Reato continuato e quantum della pena: la Cassazione chiarisce i limiti del ricorso
L’applicazione della pena in caso di reato continuato rappresenta un tema cruciale nel diritto penale, poiché bilancia l’esigenza di punire tutte le condotte illecite con il principio del favor rei. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti sui limiti entro cui è possibile contestare l’entità dell’aumento di pena stabilito dal giudice di merito. La Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: la valutazione del giudice sulla congruità della sanzione è insindacabile in sede di legittimità, a meno che la motivazione non sia palesemente illogica o viziata giuridicamente.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dalla condanna, in primo e secondo grado, di un imputato per una serie di reati commessi in due diverse occasioni a breve distanza di tempo. Le accuse includevano interventi edilizi realizzati senza il permesso di costruire (capo 1), invasione di terreni (capo 2) e la violazione dei sigilli apposti dall’autorità (capo 3). Riconosciuto il vincolo della continuazione tra i vari illeciti, il giudice aveva determinato la pena finale partendo da quella prevista per il reato più grave e aumentandola per gli altri.
Il Ricorso in Cassazione e il calcolo della pena per il reato continuato
L’imputato ha proposto ricorso in Cassazione, non contestando la sua colpevolezza, ma deducendo un vizio di motivazione esclusivamente riguardo al trattamento sanzionatorio. In particolare, il ricorrente riteneva eccessivo l’aumento di pena applicato per i reati satellite, ovvero quelli uniti dal vincolo del reato continuato a quello più grave. La difesa sosteneva che la Corte d’Appello non avesse adeguatamente giustificato la misura dell’aumento, violando così i principi di proporzionalità e adeguatezza della pena.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo una motivazione chiara e lineare. I giudici supremi hanno innanzitutto ricordato che le determinazioni del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio sono insindacabili in sede di legittimità se supportate da una motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva già operato una riduzione della pena in appello, escludendo la recidiva e applicando le circostanze attenuanti in regime di prevalenza sulle aggravanti.
La pena base era stata correttamente individuata in quella per il reato più grave (la violazione dei sigilli ex art. 349 c.p.), fissata in quattro mesi di reclusione ed euro 200,00 di multa. L’aumento per ciascuno degli altri reati in continuazione (l’abuso edilizio e l’invasione di terreni) era stato quantificato in un solo mese di reclusione ed euro 50,00 di multa. La Cassazione ha ritenuto tale aumento ‘congruo’ e, pertanto, la motivazione della sentenza impugnata ‘adeguata’ e non meritevole di censura. L’assenza di un vizio di motivazione palese ha reso il ricorso inattaccabile sul punto.
Le Conclusioni
La decisione in commento riafferma un principio consolidato: il potere discrezionale del giudice di merito nella quantificazione della pena è molto ampio. La Corte di Cassazione non agisce come un terzo grado di giudizio sul merito, ma come un giudice di legittimità, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione. Un ricorso che si limita a contestare l’entità della pena senza evidenziare una manifesta illogicità o un errore di diritto nella decisione del giudice è destinato all’inammissibilità. Tale declaratoria, come avvenuto nel caso in esame, comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, fissata equitativamente, in favore della Cassa delle ammende.
È possibile contestare in Cassazione l’entità della pena decisa dal giudice?
No, di norma non è possibile. La determinazione della pena è una valutazione di merito del giudice. Può essere contestata in Cassazione solo se la motivazione a supporto della decisione è palesemente illogica o contiene errori di diritto, cosa che non è avvenuta in questo caso.
Come viene calcolata la pena in caso di reato continuato?
Si individua il reato più grave tra quelli commessi e si determina la pena base per quest’ultimo. Successivamente, si applica un aumento di pena per ciascuno degli altri reati collegati dal medesimo disegno criminoso. In questa vicenda, la pena base era di 4 mesi e 200 euro, aumentata di 1 mese e 50 euro per ogni altro reato.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Secondo l’art. 616 del codice di procedura penale, quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26648 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26648 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 01/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CAGLIARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che, con unico motivo di ricorso, COGNOME NOME– condannato in primo e se grado per interventi edilizi eseguiti senza il permesso di costruire (capo 1), per i terreni (capo 2) e per violazioni dei sigilli, realizzate sia in data 13/06/2 27/06/2019, (capo 3) – deduce il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzion in particolare, in ordine al quantum di aumento di pena applicato per i reati in continu
Considerato che anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al tratt sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale, in accoglimento del motivo di appello, recidiva e ridotto la pena per effetto dell’applicazione delle circostanze attenuanti prevalenza sulle aggravanti, rideterminando la pena base per il reato più grave, cos una delle violazioni dell’art. 349 cod. pen., nella misura di mesi quattro di reclusi 200,00 di multa e ritenendo congruo l’aumento di un solo wednese di reclusione e di euro per ciascuno dei reati in continuazione, di cui ai capi sub 1 (relativo a violazioni de e 639 bis cod. pen.) e sub 3 (relativo alla ulteriore violazione dell’art. 349 cod. pe
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e r che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla dec dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’one spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa ammende, equítativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 1° marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente