Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 854 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 854 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA NOME nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 04/03/2025 della Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE visti gli atti, il provvedimento impugnato, i ricorsi e le memorie depositate dalle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; lette le conclusioni del difensore della parte civile Comune di RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO, che ha chiesto la conferma del provvedimento impugnato e depositato comparsa conclusionale e nota spese.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME e NOME COGNOME, a mezzo del loro difensore, propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza del 4 marzo 2025 con cui la Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in data 16 febbraio 2022, li ha condannati alla pena di mesi 4 di reclusione in relazione al reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen., previa declaratoria della sopravvenuta prescrizione dei reati di cui ai capi A), B), C), D), E) ed F) dell’imputazione ed assoluzione per il reato di violazione di sigilli di cui al capo G).
I ricorrenti, con il primo motivo di impugnazione, lamentano erronea interpretazione degli artt. 158, 649 cod. proc. pen. e 633, 639-bis cod. pen. nonchØ manifesta illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità per il reato di occupazione abusiva.
2.1. La Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere indimostrato che gli imputati avessero occupato il terreno di cui al capo di imputazione in epoca antecedente al provvedimento di acquisizione da parte del Comune di RAGIONE_SOCIALE (1992). Tale conclusione sarebbe frutto di una omessa valutazione di elementi documentali già disponibili agli atti (atto di compravendita rogato in data 31 marzo 1987 allegato al verbale di accertamento datato 7 settembre 1994) idonei a dimostrare che i ricorrenti sarebbero divenuti proprietari di tale fondo già dal 1987. ¨ stato, inoltre, evidenziato che i ricorrenti sono stati sottoposti ad altri tre procedimenti penali per reati edilizi inerenti al medesimo lotto (accertati in data 5 settembre 1994, 6 ottobre 1996, 11 giugno 1999) e che in tutti e tre i procedimenti non Ł mai stato contestato il
reato di occupazione abusiva, nonostante i fatti fossero successivi all’acquisizione del lotto al
patrimonio del Comune RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
La complessiva istruttoria dibattimentale avrebbe dimostrato che i ricorrenti non avrebbero mai perso il possesso del lotto dal 1987 al 2015, data in cui venivano accertati gli abusi edilizi di cui al presente giudizio. Ne conseguirebbe l’insussistenza dell’elemento materiale del reato contestato in conseguenza della natura meramente formale dell’acquisizione del lotto al patrimonio comunale e l’insussistenza dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 633 cod. pen. costituito dalla coscienza e volontà di invadere arbitrariamente un bene di proprietà del Comune RAGIONE_SOCIALE.
2.2. ¨ stato, in subordine, eccepito che i giudici di merito avrebbero dovuto pronunciare sentenza di non doversi procedere per ne bis in idem in considerazione del fatto che, nei precedenti procedimenti penali relativi a tale immobile, i ricorrenti sarebbero stato assolti dal reato di cui all’art. 221 TULS con la formula ‘il fatto non Ł piø previsto dalla legge come reato’.
La difesa ha sostenuto, in proposito, che il reato di cui all’art. 633 cod. pen. ed il reato di cui all’art. 221 TULS sono in rapporto di specialità tra loro con prevalenza di quest’ultima norma e conseguente impossibilità di procedere ad una condanna per il reato di occupazione abusiva in virtø del principio di diritto che sancisce il divieto di nuovo giudizio per l’imputato giudicato per il medesimo fatto anche se considerato diversamente per titolo, grado o circostanze.
2.3. La difesa ha, infine, eccepito la sopravvenuta prescrizione del reato di occupazione abusiva atteso che il dies ad quem per la cessazione della permanenza andrebbe individuato alla data della decisione di primo grado emessa in data 20 febbraio 1999 emessa nel primo procedimento instaurato per opere edilizie abusive accertate in data 5 settembre 1994.
I ricorrenti, con il secondo motivo di impugnazione, lamentano inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 81 e 133 cod. pen. nonchØ carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio ed al mancato riconoscimento della continuazione con i reati edilizi già giudicati.
3.1. La Corte territoriale avrebbe rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione ‘esterna’ a fronte del consistente lasso temporale tra i reati già giudicati ed i reati oggetto del presente procedimento, affermazione che contraddice quanto in precedenza affermato dai giudici di appello in ordine alla natura permanente del reato di occupazione abusiva.
A giudizio della difesa, l’identità del disegno criminoso emergerebbe, invece, con palmare evidenza dall’omogeneità e correlazione intrinseca tra le condotte inerenti al medesimo lotto di terreno.
