Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33409 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33409 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’crdinanza del 04/10/2023 del GIP TRIBUNALE di BELLUNO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOMECOGNOME lette/s~ le conclusioni del PG
Il Procuratore generale, NOME COGNOME, chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ricorre avverso l’ordinanza del 4 ottobre 2023 del G.i.p. del Tribunale di Belluno che, quale giudice dell’esecuzione, per quello che qui interessa, ha parzialmente accolto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo:
1) al reato di tentata truffa, ai sensi degli artt. 56 e 640 cod. pen., commesso il 29 dicembre 2019 in Cortina d’Ampezzo, giudicato all’esito di giudizio abbreviato dalla Corte di appello di Venezia con sentenza del 13 luglio 2022, definitiva il 4 luglio 2023;
2) a più reati di truffa, ai sensi dell’art. 640 cod. pen., commessi nei mesi di febbraio, marzo, giugno, luglio e settembre 2019 in Gorizia, riuniti dal vincolo della continuazione interna e giudicati all’esito di giudizio abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Gorizia con sentenza del 25 ottobre 2022, definitiva il 20 gennaio 2023;
3) al reato di truffa, ai sensi dell’art. 640, commesso dal 9 al 13 ottobre 2014 in Mascalucia, giudicati all’esito di giudizio abbreviato dal Tribunale di Catania con sentenza del 26 maggio 2017, definitiva il 6 giugno 2023;
al reato di truffa, ai sensi dell’art. 640 cod. pen., commesso il 10 marzo 2014 in Bologna, giudicato ex art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Bologna con sentenza del 14 febbraio 2018, definitiva 1’8 marzo 2018;
5) al reato di truffa, ai sensi dell’art. 640 cod. pen., commesso il 17 dicembre 2014 in Mascalucia, giudicato ex art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Catania con sentenza del 14 maggio 2018, definitiva il 2 ottobre 2018;
6) al reato di truffa, ai sensi dell’art. 640 cod. pen., commesso il 16 luglio 2014 in Catania, giudicato dal Tribunale di Catania con sentenza del 23 marzo 2018, definitiva il 16 maggio 2018.
Il Tribunale di Catania, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 21 dicembre 2018, aveva già riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati sub 4, 5 e 6, rideterminando per questi la pena finale in mesi dieci di reclusione ed euro 350,00 di multa.
Il giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza oggi impugnata, accogliendo la richiesta formulata dall’interessato in via subordinata, ha riconosciuto il vincolo della continuazione fra i reati sub 1 e 2 tra loro e fra i reati sub 3, 4, 5 e 6 tra loro, rigettando la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione tra tutti reati oggetto dell’istanza.
Il giudice dell’esecuzione, per tale ragione, ha rideterminato la pena finale per i reati sub 1 e 2 in anni uno, mesi otto e giorni venti di reclusione ed euro 1.113,00 di multa (così quantificata: pena base di anni uno, mesi quattro, giorni venti di reclusione ed euro 833,00 di multa per i reati sub 2, aumentata di mesi quattro di reclusione ed euro 280,00 di multa per il reato sub 1) e determinando così la pena finale per i reati sub 3, 4, 5 e 6 in anni uno, mesi due di reclusione ed euro 540,00 di multa (così quantificata: pena base di mesi dieci di reclusione ed euro 350,00 di multa per i reati sub 4, 5 e 6, aumentata di mesi sei di reclusione ed euro 240,00 di multa per il reato sub 3).
2. Il ricorrente articola tre motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, denuncia vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, perché il giudice dell’esecuzione, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione, avrebbe quantificato in maniera eccessiva la pena in continuazione del reato di tentata truffa sub 1, senza considerare che il giudice della cognizione sub 2 aveva quantificato per ciascun reato di truffa consumata – da lui riunito sotto il vincolo della continuazione interna – una pena di mesi due di reclusione ed euro 100,00 di multa.
2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all’art. 81 cod. pen., perché il giudice dell’esecuzione, con riferimento ai reati sub 3, 4, 5 e 6 non avrebbe chiarito quale tra i reati sub 4, 5 e 6 fosse da considerare come il più grave, senza considerare che – dalla mera lettura delle sentenze di condanna – si evinceva che il reato più grave fosse quello sub 3.
2.3. Con il terzo motivo, denuncia vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, perché il giudice dell’esecuzione avrebbe quantificato in maniera eccessiva la pena in continuazione per il reato sub 3, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
1.1. Per quanto riguarda i reati sub 1 e 2, come correttamente rilevato dal ricorrente, il giudice dell’esecuzione non fornisce una motivazione sufficiente circa la quantificazione del reato posto in continuazione, in violazione del principio di diritto, secondo cui, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269).
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Nel caso di specie, infatti, il giudice dell’esecuzione, nel quantificare la pena in continuazione del reato di tentata truffa, sembra non considerare che il giudice della cognizione sub 2 aveva quantificato in misura inferiore le pene in continuazione per i reati di truffa (consumati e non tentati).
Il Collegio, invece, ritiene che il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto fornire una motivazione più precisa, idonea a rappresentare le ragioni che hanno spinto il giudicante a sposare una valutazione diversa da quella formalizzata dal G.u.p. del Tribunale di Gorizia con sentenza del 25 ottobre 2022.
1.2. Il ricorso, inoltre, è fondato nella parte in cui contesta la quantificazion della pena finale per i reati sub 3, 4, 5 e 6, posto che il giudice dell’esecuzione non ha correttamente applicato al caso di specie il principio di diritto, secondo cui, qualora sia applicata in sede esecutiva la continuazione tra distinte condanne, delle quali quella a pena più grave sia stata pronunciata per una pluralità di reati già uniti nel giudizio di cognizione dal vincolo della continuazione, deve essere assunta come pena base quella inflitta in tale giudizio per la violazione più grave, prescindendosi dall’aumento per i reati satelliti che va determinato ex novo dal giudice dell’esecuzione (Sez. 1, n. 45161 del 27/10/2004, COGNOME, Rv. 229822), anche per quelli già riuniti nella continuazione con il reato più grave posto alla base del nuovo computo (Sez. 1, n. 4911 del 15/01/2009, Neder, Rv. 243375).
Nel caso di specie, quindi, il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione aveva riunito i continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest’ultimo dal giudice, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo, al fine di consentire il vaglio di congruità della pena concordata che lo stesso è tenuto ad effettuare.
2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare l’ordinanza impugnata, cui deve seguire la trasmissione degli atti al G.i.p. del Tribunale di Belluno, in diversa composizione fisica, per rinnovato esame della richiesta, in ossequio ai principi affermati dalla Corte costituzionale con sentenza n. 183 del 03/07/2013, sulla diversa composizione del giudice di rinvio, in caso di annullamento di ordinanze in materia di applicazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Gip del Tribunale di Belluno, in diversa persona fisica.
Così deciso il 30/04/2024