Reato Continuato: La Cassazione Chiarisce l’Obbligo di Motivazione sull’Aumento di Pena
L’istituto del reato continuato rappresenta un pilastro del diritto penale italiano, volto a mitigare la severità del cumulo materiale delle pene. Tuttavia, la sua applicazione pratica, in particolare la determinazione dell’aumento di pena per i cosiddetti reati satellite, è spesso fonte di contenzioso. Con l’ordinanza n. 9517/2024, la Corte di Cassazione è tornata a fare chiarezza sui contorni dell’obbligo di motivazione che grava sul giudice di merito, delineando i criteri per un corretto calcolo della sanzione complessiva.
I Fatti del Caso
Un soggetto condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello di Catania proponeva ricorso per cassazione. L’unico motivo di doglianza riguardava un presunto vizio di omessa motivazione sulla misura dell’aumento di pena applicato per la continuazione tra i diversi reati oggetto della condanna. Secondo la difesa, i giudici di merito non avrebbero adeguatamente spiegato le ragioni sottostanti all’entità dell’aumento di pena per i reati uniti dal medesimo disegno criminoso, violando così il diritto dell’imputato a una decisione trasparente e controllabile.
La Decisione della Corte e il Calcolo per il Reato Continuato
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno colto l’occasione per ribadire i principi consolidati, anche a Sezioni Unite, in materia di determinazione della pena nel reato continuato. La regola fondamentale, sancita dall’art. 81 c.p., impone al giudice un percorso logico-giuridico preciso:
1. Individuazione del reato più grave: Si identifica la violazione per la quale è prevista la pena più severa.
2. Determinazione della pena base: Su tale reato, si stabilisce una pena base, tenendo conto di tutte le circostanze del caso.
3. Aumenti per i reati satellite: Per ciascuno degli altri reati (i cosiddetti “reati satellite”), si applica un aumento sulla pena base. È cruciale che questo aumento sia calcolato e motivato in modo distinto per ogni singolo reato aggiuntivo.
Le Motivazioni della Sentenza
Il cuore della decisione risiede nella specificazione dell’onere motivazionale. La Cassazione chiarisce che l’obbligo di motivare l’aumento di pena non è un mero formalismo. Esso è funzionale a garantire la trasparenza e la proporzionalità della sanzione.
I giudici hanno sottolineato che il grado di dettaglio richiesto nella motivazione è direttamente proporzionale all’entità degli aumenti stessi. Una motivazione adeguata deve consentire di verificare che il giudice abbia rispettato il principio di proporzione tra le pene e che non abbia operato un “cumulo materiale” surrettizio, ovvero una semplice somma aritmetica delle pene che l’istituto del reato continuato mira proprio a evitare.
Nel caso specifico, la Corte ha rilevato che la sentenza impugnata, a pagina 3, aveva correttamente adempiuto a tale onere. I giudici d’appello avevano fornito una giustificazione sufficiente per gli aumenti applicati, rendendo la doglianza del ricorrente priva di fondamento. Di conseguenza, il ricorso non poteva che essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, data la colpa emersa nella proposizione di un ricorso palesemente infondato.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame consolida un importante principio per la prassi giudiziaria. Per gli avvocati, significa che un motivo di ricorso basato sulla presunta carenza di motivazione riguardo l’aumento di pena per il reato continuato deve essere argomentato in modo specifico e puntuale. Non è sufficiente una lamentela generica. Occorre dimostrare concretamente come e perché la motivazione fornita dal giudice di merito sia illogica, contraddittoria o insufficiente a giustificare l’entità dell’aumento applicato, soprattutto in relazione alla gravità dei singoli reati satellite. Per gli imputati, questa decisione ribadisce che il beneficio del reato continuato non esclude una valutazione discrezionale del giudice, la quale, seppur motivata, può portare a significativi aumenti di pena in base alla gravità complessiva del fatto.
In caso di reato continuato, il giudice può applicare un unico aumento di pena complessivo per tutti i reati satellite?
No. La Corte di Cassazione, richiamando un principio delle Sezioni Unite, ha confermato che il giudice deve calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, partendo dalla pena base stabilita per il reato più grave.
Quale livello di dettaglio è richiesto nella motivazione dell’aumento di pena per il reato continuato?
Il grado di impegno motivazionale è correlato all’entità degli aumenti di pena. La motivazione deve essere tale da permettere di verificare il rispetto del rapporto di proporzione tra le pene e di escludere che si sia operato un cumulo materiale mascherato delle sanzioni.
Cosa accade se un ricorso per cassazione lamenta una generica omessa motivazione sull’aumento di pena, quando invece il giudice di merito ha motivato la sua scelta?
Come avvenuto nel caso di specie, se la Corte di Cassazione ritiene che l’onere argomentativo sia stato assolto dal giudice di merito, il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9517 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9517 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME,
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso che denuncia vizio di omessa motivazione sulla misura dell’aumento di perla per la continuazione fra reati è manifestamente infondato;
che i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della regola di giudizio secondo la quale in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269);
che l’obbligo è stato precisato nel senso che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risulti rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e che ncn si sia oper surrettiziamente un cumulo materiale di pene;
che tale onere argomentativo è stato, pertanto, assolto, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, tenuto conto dei profili di colpa emersi.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024
Il Consigliere Estensore
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Il GLYPH sidente