Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 45615 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 45615 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NETTUNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta presentata – ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 20 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 – dal Sostituto Procuratore genera della Repubblica presso questa Corte di cessazione NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio con riferimento ai reati sub D, in quanto estinti per inter prescrizione, e di dichiarare l’inammissibilità del ricorso nel resto, con rideterminazi trattamento sanzionatorio ex art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen.;
RITENUTO IN ‘FATTO
Con sentenza del giorno 8 febbraio 2022 la Corte di appello di Roma, a seguito del gravame interposto da NOME COGNOME, in parziale riforma della pronuncia in data 25 febbraio 2020 del Tribunale di Velletri (resa all’esito di giudizio abbreviato condizionato): ha conces all’imputato le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, rideterminando la pena in mesi dieci di reclusione, con i benefici della sospensione condizionale e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale; e ha confermato nel resto l prima decisione che ne aveva affermato la responsabilità per i delitti di lesioni persona aggravate (art. 582 e 583 cod. pen.) e minaccia (art. 612 cod. pen.), commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso nei confronti di NOME COGNOME.
Avverso la sentenza di appello il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando cinque motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all’art. 173, com 1, d. att. cod. proc. pen.).
2.1. Con il primo motivo, relativo all’imputazione di minaccia di cui al capo D. del rubrica, è stato denunciato il vizio di motivazione, ad avviso della difesa pure apparent rappresentando che l’affermazione di responsabilità dell’imputato si sarebbe fondata sulle dichiarazioni della persona offesa (contenute nella querela) senza compierne il vaglio di attendibilità e senza argomentare sulle dichiarazioni di segno contrar° rese da NOME COGNOME (che in relazione, all’episodio del 24 gennaio 201;7, ha riportato di aver sentito il NOME minacciare il COGNOME).
2.2. Con il secondo motivo è stata denunciata la violazione degli artt. 81 e 612 cod. pen., adducendo che la pena irrogata per i due episodi di minaccia – quale aumento per continuazione della pena detentiva inflitta per il reato di lesioni aggiravate – sarebbe s determinata in quindici giorni di reclusione per ciascun reato senza ragguagliarla alla pena pecuniaria ex art. 133 cod. pen., in violazione dei princìpi posti da Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, Rv. Rv. 273751 – 01, e in misura superiore alla pena prevista dall’art 612 cod. pen., ragion per cui essa sarebbe illegale.
2.3. Con il terzo motivo è stata prospettata l’omessa di motivazione in ordine all’applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, comrna 1, n. 2, cod. p richiesta con l’atto di appello, di cui nella specie ricorrerebbero i presupposti (alla l quanto rassegnato da NOME COGNOME in relazione all’episodio del 24 gennaio 2017, nonché da NOME COGNOME e NOME COGNOME in relazione all’episodio del 27 gennaio 2017).
2.4. Con il quarto motivo sono stati denunciati la violazione della legge penale e il viz di motivazione con riguardo all’esclusione della legittima difesa in relazione al delitto di le personali, fondata sul fatto che il COGNOME avrebbe reagito a una situazione di pericol volontariamente creata. Tuttavia, tale assunto della Corte di merita sarebbe apodittico e illogico, nonché basto su deduzioni, elementi probatori insussistenti e, in qualche caso,
travisati, senza considerare gli elementi favorevoli all’imputato che si traggono dal deposizione di COGNOME (richiamata pure in parte qua dalla sentenza di primo grado) e NOME COGNOME, da cui emergerebbe che è stato il COGNOME ad aggredire il COGNOME.
2.5. Con il quinto motivo è stato dedotto il vizio di motivazione in ordine a sussistenza del nesso causale tra la condotta dell’imputato e le lesioni riportate dalla vitti dolendosi della mancata esclusione della contestata aggravante di cui all’art. 583, comma 1, n. 1, cod. pen. Difatti, si sarebbe attribuito al fatto del COGNOME la lesione di un tendine spalla) del COGNOME e, dunque, ritenuto che nella specie siano state cagionate lesioni guarib in un tempo superiore a quaranta giorni, per il tramite di un erroneo apprezzamento del referto emesso nell’immediatezza (che non farebbe riferimento alla lesione del tendine, neppure emersa dall’esame radiografico eseguito al pronto soccorso, bensì riscontrata a circa un mese dal litigio in un successivo referto, che peraltro la porrebbe in relazione con trauma subito dal COGNOME e non con la condotta del COGNOME, ben potendo essersi verificata per un movimento repentino del COGNOME intento a colpire il COGNOME, come dichiarato dal COGNOME) Tanto più che, secondo la letteratura scientifica, tale tipo di lesioni sarebbe frutto processo graduale di degenerazione che, nella maggioranza dei casi, si verifica per un brusco movimento volontario.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il secondo motivo di ricorso è fondato, nei termini di seguito esposti; sono, invece inammissibili le ulteriori censure.
