Reato continuato: la Cassazione chiarisce i criteri per il calcolo della pena
In materia di diritto penale, il calcolo della pena per chi ha commesso più reati legati da un unico disegno criminoso è una questione di cruciale importanza. La corretta applicazione del cosiddetto reato continuato è fondamentale per garantire una sanzione giusta ed equa. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata su questo tema, ribadendo un principio consolidato e dichiarando inammissibile il ricorso di un imputato condannato per una serie di furti in abitazione.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato in appello per reati di furto in abitazione (tentati e consumati), ha presentato ricorso in Cassazione. La Corte d’Appello aveva confermato la sua responsabilità e, riconoscendo la continuazione con altri fatti già giudicati, aveva ricalcolato la pena complessiva. Il ricorrente, tramite la sua difesa, contestava proprio le modalità di questo calcolo, sostenendo che i giudici avessero errato nell’individuare la violazione più grave da cui partire per determinare la sanzione finale.
La Questione Giuridica: Come si Identifica il Reato Più Grave?
Il fulcro del ricorso si basava su tre motivi principali:
- Errata individuazione del reato più grave: Secondo la difesa, la Corte d’Appello avrebbe dovuto considerare come più grave un diverso episodio di furto pluriaggravato, il che avrebbe portato a un calcolo della pena differente e potenzialmente più favorevole.
- Mancata riduzione della pena base: Si lamentava una motivazione insufficiente sulla mancata riduzione della pena e sulla negazione delle attenuanti generiche.
- Aumenti per i reati satellite: Si contestavano, infine, gli aumenti di pena applicati per gli altri reati commessi in continuazione, definendoli ingiustificati.
L’Analisi della Cassazione sul reato continuato
La Suprema Corte ha respinto tutte le argomentazioni, dichiarando il ricorso manifestamente infondato e generico. Sul punto centrale, ovvero l’identificazione del reato più grave, i giudici hanno ribadito un principio chiave stabilito dalle Sezioni Unite: la violazione più grave nel reato continuato deve essere individuata in astratto, basandosi sulla pena edittale prevista dalla legge per quel reato, comprensivo delle circostanze aggravanti, e non sulla pena che il giudice ha deciso di applicare nel caso concreto. Il ricorso, invece, non ha fornito elementi specifici per dimostrare perché, in astratto, un altro reato dovesse essere considerato più grave.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha ritenuto i motivi del ricorso non solo infondati ma anche generici. Le critiche mosse alla sentenza d’appello sono state qualificate come un tentativo di ottenere una nuova valutazione del merito, attività preclusa in sede di legittimità. I giudici hanno sottolineato che la motivazione della Corte territoriale era congrua e adeguata rispetto alle doglianze sollevate. Le censure del ricorrente erano semplici enunciazioni assertive, prive della specificità necessaria per mettere in discussione la logicità della decisione impugnata. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Conclusioni
Questa pronuncia rafforza un principio fondamentale per l’applicazione dell’istituto del reato continuato. La determinazione della pena deve seguire un criterio oggettivo e astratto, ancorato alle previsioni di legge, per evitare disparità di trattamento. Inoltre, l’ordinanza serve da monito sull’importanza di redigere ricorsi specifici e puntuali, evitando censure generiche che si traducono in una dichiarazione di inammissibilità e nella condanna al pagamento non solo delle spese processuali, ma anche di una sanzione a favore della Cassa delle ammende, a causa della palese infondatezza dell’impugnazione.
Come si determina il reato più grave in caso di reato continuato?
La violazione più grave deve essere individuata in astratto, basandosi sulla pena prevista dalla legge (pena edittale) per il reato in questione, incluse le circostanze aggravanti, e non sulla pena che il giudice ha applicato nel caso specifico.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi presentati erano manifestamente infondati e generici. Essi non contestavano vizi di legittimità della sentenza, ma miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività che non è consentita alla Corte di Cassazione.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso per ‘colpa evidente’?
Quando un ricorso è ritenuto palesemente inammissibile, il ricorrente viene condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver intrapreso un’azione legale priva di fondamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32661 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32661 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CALCINATE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che ne ha confermato la responsabilità per i reati di furto in abitazione tentato e consumato (capi 3 6, 7, 9 della rubrica) e, ritenuta la continuazione con altri fatti già giudicati, ha ridetermi trattamento sanzionatorio inflitto all’imputato;
considerato che:
–il primo motivo – che denuncia la violazione di legge in ordine all’individuazione de reato più grave al fine della determinazione della pena da irrogare per i fatti in continuazione è manifestamente infondato e generico in quanto, «in tema di reato continuato, la violazione più grave va individuata in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giu in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecje si è manifestata e all’eventuale giud di comparazione fra di esse», rimanendo l’art. 187 disp. att. cod. proc. pen. espressamente e logicamente limitato alla fase dell’esecuzione (Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, COGNOME, Rv. 255347 – 01; cfr. pure Sez U, n. 7029 del 28/09/2023 dep. 2024, COGNOME, Rv. 285865 – 01); la Corte distrettuale, pur facendo riferimento alla maggior pena inflitta in concreto, ha comunque individuato il reato più grave nell’ipotesi di furto in abitazione pluriaggravato (ex artt. 61, c mma 1, n. 7, e 625, comma 1, n. 5, cod. pen.), con l’attenuante ex art. 62, n. 6, cod. pen. di cui al capo 7.; e la difesa ha prospettato la maggiore gravità del delitto di furto in abitazi pluriaggravato (ex art. 625, comma 1, nn. 2 e 5, cod. pen.) per cui sono state concesse le circostanze attenuanti generiche e che dunque rion può dirsi più grave; e il ricorso nulla deduce di specifico rispetto alla maggiore gravità li questultimo,
- il secondo motivo – che denuncia li vizio di motivazione in ordine alla mancata riduzione della pena base irrogata per la violazione più grave e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche – ed il terzo motivo – che assume il vizio di motivazione in ordine ag aumenti di pena effettuati per reati c.d. satellite sono manifestamente infondati in quanto l motivazione resa dalla Corte di merito è congrua , rispetto alle doglianze prive di specificità, sollevate con l’atto di appello, rispetto alla sentenza di primo grado (cfr. p. 4 della sentenza di primo grado); e neppure il ricorso muove censure .puntuali, prospettando invece un diverso apprezzamento di merito, alla luce di quanto ritenuto nel separato procedimento per il reato già giudicato e la valutazione comparativa con il coimputato, inidoneo a fondare una censura di legittimità (Sez. 3, n. 19866 del 04/02/2025, TQscan.o, Rv. 288093 – 03) ed affidandosi a enunciati assertivi in particolare a proposito degli aumenti ex art. 81, comma 2, cod. pen.;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. i , n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare :n euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i! ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25/06/2025.