Reato Continuato e Attenuanti: I Chiarimenti della Cassazione
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre importanti spunti di riflessione su due temi centrali del diritto penale: il calcolo della pena in caso di reato continuato e i criteri per la concessione o il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La pronuncia chiarisce i limiti dell’obbligo di motivazione del giudice e ribadisce la sua ampia discrezionalità nella valutazione complessiva della condotta dell’imputato.
Il Caso: Pluralità di Reati e il Ricorso in Cassazione
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Bari, confermata in Cassazione, nei confronti di un soggetto imputato per una serie di delitti: concorso in tentato furto pluriaggravato, resistenza a un pubblico ufficiale e concorso in porto d’armi o oggetti atti ad offendere. Tutti i reati erano stati unificati sotto il cosiddetto “vincolo della continuazione”, poiché ritenuti espressione di un unico disegno criminoso.
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione lamentando due principali vizi della sentenza di secondo grado:
1. Una motivazione carente riguardo alla misura dell’aumento di pena applicato per i reati “satellite” (quelli meno gravi) nel contesto del reato continuato.
2. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ritenuto ingiustificato.
La Suprema Corte ha dichiarato entrambi i motivi manifestamente infondati, fornendo precisazioni di grande interesse pratico.
La Disciplina del Reato Continuato: Come si Calcola la Pena?
Il primo motivo di ricorso si concentrava sulla corretta applicazione dell’art. 81 del codice penale, che disciplina il reato continuato. Secondo la difesa, i giudici di merito non avevano adeguatamente motivato l’entità degli aumenti di pena per i reati di resistenza e porto d’armi.
La Cassazione ha respinto questa tesi, richiamando un principio consolidato, anche delle Sezioni Unite (sent. n. 47127/2021). In tema di reato continuato, il giudice deve:
* Individuare il reato più grave.
* Stabilire la pena base per tale reato.
* Calcolare e motivare l’aumento di pena per ciascun reato satellite.
Tuttavia, l’onere di motivazione non è sempre uguale. Il suo grado, precisa la Corte, è direttamente proporzionale all’entità degli aumenti. Quando, come nel caso di specie, si è in presenza di reati omogenei e l’aumento di pena è minimo, l’obbligo motivazionale può considerarsi implicitamente assolto. Ciò che conta è che sia garantito il rispetto del principio di proporzionalità e dei limiti legali, evitando che l’aumento si traduca in un mascherato cumulo materiale delle pene.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche: La Discrezionalità del Giudice
Anche il secondo motivo di ricorso, relativo al diniego delle attenuanti generiche, è stato giudicato infondato. La Corte ha ribadito che la concessione o meno di tali circostanze rientra nel potere ampiamente discrezionale del giudice di merito. Il controllo della Cassazione è limitato alla verifica della presenza di vizi logici evidenti o di contraddittorietà nella motivazione.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha sottolineato che, per motivare il diniego delle attenuanti, il giudice non è tenuto a esaminare e confutare ogni singolo elemento favorevole all’imputato. È sufficiente che la sua decisione si basi sugli elementi ritenuti decisivi o più rilevanti. Nel caso specifico, la motivazione della Corte d’Appello è stata considerata esente da illogicità, rendendo il ricorso inammissibile su questo punto. La valutazione del giudice di merito, se logicamente argomentata, prevale, e tutti gli altri elementi non presi esplicitamente in considerazione si intendono implicitamente superati dalla valutazione complessiva.
Le Conclusioni
L’ordinanza conferma due principi cardine del nostro sistema penale. Primo, in materia di reato continuato, la motivazione per gli aumenti di pena può essere sintetica o implicita, a condizione che gli aumenti siano contenuti e proporzionati. Secondo, la valutazione sulle attenuanti generiche è un baluardo della discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo in caso di errori logici macroscopici. Questa decisione riafferma l’importanza di una motivazione coerente e logica, pur senza appesantirla con dettagli non essenziali ai fini della decisione.
Quando si applica il reato continuato, il giudice deve motivare dettagliatamente l’aumento di pena per ogni singolo reato satellite?
Non sempre. Secondo la Cassazione, l’obbligo di motivazione è correlato all’entità dell’aumento. Se l’aumento è minimo e i reati sono omogenei, la motivazione può essere anche implicita, purché sia rispettato il rapporto di proporzione tra le pene e i limiti di legge.
È possibile contestare in Cassazione il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche?
Sì, ma solo se la motivazione del giudice di merito è palesemente illogica o contraddittoria. Il diniego delle attenuanti è una valutazione discrezionale e la Cassazione non può riesaminare i fatti, ma solo controllare la logicità del ragionamento.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve analizzare tutti gli elementi a favore e a sfavore dell’imputato?
No. La Corte ha ribadito che è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti per la sua decisione, senza dover prendere in esame ogni singolo aspetto dedotto dalle parti o risultante dagli atti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28265 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28265 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 02/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CERIGNOLA il 17/05/1995
avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che ha confermato la condanna dell’imputato per i reati, avvinti dal vincolo della continuazione, di concorso in tentato furto pluriaggravato di cui agli artt. 110, 56, 624 e 625, comma 1, nn. 2, 3 e 5, cod. pen. (capo 1), resistenza a un pubblico ufficiale di cui all’art. 337 cod. pen. (capo 2) e concorso in porto d’armi od oggetti atti ad offendere di cui agli artt. 110 cod. pen. e 4 L. 110/75 (capo 3).
Considerato che il primo motivo di ricorso, che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla misura dell’aumento di pena per la continuazione fra reati, è manifestamente infondato in quanto i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della regola di giudizio secondo la quale in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269). L’obbligo è stato precisato nel senso che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pe che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. Tale onere argomentativo è stato, pertanto, implicitamente assolto (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata) in presenza di reati omogenei e della impossibilità di affermare l’esattezza di una pena secondo criteri matematici, attraverso l’obiettivo minimo aumento di pena praticato in relazione alla misura della pena base e/o alla violazione più grave individuata dai giudici del merito in quella applicata per il reato già giudicato/per il reato per il quale si è proceduto nel presente procedimento;
Rilevato che il secondo ed ultimo motivo di gravame, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826 – 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). Nello specifico, la Corte territoriale ha ritenuto
corrette le valutazioni del primo giudice considerati i precedenti penali del ricorrente e l’assenza di qualsiasi elemento positivamente valutabile ai fini del
riconoscimento delle invocate attenuanti.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 2 luglio 2025
II 7e6rliere estensore
Il Presidente