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Letta la requisitoria scritta del 24/11/2025 del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto che l’ordinanza impugnata sia annullata con rinvio per nuovo esame.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa il 10 luglio 2025 nel procedimento n. 1032/2025 R. S.I.G.E, le cui motivazioni sono state depositate in pari data, il Giudice del Tribunale di Milano, in veste di giudice dell’esecuzione, ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati per i quali NOME COGNOME ha riportato condanna nell’ambito di sette distinti procedimenti penali.
Ha ritenuto più grave il reato ascritto al condannato nel procedimento penale n. 12802/2022 R.G.N.R. (mesi tre di reclusione), ha quantificato, poi, l’aumento da apportare in relazione a ciascuno dei reati satelliti in giorni cinque e rideterminato, così, la pena complessiva in mesi quattro di reclusione (così determinata: mesi tre di reclusione, cui ha aggiunto giorni trenta di reclusione in relazione ai reati di cu agli ulteriori sei procedimenti penali avvinti nel vincolo).
GLYPH Il P.M. propone ricorso avverso l’ordinanza in questione censurando, anzitutto, l’errore in cui il giudice dell’esecuzione è incorso allorché ha individuato il reato di cui al procedimento penale n. 12802/2022 R.G.N.R. come quello sul quale apportare gli aumenti di pena ex art. 81 cod. pen.
Evidenzia, infatti, che nel summenzionato procedimento penale il COGNOME è stato condannato alla pena di mesi tre di «arresto» e non già alla pena di mesi tre di «reclusione».
Rimarca che il riferimento ad una pena di specie diversa rispetto a quella legale, contenuta nel dispositivo, è stata, invero, corretta ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen., già dallo stesso giudice nel corpo della motivazione della sentenza (pag. 4: «si precisa che il giudice, nella stesura del dispositivo, è incorso in un errore materiale nell’indicazione della specie di pena laddove ha scritto reclusione anziché arresto. Pertanto si dispone la correzione di detto errore materiale nel senso che laddove è stato scritto reclusione deve leggersi e intendersi arresto»).
Sostiene, quindi, come, ai sensi dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen., la pena per il reato più grave doveva essere individuata in quella inflitta nel diverso procedimento penale n. 36347/2022 R.G.N.R. nell’ambito del quale il COGNOME è stato condannato alla pena di mesi otto di arresto.
Lamenta, poi, che il giudice dell’esecuzione ha altresì errato nel determinare l’aumento complessivo da apportare in giorni trenta di reclusione (pari a cinque giorni per ognuno dei procedimenti avvinti dal vincolo della continuazione), senza considerare che il COGNOME è stato condannato, nell’ambito dei detti procedimenti definiti con sentenze passate in giudicato, per un numero superiore di reati, per l’esattezza in relazione ad ulteriori 12 fattispecie contravvenzionali, oltre quella che funge da base sulla quale apportare gli aumenti di pena ai sensi dell’art. 81 cod. pen.
Contesta, quindi, che l’ordinanza risulta inficiata anche da «violazione delle regole per la determinazione della pena per il reato continuato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen.».
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. GLYPH Il ricorso è fondato.
GLYPH Meritevoli di condivisione si atteggiano, infatti, entrambe le doglianze formulate dal pubblico ministero ricorrente.
2.1 Quanto alla prima di esse, va in premessa evidenziato che la motivazione della sentenza emessa il 19 giugno 2024 dal Giudice del Tribunale di Milano nell’ambito del procedimento penale n. 12802/22 R.G.R.N., irrevocabile il 10 dicembre 2024, ingloba effettivamente, nella sua parte motiva, non solo la rappresentazione degli elementi di fatto e di diritto sui quali è stata fondata l’affermazione della penale responsabilità del COGNOME in relazione al reato di cui all’art. 81 cod. pen. e 76, comma 3, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (costituente, all’epoca dei fatti, una fattispecie contravvenzionale), ma anche il provvedimento con il quale il giudice ha corretto l’erronea indicazione della specie della pena inflitta, indicata originariamente in dispositivo come reclusione e da intendersi, invece, come arresto.
Non può non aggiungersi come detto provvedimento non sia stato ritualmente annotato sull’originale dell’atto, come previsto dall’art. 130, comma 2, cod. proc. pen.
A detta omissione è all’evidenza conseguita la mancata emersione dell’intervento correttivo operato dal giudice, tanto che nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano il 22 luglio 2025, la pena inflitta in relazione al procedimento penale n. 12802/22 R.G.N.R. continua ad essere indicata come «reclusione» e di essa se n’è chiesta la correzione ai sensi del già citato art. 130 cod. proc. pen., correzione, come detto, già effettuata.
La pena inflitta al COGNOME nell’ambito del procedimento penale in questione non costituisce, pertanto, la «violazione più grave» sulla quale operare, in sede esecutiva, ai sensi dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen., gli aumenti di pena nell’ipotesi di applicazione della disciplina del reato continuato.
Essa deve essere, piuttosto, individuata, in coerenza alle indicazioni offerte dal pubblico ministero ricorrente, nella pena di mesi otto di arresto inflitta al COGNOME con sentenza emessa lo stesso 19 giugno 2024, irrevocabile il 19 novembre 2024, nel diverso procedimento penale n. 36347/22 R.G.N.R.
2.2. Anche il secondo motivo è fondato.
Manifesto è, infatti, l’errore nel quale il giudice dell’esecuzione è incorso allorché, dopo aver determinato l’aumento da apportare per ciascuno dei reati reputati avvinti dal vincolo della continuazione nella misura di giorni cinque di reclusione, non ha proceduto ad operare, in relazione a ciascuno dei procedimenti penali nei quali il COGNOME ha riportato condanna definitiva, il necessario scorporo dei reati in essi giudicati.
Costituisce, infatti, espressione di un consolidato canone ermeneutico, meritevo di essere condiviso in questa sede, quello per il quale «in tema di reato contin il giudice dell’esecuzione che ridetermini le pene inflitte con distinte condanne, ciascuna delle quali pronunciata per una pluralità di reati unificati a norma dell’art. 81, comma secondo, cod. pen., deve scorporare i reati già riuniti dal giudice della cognizione, individuare quello più grave ed infine operare, sulla pena che è stata inflitta per quest’ultimo, autonomi aumenti per ciascun reato satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo» (Sez. 1, n. 17948 del 31/01/2024, S., Rv. 286261 – 01).
Alla luce delle considerazioni spese, l’ordinanza impugnata deve essere, pertanto, annullata, limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio al Tribunale di Milano, in diversa persona fisica, per nuovo esame emendato dai segnalati profili di criticità.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata, relativamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Milano in diversa person fisica.
Così deciso il 13/01/2026