3.2. La motivazione con cui i giudici di appello hanno rideterminato il trattamento sanzionatorio e rigettato la richiesta di sospensione condizionale della pena sarebbe fondata su generiche formule di stile con conseguente apparenza della motivazione.
3.3. La Corte di merito, infine, nulla avrebbe argomentato in ordine al motivo di appello con cui era stata chiesta la revoca delle statuizioni civili.
Il difensore della parte civile, in data 4 novembre 2025, ha depositato nota-spese e comparsa conclusionale con cui ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il primo motivo Ł manifestamente infondato.
In ragione della non agevole intellegibilità della vicenda, appare opportuno premettere una ricostruzione in forma cronologica dei fatti rilevanti, al fine di collocare temporalmente le condotte oggetto di giudizio.
31 marzo 1987: NOME COGNOME e NOME COGNOME acquistavano la proprietà del lotto sito in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO (foglio 68, particelle 2545, 2546 e 2548), in forza di atto di compravendita rogato dal AVV_NOTAIO.
22 ottobre 1992: il terreno, ricompreso in una piø ampia area interessata da lottizzazione abusiva, veniva acquisito al patrimonio disponibile del Comune di RAGIONE_SOCIALE in virtø dell’ordinanza sindacale n. 2453/1992.
5 settembre 1994: veniva accertata la realizzazione di interventi edilizi abusivi sul predetto lotto, con instaurazione di procedimento penale a carico degli odierni ricorrenti che veniva definito in primo grado, con sentenza di condanna ed in appello, con dichiarazione di estinzione per prescrizione dei reati edilizi e con assoluzione in ordine alla contestazione di cui all’art. 221 T.U.L.S., ‘perchØ il fatto non Ł piø previsto dalla legge come reato’.
20 febbraio 1995: NOME COGNOME presentava istanza di concessione in sanatoria relativamente alle opere oggetto del precedente accertamento e della correlata statuizione di condanna.
6 ottobre 1996: veniva riscontrata l’ulteriore esecuzione di opere abusive nel medesimo lotto, con conseguente instaurazione di un nuovo procedimento penale, definito in primo grado, con condanna e successivamente, con dichiarazione di prescrizione dei reati edilizi e con assoluzione per la contravvenzione ex art. 221 T.U.L.S., ‘perchØ il fatto non Ł piø previsto dalla legge come reato’.
11 giugno 1999: veniva accertata la prosecuzione degli interventi abusivi già oggetto dei precedenti procedimenti, con apertura di ulteriore procedimento penale, definito mediante applicazione concordata della pena.
11 agosto 1999: le opere edilizie riscontrate nel giugno 1999 venivano sottoposte a sequestro preventivo in esecuzione del decreto emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in data 20 luglio 1999.
29 ottobre 2014: la Procura della Repubblica presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE emetteva ordine di demolizione delle opere abusive realizzate dagli imputati.
10 febbraio 2015: personale della Polizia Municipale di RAGIONE_SOCIALE accertava la prosecuzione di lavori di ampliamento e rifinitura delle opere preesistenti abusivamente eseguite nonchØ l’avvenuta demolizione del casotto esistente alla data del 20 luglio 1999; da tale accertamento scaturiva l’instaurazione del presente procedimento.
Ciò premesso in punto di fatto, va evidenziato che i giudici di appello hanno correttamente ritenuto integrato gli elementi costitutivi del delitto previsto dall’art. 633 cod. pen., dando conto, con argomentazione congrua e coerente con le risultanze istruttorie, della sussistenza di una condotta qualificabile come arbitraria occupazione del fondo altrui (vedi pag. 6 della sentenza impugnata).
2.1. In proposito, va richiamato il consolidato insegnamento di questa Corte secondo cui il reato di cui all’art. 633 cod. pen. postula l’instaurazione di un rapporto di fatto illecito sul bene, idoneo a escludere, in tutto o in parte, quello del titolare del diritto e dal quale l’agente ricava un’utilità, anche non patrimoniale (Sez. 2, n. 25438 del 18/04/2017, COGNOME, Rv. 269965-01; Sez. 2, n. 22594 del 14/04/2025, COGNOME, non massimata).
Va, inoltre, ribadito il costante indirizzo interpretativo secondo cui la nozione di ‘invasione’ non presuppone necessariamente l’adozione di modalità violente, potendo la condotta realizzarsi anche in assenza di coazione fisica, purchØ l’occupazione dell’immobile altrui avvenga contra ius ossia in difetto di qualsiasi legittimazione (vedi Sez. 2, n. 29657 del
27/03/2019, COGNOME, Rv. 277019 – 01; Sez. 2, n. 21517 del 23/04/2025, COGNOME, non massimata).
