Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 37203 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37203 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 10/06/2024 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI NORD udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 10 giugno 2024, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli Nord, qu ale giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza, avanzata nell’interesse di NOME COGNOMECOGNOME volta ad ottenere l’applicazione della disciplina del reato continuato in relazione alle sentenze emesse dal Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribuna le di Napoli Nord rispettivamente in data 07/07/2022, irrevocabile dal 06/06/2023, e in data 06/04/2021, irrevocabile il 22/04/2021.
Il giudice di merito riteneva che la distanza temporale che separava i fatti (condotte di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90 del 2020 e del 2022) e le modalità di esecuzione, dalle quali risultava che il condannato aveva agito da solo nella realizzazione di un reato e in concorso con tre persone nella realizzazione
dell’altro, deponessero in senso negativo rispetto al riconoscim ento del vincolo di cui all’art. 81 cpv. cod. pen.
Avverso l ‘ordinanza ha proposto ricorso il difensore del condannato, articolando in un unico motivo censure di violazione di legge e mancanza o manifesta illogicità della motivazione per chiedere l’ann ullamento del provvedimento impugnato.
Il ricorrente deduce che il medesimo disegno criminoso era rintracciabile sotto il profilo finalistico nel cedere lo stupefacente dalla finalità di ricavarne un beneficio economico, mentre sotto il profilo strutturale l’autore del reato può avere programmato ogni condotta illecita valutando in fase esecutiva poi in quale luogo eseguirla, se e con quali concorrenti, a chi e cosa cedere.
Il giudice dell’esecuzione si sarebbe limitato a citare alcune circostanze senza tuttavia spiegare con adeguata motivazione perché sarebbero incompatibili con l’unicità del disegno criminoso.
Il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, ritenendo la motivazione sintetica ma completa, mentre il ricorrente non ha fornito indicazioni utili a dimostrare la previa programmazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.
Secondo costante orientamento, «il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spaziotemporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 27007401).
In questa indagine, il giudice dell’esecuzione deve desumere la prova del medesimo disegno criminoso «da elementi indizianti quali l’unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l’identica natura dei reati, l’analogia del “modus operandi” e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti, essendo sufficiente
l’esistenza anche di alcuni soltanto di tali indici, purché significativi»; ma in ogni caso non può essere escluso il riconoscimento della continuazione in ragione della mancanza di uno di tali indici, senza che si proceda alla valutazione tutti gli altri (Sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023, Rv. 284652- 01; analogamente Sez. 1, n. 17878 del 25/01/2017, Rv. 270196-01).
Il provvedimento impugnato ha evidenziato in punto di fatto indicatori che ha ritenuto plausibilmente incompatibili con una previa programmazione della condotta, e cioè la distanza temporale, pari a tre anni, tra le condotte di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90 e la disomogeneità delle modalità di esecuzione di esse, l’una in concorso con altri correi e l’altra senza il concorso di altri.
Il ricorso di contro si limita a prospettare la possibilità di leggere gli indicatori di disomogeneità come non del tutto ostativi, senza tuttavia evidenziare quali sarebbero gli altri elementi idonei a smentire i principi di prova di estemporaneità delle condotte.
Si versa pertanto in un’ipotesi in cui la giurisprudenza di legittimità esclude che possa ravvisarsi un vizio di motivazione, poiché «il vizio di “contraddittorietà processuale” (o “travisamento della prova”) vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell’esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l’eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di “fotografia”, neutra e a-valutativa, del “significante”, ma non del “significato”, atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell’elemento di prova» (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Rv. 283370-01).
Il ricorso deve essere quindi respinto con ogni conseguente statuizione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 27 settembre 2024