Il primo motivo è inammissibile perché difetta della necessaria specificità rispett all’iter argomentativo della sentenza impugnata (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, COGNOME, Rv. 262575 – 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, COGNOME, Rv. 254584 – 01). Difatti, la Corte di merito:
con riferimento all’episodio in data 24 gennaio 2017, pur dando atto delle dichiarazioni del teste COGNOME, ha fondato la responsabilità dell’imputato sulle dichiarazio della persona offesa, evidenziando che le minacce da questa attribuite al COGNOME sarebbero connesse alla ragione del contrasto tra i due (ossia al fastidio che il cane del COGNOME avreb recato al COGNOME) ed osservando che il COGNOME non si è costituito parte civile; in tal modo apprezzato l’attendibilità di quest’ultimo e il ricorso, al riguardo, ha mosso censure asserti essendosi limitandosi a negare che il vaglio di attendibilità sia stato compiuto;
con riguardo alla minaccia del 27 gennaio 2017, ha rappresentato come le espressioni in discorso siano state direttamente ascoltate dai Carabinieri intervenuti e co tale dato l’impugnazione non si è confrontata in alcun modo.
Il secondo motivo è fondato nei termini che seguono.
All’imputato sono state contestate due ipotesi di minaccia non nella forma aggravata di cui all’art. 612, comma 2, cod. pen.: il capo di imputazione, infatti, contempla solo l 612 cit. senza dare in alcun modo conto della qualificazione in termini di gravità dei fat necessaria in ragione della natura valutativa dell’aggravante (cfr. Sez. 5, n. 13799 de 12/02/2020, Turè, Rv. 279158 – 02, che – proprio in materia di minaccia aggravata argomenta sulla scorta di Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019, COGNOME, Rv. 275436 – 01). La Corte di appello ha determinato la pena, ex art. 81′ comma 2, cod. pen., in quindici giorni di reclusione per ciascuno di detti reati; ma poiché l’art. 612, comma 1, cit. prevede solo pena pecuniaria, il Giudice distrettuale avrebbe dovuto ragguagliare alla pena pecuniaria detti aumenti, in applicazione dell’art. 135 cod. pen. (come chiarito da Sez U, n. 40983/2019, cit.: «a) se il reato più grave è punito con pena detentiva e il reato satellite soltanto con pe pecuniaria, l’aumento di pena per quest’ultimo, da effettuarsi sulla pena detentiva, va ragguagliato a pena pecuniaria in applicazione dell’art. 135 cod. pen.»). Tuttavia, il criteri ragguaglio di cui all’art. 135 cit. (secondo cui il computo ha luogo calcolando euro 250, frazione di euro 250, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva») condurrebbe all’applicazione di un aumento di euro 3.570 per ciascuno dei reati in discorso, non consentito perché superiore al massimo edittale per essi prevista (la multa fino a euro 1.032) e dunque illegale (cfr. Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689 – 01), nonché in contrasto con la disciplina e la ratio dell’istituto della continuazione, teso a consentire l’applicazione di un trattamento sanzionatorio più favorevole nei confronti dell’imputato (cf art. 81, comma 3, cod., pen., secondo cui – per quel che qui interessa – nel caso di reato continuato, la pena non può essere superiore a quella che sarebbe stata applicata con il c.d. cumulo materiale; cfr. Sez. 6, n. 8667 del 12/02/2019, Ancona, Rv. 275881 – 01: «in tema di concorso di reati puniti con sanzioni eterogenee per i quali sia riconosciuto il vincolo de continuazione, l’aumento della pena detentiva del reato più grave deve essere ragguagliato alla pena pecuniaria ai sensi dell’art. 135 cod. peli., salvo restando che, per effetto della conversione, non potrà in alcun caso applicarsi a titolo di aumento per la continuazione una pena superiore al massimo della pena comminata dalla legge per il reato meno grave»). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata limitatamente all’aumento per la continuazione per i reati in discorso, con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello Roma per la sua rideterminazione, non potendo questa Corte procedervi ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen.
