Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 14027 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 14027 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PAVIA il 19/02/1981 avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE di APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
41 procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle pa mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto dispo dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.;
ILSostituto Procuratore generale, NOME COGNOME con requisitoria scritta, conclu per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Milano – ritenuta la m c)ntinuazione delle condotte contestate con quelle giudicate con sentenza irrevocabile dal Iribunale di Lodi il 15 settembre confermava la condanna di NOME COGNOME per il reato di ricettazione e lo condannava pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro duecentocinquanta di multa.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduce
2.1. violazione di legge (art.648 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordi conferma della responsabilità: la identificazione del COGNOME sarebbe stata fondata “ricognizione per immagini” effettuata visionando le foto estratte dai sis videosorveglianza, senza alcuna valutazione dell’attendibilità soggettiva della perso aveva effettuato il riconoscimento e senza l’indicazione di elementi di conferma este
2.1.1. Il motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella r di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove senza indicare fratture manifeste e decisive del percorso motivazionale.
Contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello, confermando analog valutazione del ‹ -ibunale, riteneva che gli elementi tratti dalle immagini videosorveglianza fossero univoci nell’indicare nel ricorrente l’autore delle c contestate. Il ragionamento posto a fondamento dell’identificazione si sottrae a censura anche tenuto conto del fatto che il riconoscimento per immagini configura prova atipica idonea da sola a consentire l’identificazione. Nel caso in esame, per individuazione trova conforto nelle conferme esterne e, segnatamente, nel fatto che ritratta dalle telecamere fosse proprio quella in possesso del COGNOME e che, al m del controllo, il ricorrente avesse la disponibilità dello stesso giubbotto immortal riprese (pag. 2 della sentenza impugnata).
2.2.Violazione di legge (art. 81 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordin definizione dell’aumento per la continuazione: la Corte di appello riteneva che l’au per la continuazione (di un anno e sei mesi di reclusione) disposto in relazione oggetto di questo procedimento sarebbe sproporzionato rispetto a quello dispost relazione ai reati-fine già giudicati; si deduceva, inoltre, che non vi era sta rivalutazione della entità degli aumenti per la continuazione già individuati dalla s del tribunale di Lodi per i reati-fine.
2.2.1. La doglianza è manifestamente infondata.
Il collegio riafferma sul punto contestato che in tema di reato continuato, il della cognizione che, riconosciuta la continuazione “esterna”, individui il reato più quello già giudicato con altre violazioni unificate a norma dell’art. 81, comma secondo pen., ferma restando la pena già determinata per tale reato, deve quantificare gli a per i reati satellite secondo i parametri indicati dall’art. 133 cod. pen., no eccedere la misura già fissata nella sentenza irrevocabile per quelli già giudicati, m essere tenuto, in mancanza di elementi indicativi della iniquità delle predette porz pena, alla loro riduzione. (Sez. 6, n. 3998 del 07/12/2023, dep. 2024, D’angelo 286114 – 02).
Ritenuto quindi che la mancata riduzione degli aumenti per la continuazione decisi · fribunale di Lodi costituisce espressione legittima della discrezionalità della appello, deve altresì ritenersi che la decisione in ordine alla definizione dell’aum
la continuazione relativa al reati per cui si sia stata adeguatamente motivata valori la complessiva gravità delle condotte e la negativa personalità del Rinaldí emergent
plurimi precedenti specifici (pag. 4 della sentenza impugnata)
3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 6
proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonch versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina
equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 6 marzo 2025.