Reato Continuato e Attenuanti: I Limiti del Ricorso in Cassazione
La corretta determinazione della pena è uno dei momenti più delicati del processo penale. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per approfondire due aspetti cruciali: il diniego delle attenuanti generiche e il calcolo della sanzione in caso di reato continuato. L’ordinanza in esame ha dichiarato inammissibile il ricorso di un’imputata, fornendo chiarimenti importanti sui limiti del sindacato di legittimità e sui doveri di motivazione del giudice di merito.
Il Caso: Un Ricorso Contro la Determinazione della Pena
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un’imputata avverso una sentenza della Corte d’Appello. La ricorrente lamentava due vizi principali nella decisione dei giudici di secondo grado.
In primo luogo, contestava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo la motivazione della Corte insufficiente. In secondo luogo, denunciava un’errata applicazione dell’articolo 81 del codice penale, che disciplina il reato continuato, sostenendo che il calcolo dell’aumento di pena per i reati satellite non fosse stato adeguatamente giustificato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto entrambe le doglianze, dichiarando il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Questa decisione ha portato alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. Analizziamo nel dettaglio le motivazioni che hanno guidato i giudici di legittimità.
Le Motivazioni sul Diniego delle Attenuanti Generiche
La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: la valutazione sulla concessione delle attenuanti generiche rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, a meno che la motivazione non sia palesemente illogica o contraddittoria.
Nel caso specifico, i giudici di merito avevano negato le attenuanti evidenziando la “negativa personalità” dell’imputata e sottolineando che la pena era già stata fissata nei minimi edittali. Secondo la Suprema Corte, tale motivazione è sufficiente. Non è necessario, infatti, che il giudice analizzi ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole; è sufficiente che si concentri su quelli ritenuti decisivi, superando implicitamente tutti gli altri.
Le Motivazioni sul Calcolo della Pena per il Reato Continuato
Il punto centrale della pronuncia riguarda l’applicazione delle regole sul reato continuato. La Corte ha confermato la correttezza dell’operato dei giudici di merito, richiamando un’importante sentenza delle Sezioni Unite (n. 47127/2021). Il procedimento corretto prevede che il giudice:
1. Individui il reato più grave.
2. Stabilisca la pena base per tale reato.
3. Calcoli e motivi l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno degli altri reati (i cosiddetti “reati satellite”).
L’obbligo di motivazione, tuttavia, non è assoluto. Il suo grado di dettaglio è correlato all’entità degli aumenti. Quando, come nel caso di specie, si tratta di reati omogenei e l’aumento di pena applicato è minimo, l’onere motivazionale può considerarsi implicitamente assolto. In pratica, un aumento modesto rispetto alla pena base per la violazione più grave è di per sé sufficiente a dimostrare che il giudice ha rispettato il principio di proporzionalità e non ha operato un mero cumulo materiale delle pene.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza offre due importanti spunti di riflessione. In primo luogo, conferma la difficoltà di ottenere una riforma della pena in Cassazione quando le censure riguardano valutazioni discrezionali del giudice di merito, come quelle sulle attenuanti generiche, se sorrette da una motivazione logicamente coerente.
In secondo luogo, fornisce una guida pratica sulla motivazione della pena per il reato continuato: sebbene sia necessario motivare ogni singolo aumento, in presenza di reati della stessa natura e di aumenti contenuti, tale obbligo può ritenersi soddisfatto in modo implicito, attraverso l’applicazione di un incremento minimo che esclude la possibilità di un calcolo puramente matematico e ingiustificato.
È possibile contestare in Cassazione il diniego delle attenuanti generiche?
No, non è consentito in sede di legittimità se la motivazione del giudice di merito è esente da evidenti illogicità. La valutazione sulla concessione delle attenuanti è un potere discrezionale del giudice che valuta il caso concreto.
Come deve essere calcolata la pena in caso di reato continuato?
Il giudice deve individuare il reato più grave, stabilire la relativa pena base e poi applicare un aumento di pena, calcolato e motivato distintamente per ciascuno degli altri reati commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso.
La motivazione per l’aumento di pena per i reati ‘satellite’ deve essere sempre esplicita e dettagliata?
Non necessariamente. Secondo la Corte, l’onere di motivazione è correlato all’entità dell’aumento. In presenza di reati omogenei e di un aumento minimo di pena, l’obbligo motivazionale può considerarsi implicitamente assolto, poiché tale scelta dimostra di per sé il rispetto dei criteri di proporzionalità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24943 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24943 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME,
Ritenuto che il primo motivo di ricorso con il quale si contesta la mancata applicazio delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, ne quale si evidenzia la negativa personalità degli imputata e si ritiene che la pena irrogat stata già determinata nei minimi termini, anche considerato il principio affermato da que Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego d concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevol sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia rif quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli alt valutazione;
che il secondo motivo di ricorso con il quale si denuncia la non corretta applicazi dell’art. 81 c.p.v. cod. pen. è manifestamente infondato;
che i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della regola di giudizio secon quale in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltr individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e moti l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269);
che l’obbligo è stato precisato nel senso che il grado di impegno motivazionale richiesto ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e deve essere ta consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, a relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall’ar che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene;
che tale onere argomentativo è stato, pertanto, implicitamente assolto a pagina 5, presenza di reati omogenei e della impossibilità di affermare l’esattezza di una pena second criteri matematici, attraverso l’obiettivo minimo aumento di pena praticato in relazione misura della pena base e alla violazione più grave individuata dai giudici del merito in q applicata per il reato di cui all’art. 628, co.3, n.1 cod. pen., per il quale si è proc presente procedimento;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
o,
Così deciso, in data 28 maggio 2024
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Il Consigliere estensore