Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33316 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33316 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a Lamezia Terme il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/1/2024 del GIP TRIBUNALE di CHIETI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Chieti, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto la richiesta, proposta, nell’interesse di NOME COGNOME, di riconoscimento della continuazione, ex art. 671 cod. proc. pen., tra i reati di truffa giudicati con s sentenze irrevocabili, unificando i delitti, ex art. 81 cod. pen. e rideterminando la pena finale in quella di anni due, mesi sei e giorni venti di reclusione ed euro 520 di multa.
2.Propone tempestivo ricorso per cassazione avverso il descritto provvedimento il condanNOME, per il tramite del difensore, affidando le proprie doglianze ad un unico motivo, con il quale deduce erronea applicazione dell’art. 81, comma secondo, cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione.
Si assume che il Giudice dell’esecuzione ha effettuato un indiscrimiNOME aumento, di mesi quattro di reclusione, a fronte di diverse sanzioni irrogate in sede di cognizione.
Tanto, secondo il ricorrente, in contrasto con i principi fissati dall giurisprudenza di legittimità in tema di rideterminazione della pena per effetto dell’applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva.
Questa afferma che il Giudice dell’esecuzione, ai fini di individuare la violazione più grave, deve scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione ha ritenuto riuniti in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena determinata dal giudice della cognizione, operare autonomamente aumenti per i reati satellite compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato base per il nuovo calcolo (Rv. 259030).
Inoltre, rimarca il ricorrente che il Giudice dell’esecuzione deve rendere noto all’esterno non solo gli elementi che sono stati oggetto il suo ragionamento ma anche i canoni adottati, sia pure con espressioni concise, soprattutto qualora i singoli aumenti risultino significativi rispetto a quelli riconosciuti in sede cognizione (Rv. 244115), non potendosi determinare, comunque, gli aumenti di pena per i reati satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice del cognizione (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735).
Si richiamano, poi, precedenti di legittimità secondo i quali, nel caso in cui vi sia il riconoscimento del vincolo della continuazione, in sede esecutiva, laddove il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con il rito abbrevia l’aumento di pena irrogato è soggetto alla riduzione premiale di cui all’art. 442 cod. proc. pen., pur senza motivazione sull’entità della riduzione trattandosi di quantum predetermiNOME (Rv. 262888).
Infine, si deduce che il riconoscimento in sede esecutiva della continuazione tra reati oggetto di condanne emesse all’esito di distinti giudizi abbreviati comporta, previa individuazione del reato più grave, la determinazione della pena base nella sua entità precedente all’applicazione della diminuente per il rito abbreviato, l’applicazione dell’aumento per continuazione su detta pena base e, da ultimo, il computo, sull’intero in tal modo ottenuto, della diminuente per il rit abbreviato (Rv. 276838).
Premessi tali principi, il ricorrente lamenta che il giudice dell’esecuzione non avrebbe argomentato, facendo mero richiamo ai parametri valutativi di cui all’art 133 cod. pen., ma senza motivare adeguatamente circa la congruità degli aumenti di pena, non potendosi reputare corretto e proporzioNOME, al disvalore dei singoli fatti, l’indistinto aumento di quattro mesi di reclusione per tutti i r satellite, laddove, per esempio, nel caso della sentenza resa dal Tribunale di Taranto, la pena irrogata in sede di cognizione era stata quella di sei mesi di reclusione.
3.11 Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso con requisitoria scritta chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
1.2.La censura richiama, genericamente, tutti i noti principi fissati da questa Corte di legittimità cui deve attenersi il Giudice, in sede esecutiva, nel rideterminare la pena irrogata per effetto del riconoscimento della continuazione, anche nel caso in cui i diversi provvedimenti esecutivi siano stati adottati all’esit di rito speciale ex art. 442 cod. proc. pen
In definitiva, in relazione al caso in esame, il ricorrente si duole solo dell consistenza della motivazione che rende il Giudice dell’esecuzione quanto all’entità dei singoli aumenti, ex art. 81 cod. pen., perché si reputa non adeguata la giustificazione, in punto proporzione, tenuto conto che si irroga la pena di mesi quattro di reclusione (ed euro 45 di multa) per ciascun reato satellite.
Tanto, secondo la difesa, senza nulla specificare anche rispetto all’entità della pena irrogata in sede di cognizione come nel caso di cui alla sentenza del Tribunale di Taranto nella quale il giudice della cognizione si era attestato sulla pena detentiva di pena di mesi sei di reclusione.
1.3. Osserva il Collegio, come correttamente segnalato dal Sostituto Procuratore generale nelle conformi richieste scritte, che in tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina dei continuato in sede esecutiva, il giudice, in quanto titolare di un
discrezionale, esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen., è tenuto a motivare, non solo in ordine all’individuazione della pena-base, ma anche in ordine all’entità dei singoli aumenti per i reati-satellite, ex art. 8 comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all’uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo del pena-base (Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Rv. 280216 – 01).
1.4. Nel caso al vaglio, il Giudice dell’esecuzione individua, in modo ineccepibile, la violazione più grave, operazione che, comunque, non è specificamente contestata, con ragionamento espresso dal ricorrente, facendo riferimento alla pena più grave irrogata in concreto dal Giudice della cognizione (cfr. Sez. U, n. del 28/09/2023, Giampà) e irroga aumenti di entità di misura identica, pari a mesi quattro di reclusione ed euro 45 di multa.
Si tratta di operazione conforme all’indirizzo di questa Corte secondo il quale il Giudice dell’esecuzione deve dare conto dei criteri utilizzati nell rideterminazione della pena per applicazione della continuazione, in modo da rendere noti all’esterno non solo gli elementi che sono stati oggetto del suo ragionamento, ma anche i canoni adottati, sia pure con espressioni concise, caratteristiche dei provvedimenti esecutivi (Sez. 1, n. 23041 del 14/05/2009, Rv. 244115) soprattutto qualora i singoli aumenti risultino significativi rispetto quelli riconosciuti in sede di cognizione per reati satellite (Sez. 1, n. 32870 de 10/06/2013, Rv. 257000), principio da ultimo ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269). Si è, infatti, confermato, in tema di reato continuato, che il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite.
Orbene, nel caso al vaglio, il Collegio osserva che detta scelta è giustificata con ragionamento non manifestamente illogico (cfr. p. 2) facendo riferimento all’entità dei danni cagionati, dei profitti conseguiti e, dunque, alla riscontra sostanziale omogeneità di disvalore degli illeciti giudicati con le pronunce irrevocabili, operando la diminuzione di un terzo per il reato pronunciato all’esito di rito abbreviato di cui alla sentenza sub 6.
Si tratta di aumenti, peraltro, correttamente determinati quanto all’entità delle pene irrogate dal giudice della cognizione perché, comunque, inferiori a quelle e di consistenza tale da non richiedere ulteriore, rafforzata motivazione, risultando quella resa, sufficiente e conforme ai canoni interpretativi richiamati.
2.Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, in data 8 maggio 2024
Il Consigliere estensore