2.2. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha dato corretta applicazione ai principi regolatori della materia, esplicitando, con percorso argomentativo coerente e scevro da aporie logicogiuridiche, come i ricorrenti, in epoca successiva all’acquisizione del fondo sito in INDIRIZZO Vaccarizzo da parte del Comune di RAGIONE_SOCIALE, abbiano non solo perseverato nell’illecita detenzione dell’immobile, malgrado l’instaurazione di plurimi precedenti procedimenti a loro carico, ma abbiano altresì reiteratamente concorso a consolidarne gli effetti mediante la realizzazione, nel tempo, di diverse opere edilizie in difetto dei prescritti titoli abilitativi (vedi pag. 6 della sentenza impugnata).
In siffatto quadro storico-fattuale, correttamente i giudici di appello hanno ritenuto che l’offesa al bene giuridico presidiato dall’art. 633 cod. pen. si sia arricchita nel 2015 di un quid novi , tanto sotto il profilo qualitativo quanto sotto quello quantitativo, riconducibile ad ulteriori condotte illecite, autonomamente e ulteriormente lesive, poste in essere dai ricorrenti.
¨ stato, quindi, accertato che l’occupazione oggetto del presente provvedimento sia connotata per arbitrarietà essendo intervenuta pacificamente sine titulo, senza che assuma rilievo, a tal fine, l’acquiescenza protratta nel tempo dall’ente pubblico (vedi in proposito Sez. 2, n. 40822 del 09/10/2008, Iaccarino, Rv. 242242-01) ed al contempo sia stata consapevolmente attuata allo scopo di stabilizzare l’occupazione dell’area mediante opere abusive destinate ad un uso esclusivamente privato.
In tal modo, il Collegio distrettuale si Ł uniformato ai principi piø volte enunciati da questa Corte secondo cui, in tema di invasione di terreni o edifici, l’elemento soggettivo può essere desunto dalla realizzazione sine titulo di opere edilizie aventi carattere permanente (Sez. 2, n. 43426 del 03/07/2013, COGNOME, Rv. 257222-01; Sez. 7, Ordinanza n. 43413 del 18/10/2023, COGNOME, non massimata; Sez. 2, n. 38085 del 07/09/2022, COGNOME, non massimata).
Ne consegue che la doglianza con la quale la difesa ha sostenuto l’insussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 633 cod. pen. risulta manifestamente infondata. La motivazione oggetto di censura Ł basata, infatti, su una valutazione globale e completa in ordine a tutti gli elementi probatori acquisiti e si appalesa esente da errori nell’applicazione delle regole della logica come pure da contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio, sottraendosi, pertanto, a rilievi in questa sede.
2.3. ¨, altresì, manifestamente infondata la censura con cui il ricorrente assume che la permanenza del reato di occupazione abusiva sarebbe cessata in data 20 febbraio 1999, al momento dell’emissione della sentenza di condanna relativa alle prime opere edilizie abusive accertate nel settembre 1994 con conseguente maturazione della prescrizione. Tale ricostruzione Ł destituita di fondamento in quanto basata su un errato presupposto di diritto relativo alla corretta individuazione della data di consumazione del reato e del dies a quo che segna il momento di decorrenza del relativo termine di prescrizione.
Giova, in proposito, rammentare che il delitto di invasione di terreni o edifici assume natura permanente allorchØ l’occupazione abusiva si protragga nel tempo, con permanenza che perdura sino all’allontanamento dell’agente o, in difetto, fino alla pronuncia della sentenza di condanna.
Ne deriva che, ai fini della corretta qualificazione del fatto, assume rilievo non soltanto l’originaria condotta di invasione, ma anche e soprattutto la successiva protrazione dell’occupazione, la quale determina una compressione attuale e continuativa delle facoltà di godimento spettanti al titolare del bene, impedendone o ostacolandone in modo
apprezzabile l’utilizzazione e lo svolgimento di attività connesse all’esercizio del diritto.
Quando, dunque, l’occupazione persista nel tempo, il reato assume necessariamente carattere permanente poichØ Ł alla condotta continuata e ininterrotta del soggetto agente che si correla la perdurante lesione del bene giuridico tutelato; lesione che cessa soltanto con l’abbandono dell’immobile ovvero con la sentenza di condanna.
