Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 6579 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 6579 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/04/2025 del GIP TRIBUNALE di PESCARA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del PG NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 28 gennaio 2022, il Giudice per le indagini preliminari di Pescara, funzione di giudice dell’esecuzione, accoglieva la richiesta, avanzata nell’interesse di NOME COGNOME, volta a ottenere l’applicazione della disciplina della continuazione tra i reati g con le seguenti pronunce irrevocabili:
1- sentenza del 21 novembre 2019 della Corte d’appello di L’Aquila, irrevocabile il 14 lugl 2020;
2 – sentenza del 23 aprile 2021 della Corte d’appello di L’Aquila, irrevocabile il 6 luglio 202
3 – sentenza del 27 gennaio 2021 della Corte d’appello di L’Aquila, irrevocabile il 19 settemb 2021.
Diversamente, rigettava la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione t seguenti pronunce irrevocabili:
4 – sentenza del 6 agosto 2018 del Tribunale di Pescara, irrevocabile il 16 settembre 2018;
5 – sentenza del 10 ottobre 2020 del Giudice per le indagini preliminari di Pescara, irrevocabil il 7 aprile 2022.
Con successiva ordinanza del giorno 08 maggio 2023, il Giudice per le indagini preliminari di Pescara, in funzione di giudice dell’esecuzione, applicava la disciplina della continuazione anc in relazione alla sentenza di cui al n. 4, rigettando la richiesta in merito alla sentenza d n. 5.
A seguito di annullamento con rinvio della Prima sezione della Corte di cassazione, il Giudic per le indagini preliminari di Pescara, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza 15 aprile 2025, si determinava ad applicare la continuazione anche in relazione alla sentenza d cui al n. 5.
Il difensore di NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza da ultimo ci articolando un unico motivo, proposto per violazione di legge in relazione all’art. 671 cod. pr pen., con il quale lamenta che il giudice per le indagini preliminari è incorso in due erro quanto:
con riferimento alla sentenza di cui al n. 4, ha ridetermiNOME l’aumento per la continuaz nella misura di 6 mesi di reclusione, là dove, diversamente, lo stesso era stato già indic nella misura di mesi 3 di reclusione;
nel ricalcolare la pena complessiva, ha individuato quale pena base, sulla quale operare g aumenti, quella inflitta con la sentenza di cui al n. 3, in relazione al delitto di cui agli 585 cod. pen. e 73 d.P.R. 309/1990, là dove, diversamente, avrebbe dovuto individuarla in
quella prevista per il delitto di tentato omicidio di cui alla sentenza al n. 5, sulla quale a gli ulteriori aumenti per le sentenze di cui ai nn. 1, 2 e 3, nonché l’aumento di mesi t reclusione per la continuazione con la sentenza di cui al n. 4, come già determiNOME.
Ad avviso della difesa, si tratta di errori determinati dalla circostanza che, con l’ordinanza del 15 aprile 2025, oggi impugnata, il giudice per le indagini preliminari ha disposto relazione alla pena stabilita per le sentenze indicate ai nn. 1, 2 e 3 – già unificate a dell’art. 81 cod. pen., e non interessate dalle successive ordinanze -, l’aumento di mesi 6 reclusione – e non quello di mesi 3 di reclusione, già in precedenza determiNOME – in merito a sentenza n. 4, nonché l’aumento di anni 7 di reclusione in relazione alla condanna per il deli di tentato omicidio, di cui alla sentenza n. 5, che, invece, in ragione della pena edi rappresenta la violazione più grave, sulla quale applicare gli aumenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Dal tenore letterale dell’ordinanza del 15 aprile 2025, oggi impugnata, si evidenzia c chiarezza quali siano stati gli errori in cui è incorso il giudice per le indagini preliminari di esecuzione.
Gli errori traggono origine dalla circostanza che la pena base, sulla quale operare aumenti, è stata individuata in quella già determinata per le sentenze indicate ai nn. 1, 2 là dove, diversamente, la violazione più grave, sulla cui pena applicare gli aumenti per continuazione, è rappresentata dal delitto di tentato omicidio di cui alla sentenza indicata 5, nonché dalla circostanza che in relazione alla sentenza indicata al n. 4 è stato applic l’aumento di mesi sei di reclusione, là dove, diversamente, lo stesso era stato determinat nella misura di mesi 3 di reclusione.
Per le esposte ragioni, l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara, in diversa persona fi che procederà a riesaminare l’istanza, ponendo rimedio ai rilevati errori.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Pescara in divers persona fisica.