Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 38396 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 38396 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a GELA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/04/2025 della Corte d’appello di Caltanissetta Visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, AVV_NOTAIO, ha depositato conclusioni scritte, con cui chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Ritenuto in fatto
La Corte d’appello di Caltanissetta, decidendo in sede di rinvio, rideterminava la pena inflitta a NOME COGNOME per i reati di cui ai capi N-OV dell’imputazione, riconosciuto , da un lato, il vincolo della continuazione e individuato il reato più grave nel capo V; e ritenuto , dall’altro lato, il vincolo della continuazione fra i suddetti reati e quelli giudicati con la sentenza emessa dalla Corte d’appello di Caltanissetta in data 05/04/2016 ( con la individuazione del reato più grave nel capo V oggetto del presente procedimento).
Il ricorso per cassazione è affidato ad un singolo motivo, che denuncia violazione di legge nella rubrica, e anche carenza di motivazione nella sua illustrazione, poiché la
sentenza impugnata non avrebbe offerto specificazione circa la pena base e i singoli aumenti ex art. 81 cod. pen., limitandosi ad indicare il solo quantum finale della pena. In particolare, la motivazione dovrebbe consentire di ricostruire il percorso logicogiuridico seguito dal giudice nella determinazione della pena, anche mediante la chiara indicazione degli aumenti per ciascun reato-satellite e per quelli già giudicati in continuazione. L’omessa specificazione integrerebbe , dunque, un vizio ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.. La motivazione dell’impugnata sentenza risulterebbe viziata poiché, non contenendo la specificazione della pena base e degli aumenti per ciascun reato satellite e per i reati già giudicati in continuazione e omettendo di indicare i criteri seguiti nella dosimetria della pena, non consentirebbe il controllo sulla logicità e proporzionalità della scelta effettuata, in violazione dei principi costituzionali e sovranazionali di legalità, proporzionalità e individualizzazione della pena. Inoltre, nella pronuncia di annullamento la Suprema Corte avrebbe indicato i criteri esegetici da seguire, impedendo al Giudice del rinvio di discostarsi dal principio di diritto e dalle premesse logico-giuridiche poste a fondamento della decisione e imponendogli di motivare in modo specifico sulle questioni già oggetto di annullamento. Il mancato adempimento comporterebbe dunque violazione dell’art. ‘ 132 cod. proc. pen. ‘ (rectius, 132 cod. pen.) e 111 Cost., sì da integrare il dedotto vizio di motivazione.
Considerato in diritto
Il ricorso, a tratti inammissibile, è nel complesso infondato.
Ritiene il collegio che il giudice del rito rescissorio, con la sentenza pronunciata, si sia nella sostanza uniformato al dictum della sentenza di annullamento della Corte di cassazione, che gli imponeva di provvedere ‘a determinare la pena per il reato più grave ed ad assumerla come base del calcolo’ e ‘ad operare autonomi aumenti per ciascuno dei reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione’; ed abbia colmato le lacune motivazionali da essa registrate con un tessuto espositivo sottratto alle censure di stretta pertinenza del sindacato di legittimità.
2.Su un piano generale, risulta consolidata la regola di giudizio secondo la quale, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269); l’obbligo è stato tuttavia precisato nel senso che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche
in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; tale onere argomentativo è stato, pertanto, implicitamente assolto – in presenza di reati omogenei e tenuto conto della impossibilità di pretendere di affermare l” esattezza ‘ della pena comminata secondo rigidi criteri matematici attraverso l’obiettivo , minimo aumento sanzioNOMErio praticato in relazione alla misura della pena base determinata per la violazione più grave, individuata dai giudici del merito in quella applicata per il reato per il quale si è proceduto nel presente procedimento (capo V, delitto di bancarotta fraudolenta). La Corte d’appello ha dunque cristallizzato la pena base nel minimo assoluto, previsto per il reato di bancarotta fraudolenta; ha conteggiato aumenti minimi, di un mese per ciascuno dei due reati satellite di cui ai capi N) e O), occultamento o distruzione di scritture contabili ed omessa dichiarazione tributaria -del medesimo procedimento; ulteriori aumenti, altrettanto infimi, con riferimento ai reati già giudicati con sentenza irrevocabile della Corte d’appello di Caltanissetta del 5 aprile 2016, di mesi tre di reclusione per il reato di emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti; di mesi tre per altro reato di emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti; e infine, di mesi due di reclusione per il reato di occultamento o distruzione di scritture contabili.
2.1. Sotto altro profilo, se l’obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto maggiormente la pena, in concreto irrogata, si avvicini al minimo edittale (Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, COGNOME, Rv.201537; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, COGNOME, Rv. 256464) -come avvenuto nel caso in scrutinio – si accresce l’onere del ricorrente, che ne lamenti la violazione, di chiarire l’interesse sotteso ad una estensione, nel dettaglio, dei contenuti della decisione resa sul trattamento sanzioNOMErio (in termini, sez.3, n. 550 del 11/09/2019, Pettè, Rv. 278279; sez. 2, n. 26011 del 11/04/2019, COGNOME, Rv. 276117).
Non si coglie tale necessaria illustrazione nella ragione di ricorso, che si è limitata a dolersi, genericamente, di una carenza di mirata motivazione a sostegno della quantificazione degli operati, esigui incrementi per i singoli reati satellite, senza argomentarne le potenziali, concrete ricadute in pregiudizio dell’imputato.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di reiezione del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, 23/10/2025
Il consigliere estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME NOME COGNOME