Ove, tuttavia, la condotta illecita prosegua anche oltre tale ultimo momento, viene in rilievo una nuova e autonoma fattispecie incriminatrice, non piø bisognosa dell’elemento dell’invasione bensì identificabile nella prosecuzione sine titulo dell’occupazione (Sez. 2, n. 40771 del 19/07/2018, COGNOME, Rv. 274458 – 01; Sez. 2, n. 29657 del 27/03/2019, COGNOME, Rv. 277019-01; Sez. 2, n. 46692 del 02/10/2019, COGNOME Rv. 277929 – 01), giungendosi, altrimenti all’esito paradossale e giuridicamente incongruo di ritenere improcedibile o estinto per prescrizione un reato che si sostanzia in una condotta attiva deliberatamente protratta nel tempo per volontà dell’autore.
2.4. ¨, del pari, priva di fondamento l’eccezione di violazione del principio del ne bis in idem . Ad avviso del Collegio, non Ł ravvisabile alcun rapporto di specialità tra la fattispecie di cui all’art. 633 cod. pen. e l’illecito proprio previsto dall’art. 221 T.U.L.S., il quale sanziona la condotta del proprietario che, anteriormente all’utilizzazione dell’immobile, ometta di adempiere all’onere di munirsi del certificato di abitabilità rilasciato dal Sindaco, all’esito della preventiva ispezione dell’ufficiale sanitario diretta ad accertare l’assenza di cause di insalubrità.
Invero, tale illecito -a differenza del delitto di occupazione abusiva- non Ł preordinata alla salvaguardia dell’inviolabilità del patrimonio immobiliare pubblico o privato rispetto ad atti idonei a vulnerare la relazione giuridico-fattuale intercorrente tra il bene e il soggetto che lo possiede, nØ presuppone l’arbitrarietà della condotta dell’agente; essa Ł invece funzionalmente orientata alla protezione della salute di chi, a qualunque titolo, frequenti l’immobile, assicurando che il medesimo presenti i necessari requisiti igienico-sanitari. Ciò costituisce la stessa ratio della licenza di abitabilità, istituto precipuamente destinato a verificare tanto l’inesistenza di cause di insalubrità quanto la conformità urbanistico-edilizia del manufatto (vedi Sez. 6, n. 7819 del 27/11/1998, Chiarina, Rv. 214731 – 01).
Ne discende che la condotta oggetto di scrutinio, così come contestata, si connota per l’offesa a beni giuridici ulteriori e ontologicamente distinti rispetto a quelli presidiati dall’art. 221 T.U.L.S.; donde la configurabilità di un concorso formale di reati e, per l’effetto, l’insussistenza della dedotta violazione del principio del ne bis in idem .
3.Il secondo motivo di ricorso Ł fondato relativamente al rigetto della richiesta di continuazione esterna.
Con l’atto di appello, la difesa aveva sollecitato il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati sub iudice e le contravvenzioni edilizie oggetto delle sentenze irrevocabili nn. 741/1999 del Pretore di RAGIONE_SOCIALE, 8824/2000 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE e 7156/2000 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE. La deduzione difensiva era sorretta dall’indicazione puntuale di una pluralità di circostanze fattuali, prospettate quali specifici indicatori della medesimezza del disegno criminoso.
La Corte territoriale ha negato l’applicazione della disciplina del reato continuato tra il reato di occupazione abusiva e gli illeciti edilizi e urbanistici già definiti con pronunce passate in giudicato, incorrendo in un’erronea applicazione dei criteri valutativi delineati dalla giurisprudenza di legittimità.
Va, anzitutto, rilevata la carenza e contraddittorietà della motivazione. I giudici di appello, dopo aver correttamente affermato la natura permanente del reato di occupazione abusiva,
hanno rigettato la richiesta di continuazione sul solo presupposto del ‘consistente lasso temporale’ intercorso tra la commissione dei reati edilizi già giudicati e il reato oggetto del presente procedimento (vedi pag. 6 della sentenza impugnata). Essi, tuttavia, hanno omesso di scrutinare gli ulteriori indici eventualmente sintomatici della riconducibilità delle condotte al medesimo programma criminoso.
Questa Corte ha piø volte precisato che l’esistenza di un medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti quali la vicinanza temporale, l’unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, l’identica natura dei reati, l’analogia del ‘modus operandi’ e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, COGNOME, Rv. 266413-01; Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, COGNOME, Rv. 254809-01; Sez. 1, n. 7381 del 12/11/2018, COGNOME, Rv. 276387-01; da ultimo Sez. 1, n. 33188 del 04/07/2025, NOME, non massimata). Ha, inoltre, chiarito che, ai fini del riconoscimento del vincolo, Ł sufficiente la ricorrenza di alcuni soltanto di tali indici, purchØ significativi (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, COGNOME, Rv. 255156-01; Sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023, Digiglio, Rv. 284652 – 01; Sez. 1, n. 32775 del 01/07/2025, NOME, non massimata).
