Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 16505 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16505 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a COMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/05/2023 del GIP TRIBUNALE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Roma, quale giudice dell’esecuzione accoglieva la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione presentata, ai s dell’art. 671 cod. proc. pen., nell’interesse di NOME COGNOME, con riguardo ai reati giud con le seguenti pronunce irrevocabili:
sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale di Roma in data 27 ottobre 2022 per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 216, commi 1 e 2, n.1), e 223, commi 1 e 2, n. 2), R. 267/1942, commesso il 9 novembre 2016 in Roma, di applicazione della pena, concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., di un anno e quattro mesi di reclusione;
sentenza resa dal G.U.P. del Tribunale di Como in data 8 ottobre 2019, all’esito d giudizio abbreviato, riformata in punto di pena dalla sentenza della Corte di appello di Milano 10 novembre 2021, per il reato di cui agli artt. 110 cod. per). e 216, commi 1 e 2, e 223 R.D. 267/1942, commesso il 29 dicembre 2014 in Como, di condanna alla pena di due anni di reclusione.
Per l’effetto, il giudice dell’esecuzione rideterminava la pena finale in tre a reclusione, oltre alla pena accessoria prevista dall’art. 216 R.D. n. 267/1942, sulla base seguente calcolo: pena base di due anni di reclusione, per il reato di cui alla sentenza sub b), ritenuto più grave “in ragione delle modalità della consumazione e dell’importo distrat aumentata di un ulteriore anno di reclusione per il fatto illecito giudicato con la sentenza sUb a), stimando congrua tale maggiorazione.
L’interessato, con atto del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso i provvedimento suddetto, deducendo vizio di motivazione sotto un duplice profilo: in primo luogo, per avere il giudice a quo articolato un ragionamento incongruo con riguardo alla scelta del reato più grave, non avendo considerato che il danno causato dalla bancarotta di cui alla sentenza sub a) era stato più ingente rispetto a quello prodotto dall’omologo reato di cui alla sentenza sub b); in secondo luogo, per non aver adeguatamente giustificato l’entità dell’aumento di pen apportato per il reato-satellite.
Nella sua requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte ha concluso p la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
Il giudice dell’esecuzione ha correttamente individuato la violazione più grave nel rea di bancarotta giudicato con la sentenza sub b), ma lo ha fatto con un ragionamento palesemente errato in diritto.
Con una recentissima sentenza, le Sezioni Unite di questa Corte, ponendo fine a un risalente contrasto, hanno affermato il principio, secondo cui «Ai fini dell’individuazione
CL
violazione più grave nel reato continuato in sede esecutiva, ai sensi dell’art. 187 disp. att proc. pen., deve essere considerata come “pena più grave inflitta”, che identifica la “violaz più grave”, quella concretamente irrogata dal giudice della cognizione, siccome indicata n dispositivo di sentenza».
La stessa decisione ha, inoltre, precisato che: «In tema di continuazione in sede esecutiva nel caso di riconoscimento del vincolo tra reati giudicati separatamente con rito abbreviato, cui sia compreso un delitto punito con la pena dell’ergastolo per il quale il giudice della cogni abbia applicato la pena di anni trenta di reclusione, per effetto della diminuente di un terz art. 442, comma 2, terzo periodo, cod. proc. pen. (nel testo vigente sino al 19 aprile 2019 giudice deve considerare come “pena più grave inflitta” che identifica la “violazione più gr quella conseguente alla riduzione per il giudizio abbreviato» (Sez. U, n. 7029 del 28/09/2023 dep. 2024, Giampà, Rv. 285865 – 01, Rv. 285865 – 02).
Calando gli enunciati principi nel caso di specie, la bancarotta punita con la senten emessa, in esito a rito abbreviato, dalla Corte di appello di Milano in data 10 novembre 202 costituisce, ai sensi dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen., certamente la “violazione più in quanto per essa è stata inflitta dal giudice della cognizione la pena “più grave”, sic concretamente irrogata al netto della riduzione per il rito alternativo (due anni di recl rispetto alla pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen. di un anno e quattro mesi di reclusio applicata con l’altra sentenza) e non perché, come erroneamente ritenuto dal giudice di merito avrebbe dovuto tenersi conto delle “modalità di consumazione” del reato e dell’entità dell’impor sottratto.
In tal senso, va corretta la motivazione addotta a sostegno della, comunque, corrett individuazione della “violazione più grave” nella bancarotta fraudolenta giudicata con la ci sentenza della Corte di appello di Milano sub b).
Dato atto della correzione, deve ritenersi senz’altro infondato il primo motivo di ricor quanto, diversamente da quanto preteso dal ricorrente, mai si sarebbe potuto individuare il reat più grave in quello punito con la sanzione concretamente inferiore.
Si ritiene, viceversa, fondato il secondo motivo di ricorso.
Questa Corte ha affermato che, in tema di applicazione della disciplina del reato continuat in sede esecutiva, il giudice che, per il reato-satellite, ritenga di applicare un aumento d prossimo alla pena irrogata dal giudice della cognizione, è tenuto a fornire specifica motivazi sulle ragioni dell’entità di detto aumento, atteso che il riconoscimento del medesimo diseg criminoso implica, di per sé, una minore offensività della condotta illecita aggiuntiva (Sez. 11336 del 17/01/2020, COGNOME Lorito, Rv. 278792; Sez. 1, n. 23352 del 14/09/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 273050; sul tendenziale obbligo del giudice di motivare sui distinti aumenti pena applicati per i reati-satellite, v. Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269
A tale principio non si è uniformato il giudice dell’esecuzione, posto che, in relazio reato-satellite, ha apportato un aumento di un anno di reclusione, cioè una frazione di pe inferiore di soli quattro mesi rispetto a quella irrogata in sede di cognizione, limita
reputarlo, laconicamente, “congruo”, senza indicare, tuttavia, i termini di raffronto e proporz relativi alla congruità affermata.
Tale carenza motivazionale impone, in parte qua, l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Giudice per le indagini preliminari Tribunale di Roma, in diversa persona fisica (C. cost. 9 luglio 2013, n. 183), che provvederà sanare la lacuna evidenziata in coerenza con i principi di legittimità richiamati.
Nel resto, come detto, il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al trattamento sanzioNOMErio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2023.