3. Il terzo motivo è manifestamente infondato e generico.
Difatti, «non può essere invocata l’attenuante della provocazione quando il fatto apparentemente ingiusto della vittima, cui l’agente abbia reagito, sia stato determinato a sua volta da un precedente comportamento ingiusto dello stesso agente o sia frutto di reciproche provocazioni» (Sez. 5, n. 27698 del 04/05/2018, B., Rv. 273556 – 01; Sez. 5, n. 42826 del 16/07/2014, P., Rv. 261037 – 01); la Corte di mento ha dato conto della reciprocità, tra
COGNOME e il COGNOME, delle minacce e dell’aggressione fisica; e rispeto a tale ricostruzion ricorso non ha ritualmente denunciato il travisamento della prova, ma ha richiamato solo parte delle dichiarazioni in atti, senza tenere conto dell’argomentazione spesa dal Giudice distrettuale alla luce del più ampio compendio probatorio (comprensivo, quanto all’episodio del 24 gennaio 2017 delle dichiarazioni della persona offesa, come esposto, ritenuta attendibile; nonché per l’episodio del 27 gennaio 2017, pure di quanto direttamente riscontrato dai Carabinieri, che hanno espressamente riportato della reciprocità delle minacce), che ha chiarito pure le ragioni per cui ha ritenuto più credibile, rispett COGNOME, il narrato del COGNOME COGNOMEche, per l’appunto, ha riferito con:o della reciprocità specie, delle condotte minacciose e aggressive), così disattendendo la prospettazione difensiva (dato che «il giudice d’appello non è tenuto a rispondere a tutte le argomentazioni svolte nell’impugnazione, giacché le stesse possono essere disattese per implicito o per aver seguito un differente iter motivazionale o per evidente incompatibilità con la ricostruzione effettuata»: Sez. 2, n. 7667/2015, cit.).
Il quarto motivo è inammissibile sulla scorta di un ordine di ragioni consimile quello appena esposto.
Invero, la Corte di merito:
ha correttamente richiamato i princìpi secondo cui, «non è invocabile la scriminante della legittima difesa da parte di chi reagisca ad una situazione di pericolo volontariament determinata» (Sez. 1, n. 56330 del 13/09/2017, La Gioiosa, Rv. 272036 – 01); e, «nel caso di aggressioni reciproche, può essere riconosciuta ad uno dei contendenti l’esimente della legittima difesa quando, sussistendo gli altri presupposti di legge, questi abbia reagito un’azione assolutamente imprevedibile e sproporzionata, ossia ad un’offesa che, per essere diversa e più grave di quella accettata, si presenti del tutto nuova, autonoma ed in tal sens ingiusta» (Sez. 5, n. 36143 del 11/04/2019, Lepre, Rv. 277030 – 01);
e ha evidenziato come nel caso di specie, a seguito della lite verbale tra l’imputato la persona offesa, che sono poi passati alle vie di fatto, tenuto conto pure dell’alte verificatosi pochi giorni prima, il COGNOME abbia volontariamente determinato la situazione d pericolo, senza che possa dirsi che si sia verificata un’azione assolutamente imprevedibile e sproporzionata da parte del COGNOME.
Il ricorso non solo non ha censurato integralmente la ratio deddendi, avendo addotto soltanto che erroneamente si sia attribuita al COGNOME una reazione nell’ambito di una situazione di pericolo da lui volontariamente creata, ma in ogni caso ha a ben vedere prospettato una diversa ricostruzione del fatto sulla scorta di taluni passi delle dichiarazioni in atti, dedurre compiutamente il travisamento della prova che, nella specie, non può affermarsi (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 – 01).
Il quinto motivo è manifestamente infondato.
È la stessa difesa a riportare che il referto rilasciato dai medici del pronto soccor RAGIONE_SOCIALE nell’immediatezza dell’aggressione (del 27 gennaio 2017) dia conto – per quanto qui rileva – di una contusione alla spalla sinistra (a seguito di esame radiografico), sul cui ten il 15 febbraio 2017 è stata riscontrata una lesione; inoltre, come si evince dalla certificazi medica richiamata nel ricorso, i medici del pronto soccorso, pur escludendo evidenti rime di frattura, avevano rappresentato l’utilità – al persisterne della sintomatologia – di rivalutazione clinica; e già il 29 giugno 2017 consta che uno specialista ha certificato che persona offesa aveva patito la lesione (cfr. certificato a firma del dott. COGNOME). Ne deri che il travisamento dedotto non attiene con evidenza a un dato dirimente, ossia il verificars delle lesioni in discorso; e, quanto alla differente eziologia di esso, il ricorso pros irritualmente un diverso apprezzamento di merito, pure con asserti ipotetici.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con riferimento all’aumento ex art. 81 cp per i reati di minacce di cui al capo D) con rinvio nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.
Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso il 28/09/2023.