Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 225 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 225 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN GIOVANNI LA PUNTA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/07/2025 del GIP TRIBUNALE di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania è stato investito da NOME COGNOME della richiesta ex art. 671 cod. proc. pen di riconoscimento del vincolo della continuazione tra tre sentenze emesse dal Tribunale di Catania:
1) in data 16 dicembre 2019 (condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 commesso il 19 gennaio 2019);
2) in data 9 maggio 2023 (condanna per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 commesso tra il mese di marzo ed il mese di maggio dell’anno 2021);
3) in data 22 febbraio 2024 (condanna per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 commesso tra il mese di novembre 2018 ed il mese di maggio ed il gennaio 2019);
Con ordinanza indicata nel preambolo, il Tribunale ha unificato ex art. 81, secondo comma, cod. pen. i reati oggetto delle sentenze sub 1) e 3), rideterminando in mesi sei di reclusione ed euro 800 di multa la pena inflitta con il reato satellite giudicato con la sentenza sub 3).
Avverso l’ordinanza ricorre NOME COGNOME, per il tramite del difensore di fiducia AVV_NOTAIO, articolando due motivi.
2.1. Con il primo deduce violazione di legge in relazione agli articoli 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione.
Lamenta che il Tribunale ha escluso l ‘ unitarietà del disegno criminoso tre i reati oggetto delle sentenze sub 2) e 3) seguendo un percorso giustificativo illogico e contraddittorio. Pur riconoscendo ,che si trattava di violazioni omogenee e, per di più, commesse in concorso con lo stesso correo, ha attribuito rilevanza decisiva ad un solo elemento sintomatico, costituito dal lasso temporale.
2.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione con riferimento al quantum di pena applicato a titolo di aumento per continuazione
Lamenta che il Tribunale , senza fornire alcuna spiegazione dell’uso del potere discrezionale riconosciutogli, abbia determinato un aumento per continuazione per il reato satellite oggetto della sentenza sub 1), pari a mesi 6 di reclusione ed euro 800,00 di multa, del tutto sproporzionato rispetto a quello inflitto a COGNOME, a titolo di continuazione interna, per identiche violazioni nella sentenza sub 3), pari a mesi 4 o a mesi 3 di reclusione da ridurre ex art. 444 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo non è fondato.
1.1. Secondo l’ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, la continuazione presuppone l’anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già insieme presenti alla mente del reo nella loro specificità, almeno a grandi linee, situazione ben diversa da una mera inclinazione a reiterare nel tempo violazioni della stessa o diversa specie, sulla base di una determinata scelta di vita o di un programma generico di attività delittuosa dia sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità (cfr. Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615).
La prova di questa particolare previsione – ritenuta meritevole di un trattamento sanzionatorio più mite per la minore capacità a delinquere dimostrata
da chi si determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, anziché di spinte criminose indipendenti e reiterate, impone «una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se í successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074).
Tale specifico accertamento è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti.
1.2. Il Giudice dell’esecuzione, in puntuale applicazione dei ricordati principi, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento del vincolo di cui all’art. 81, secondo comma, cod. pen. con rilievo decisivo, il lasso di tempo intercorso tra i fatti oggetto dele sentenze sub 1) e 3) -commessi fino al gennaio 2019) – e quelli oggetto della sentenza sub 2) -commessi da marzo a maggio 2021 – sia l’assenza e, financo, la prospettazione di circostanze sintomatiche della ideazione e programmazione, sin dalla consumazione del primo reato, sia pure nelle linee generali, anche di quelli successivi, tal non protendo essere considerati, alla luce degli accertamenti contenuti nelle sentenze in esecuzione, l’omogeneità dlele violazioni e le modalità esecutive.
1.3. Le censure del ricorrente sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito.
Quanto alla distanza cronologica tra i reati, il dato temporale è stato apprezzato alla stregua di un indice probatorio che, pur non essendo decisivo, può in concreto rappresentare un limite logico alla possibilità di ravvisare la continuazione, tanto maggiore quanto più lontani nel tempo sono i fatti di cui si discute. E a tale canone di comune esperienza, il ricorso nulla di concreto oppone, limitandosi a contestarne, del tutto astrattamente la conducenza.
In definitiva le censure non oppongono ai rilievi, come detto corretti e logici, del provvedimento impugnato, alcun elemento concreto e specifico non considerato.
2. Il secondo motivo è fondato.
2.1. E’ ormai approdo pacifico della giurisprudenza di questa Corte di legittimità che il giudice dell’esecuzione, nel rideterminare la pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell’art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati riuniti in continuazione e individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest’ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (da ultimo Sez. 1, n. 17948 del 31/01/2024, S., Rv. 286261 -01, in precedenza Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275845; Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259030; Sez. 1, n. 38244 del 13/10/2010, COGNOME, Rv. 248299; Sez. 1, n. 49748 del 15/12/2009, COGNOME, Rv. 24598701).
2.2. L’ordinanza impugnata non pare avere effettuato lo ‘scorporo’ nei termini appena chiariti, avendo fatto esclusivo riferimento, nel calcolo della pena complessiva unica per il reato continuato, all’aumento per il reato satellite giudicato con la sentenza sub 1)
Nell’eseguire il calcolo della pena del reato continuato nei termini appena evidenziati, il Giudice per le indagini preliminari si è limitato, per di più, ad indicare i dati meramente numerici delle pene, erroneamente riferite alle singole sentenze e non ai singoli reati satellite, obliterando totalmente ogni motivazione sui criteri seguiti per commisurare gli aumenti applicati per i reati satellite rispetto alla pena per la violazione più grave nemmeno indicata.
Il provvedimento impugnato, sotto questo profilo, non è coerente rispetto all’orientamento ormai affermatosi nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione cui «in tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice – in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. – è tenuto a motivare, non solo in ordine all’individuazione della pena-base, ma anche in ordine all’entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all’uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base» (fra le molte e le più recenti, Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Bruzzaniti, Rv. 280216; Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020, Trisciuoglio, Rv. 279316; principi recepiti ora, da Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269).
Da quanto esposto, consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con
rinvio al giudice dell’esecuzione, in diversa composizione (Corte cost. n. 183 del 2013), perché proceda a nuovo giudizio che tenga conto, nella più ampia autonomia decisionale, dei principi di diritto sopra ampiamente richiamati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania – ufficio GIP. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso, in Roma 16 dicembre 2025.
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME