Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48901 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48901 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MELZO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/05/2023 del TRIBUNALE di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e IN DIRITTO
Rilevato che, con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Milano, in funzione di Giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. proposta nell’interesse di NOME COGNOME, in relazione a reati di rapina e porto di coltello, giudicati con quattro sentenze divenute irrevocabili, due delle quali relative a reati già ritenuti avvinti, in sede esecutiva, dal vincolo della continuazione.
Ritenuto che il motivo prospettato dal difensore, AVV_NOTAIO (erronea applicazione di legge penale in relazione all’art. 81 cod. pen. e vizio di motivazione), rappresenta doglianza inammissibile perché versata in fatto e, comunque, manifestamente infondata perché si denuncia vizio di contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione che non emerge dall’esame del provvedimento impugnato (cfr. p. 2).
Considerato che è costante l’indirizzo di legittimità secondo il quale il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un’approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori e che grava sul condannato, che invochi l’applicazione della disciplina del reato continuato, l’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all’identità dei titoli di reato (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/201 COGNOME, Rv. 267580).
Rilevato, che il provvedimento censurato ha chiarito, con valutazione di merito, dandone conto con motivazione non manifestamente illogica, dunque incensurabile in questa sede, come gli indici emersi non confortino la conclusione della sussistenza della dimostrazione che ab initio l’intera serie dei fatti giudicati con le citate sentenze, fosse stata, pur nelle grandi linee, programmata, dando rilievo, in particolare, alle diverse modalità operative di una delle rapine, perché eseguita con il concorso di un complice, in territorio diverso da quello teatro degli altri due delitti.
Reputato necessario precisare che, in tema di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva, è stato affermato da questa Corte il condivisibile principio secondo il quale, ai fini di reputare sussistente il medesimo disegno criminoso, il riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all’identità de titoli di reato non è esaustivo perché relativo a indici in sé sintomatici, non di attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto di un’abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, COGNOME, Rv. cit.).
Considerato che il Tribunale ha valutato, con ragionamento lineare e ineccepibile, tale dato soffermandosi anche sull’intervenuta revoca della declaratoria di professionalità nel reato pronunciata nei confronti di COGNOME, ma
rimarcando che, dal punto di vista dei requisiti richiesti dalla norma, risultava mancante soltanto la prova del fatto che NOME ha vissuto, anche in parte, dei proventi dell’attività illecita.
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 settembre 2023
Il Consigliere estensor
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Il P sidente