Orbene, l’apparato motivazionale non fa corretta applicazione dei principi richiamati, avendo attribuito rilievo decisivo, in senso ostativo, al dato temporale e avendo, al contempo, omesso ogni valutazione dei concreti indicatori della medesimezza del disegno criminoso prospettati dalla difesa (riferibilità delle condotte ai medesimi soggetti; affinità delle modalità esecutive; realizzazione degli abusi edilizi nel medesimo fondo abusivamente occupato dai ricorrenti con conseguente identità del contesto spaziale di riferimento).
Su tali dati circostanziali si imponeva, invece, una verifica giurisdizionale analitica volta a stabilire se essi fossero idonei a prefigurare la preordinazione criminosa dedotta nell’interesse degli imputati, pur in presenza dell’apprezzabile iato temporale tra i fatti già giudicati e quelli oggetto del presente giudizio; l’omissione di tale scrutinio rende fondato il denunciato vizio di motivazione.
In definitiva, il ragionamento sviluppato dai giudici di appello, avendo valorizzato in modo contraddittorio il fattore temporale e non avendo adeguatamente argomentato sugli elementi indicati dalla difesa quali sintomatici dell’unitarietà del disegno criminoso, risulta viziato da motivazione carente e contraddittoria, nei termini ora evidenziati.
Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE che si pronuncerà sulle criticità esaminate dal Collegio, in piena aderenza ai principi ermeneutici indicati, ma con altrettanta ampia libertà del giudice del rinvio di orientarsi nel senso di riproporre l’esito decisorio già adottato ovvero di discostarsene.
L’ulteriore doglianza relativa al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena Ł assorbita dall’accoglimento del motivo in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio.
La censura con cui i ricorrenti lamentano la carenza di motivazione in ordine alle statuizioni civili Ł dedotta in carenza di interesse.
Va, preliminarmente, rilevato che la Corte territoriale nulla ha motivato in ordine al motivo di appello avente ad oggetto la revoca delle statuizioni civili; questa constatazione, tuttavia, deve esser letta in relazione al contenuto del motivo di appello, dovendosi apprezzare se lo stesso rispondesse ai richiesti canoni di ammissibilità.
Ebbene, la risposta a tale verifica risulta certamente negativa atteso che il motivo di appello in esame Ł assolutamente generico e privo dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen. che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni impugnazione.
La difesa si Ł, infatti, limitata a chiedere l’annullamento delle statuizioni civili affermando in modo del tutto apodittico l’ingiustizia della « impugnata decisione in ordine al risarcimento a favore della parte civile costituita » (vedi pag. 6 dei motivi di appello) senza specificare gli elementi di fatto che risulterebbero sintomatici di tale ‘ingiustizia’, con la conseguenza che l’impugnazione così formata non si sostanzia in una ragionata censura del provvedimento impugnato ma si risolve in una generalizzata critica, che non permette di percepire con esattezza l’oggetto delle censure (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, COGNOME, Rv. 264441 – 01; Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, COGNOME, Rv. 286468 – 01).
Deve ribadirsi, pertanto, il principio di diritto in forza del quale Ł inammissibile, per carenza d’interesse, il ricorso avverso la sentenza di secondo grado che non abbia correttamente preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine per genericità -e conseguente manifesta infondatezza- in quanto l’eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (vedi Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, COGNOME, Rv. 277281-01; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, COGNOME, Rv. 276745-01).
Deve essere, in conclusione, dichiarata, ai sensi dell’art. 624, comma secondo, cod. proc. pen., l’irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità dei ricorrenti, in considerazione del fatto che l’annullamento con rinvio della sentenza Ł stato disposto per motivi che non riguardano l’affermazione di responsabilità.
Ritiene, infine, il Collegio che non vadano liquidate le spese a favore della costituita parte civile di cui alla nota depositata in data 4 novembre 2025 unitamente alle conclusioni scritte. La memoria conclusiva depositata, a cagione della sua genericità, non ha fornito alcun contributo alla dialettica processuale in quanto priva di eccezioni o deduzioni dirette a paralizzare o ridurre la pretesa del ricorrente (Sez. U., n. 877 del 14/07/2022, COGNOME, Rv. 283886 – 01; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 2, n. 12784 del 23/01/2020, Tamborrino, Rv. 278834).
P.Q.M
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla continuazione con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi e irrevocabile il giudizio di responsabilità. Rigetta la richiesta di liquidazione avanzata dalla parte civile.
Così Ł deciso, 09/12/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME